A decorrere dal mese di gennaio 2021 il versamento a carico delle imprese al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (Filcoop) di cui al CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazioni prodotti alimentari, sarà pari a 2 Euro.
La decorrenza del contributo, inizialmente prevista per il 1° giugno 2020, è stata posticipata a seguito del verbale di accordo stipulato tra le parti sociali in data 16 giugno 2020.
a. Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello alla data del 31 dicembre 2020, viene riconosciuto un importo annuo, in cifra fissa pari a 400 Euro lordi, da corrispondersi entro il 31 maggio 2021 e così per ogni anno successivo.
La previsione trova applicazione qualora i lavoratori coinvolti non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL in esame.
Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello ed eroghi importi a titolo individuale o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita, se inferiori alla cifra di 400 Euro.
Si segnala che tale emolumento è erogato in un’unica soluzione con le competenze del mese di maggio di ogni anno ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
b. Mensa
Dal mese di gennaio 2021 il valore del ticket restaurant è incrementato da 6 Euro a 7 Euro per ogni giornata di effettiva prestazione, fermo restando eventuali trattamenti di miglior favore già in uso presso il datore di lavoro.
c. Previdenza complementare
A decorrere dal mese di gennaio 2021 è previsto un aumento pari allo 0,5% a carico del datore di lavoro del “contributo mensile contrattuale”, attualmente pari all’1%, da versare per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.
Il “contributo mensile contrattuale” a carico del datore di lavoro sarà dunque pari all’1,5%. Tale contribuzione è aggiuntiva rispetto al contributo ordinario attualmente previsto a carico del datore di lavoro, anche per i lavoratori iscritti su base volontaria, per i quali il contributo aziendale è pari al 3,5%.
Il CCNL Centri elaborazioni dati (Assoced, LAIT) prevede che, a decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, venga mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione.
Questa indennità è pari, dal mese di gennaio 2021, a:
Con riferimento alle imprese che applicano il CCNL Chimici farmaceutici (piccola industria), dal mese di gennaio 2021 la contribuzione dovuta a FONDAPI a titolo di previdenza complementare è incrementata dello 0,10%, raggiungendo l’aliquota complessiva dell’1,60%.
La contribuzione dovuta dalle imprese che applicano il CCNL Gomma plastica (piccola industria), sempre dal mese di gennaio 2021 e a titolo di previdenza complementare, è incrementata dello 0,10%.
Dal mese di gennaio 2021 la contribuzione dovuta a titolo di previdenza complementare a carico delle aziende che applicano il CCNL Vetro è incrementata anch’essa dello 0,10%.
Nel CCNL Elettrici le parti sociali hanno determinato in 210 Euro il valore del premio di risultato da destinare nell’anno 2021 ad incrementi di produttività, redditività e competitività.
Tale quota ha cadenza annuale ed è stata determinata considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti, di origine legale o contrattuale, risultando quindi comprensiva degli stessi.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i lavoratori inquadrati al livello I dell’area produzione, con posizione professionale di addetti alla conduzione di macchine di produzione o all’esecuzione di operazioni di montaggio ed assemblaggio di prodotti, saranno inquadrati al “livello H” dopo il superamento del periodo di prova.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contributi di assistenza contrattuale sono dovuti nella misura oraria di 0,06 Euro, di cui 0,02 Euro a carico del lavoratore.
Tale contribuzione sarà utile al funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro e riscossa dalle parti stipulanti.
a. Maternità
Dal mese di gennaio 2021 è riconosciuto, per il congedo di maternità e paternità di cui all’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, fino ad una integrazione a carico dell’azienda pari al 30% della retribuzione per i primi tre mesi di calendario di congedo immediatamente successivi al termine del congedo obbligatorio. Inoltre, per lo stesso periodo la contribuzione ad ARCO per gli iscritti sarà versta al 100%.
In occasione della nascita del figlio, e nei casi di adozione e/o di affidamento, sono riconosciuti al padre 7 giorni di congedo di paternità retribuito, a cui potranno essere aggiunti con le stesse modalità, ulteriori 2 giorni in casi di comprovate ed oggettive circostanze collegate all’evento.
b. Previdenza complementare
Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico delle aziende da destinarsi al fondo ARCO sono del 2,20%, rimane invariata l’aliquota a carico degli iscritti pari all’1,30%.
Per le aziende che applicano il CCNL Pubblici esercizi (Confcommercio) ed il CCNL pubblici esercizi, ristoranti e turismo (FIPE, ANGEM), a decorrere dal mese di gennaio 2021, il costo del vitto per singolo dipendente aumenterà di 0,20 Euro, raggiungendo i complessivi 1,65 Euro.
Tale costo verrà trattenuto ai lavoratori che fruiranno del servizio di somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro.
Lo stesso vale per le aziende che applicano il CCNL Stabilimenti balneari (Confcommercio).
Le parti sociali hanno concordato di introdurre l’istituto dell’assistenza sanitaria integrativa, esclusivamente per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con decorrenza dal mese di gennaio 2021.
Per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo annuale per ciascun lavoratore non inferiore a 60 Euro a carico dell’impresa, fatte salve condizioni di miglior favore attuate dai datori di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: