L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E/2020 del 28 dicembre 2020, ha fornito nuove istruzioni in merito al regime fiscale di favore riconosciuto ai lavoratori impatriati e disciplinato, da ultimo, dal “Decreto Crescita” (Decreto Legge n. 34/2019) e del Decreto Fiscale collegato alla manovra del 2020 (Legge n. 124/2019).
Normativa di riferimento
Il Decreto Crescita ha ampliato la platea dei beneficiari del regime fiscale agevolato quinquennale a decorrere dall’anno d’imposta 2020.
In particolare, il Decreto non richiede più che il lavoratore “impatriato” svolga un ruolo apicale e possegga “requisiti di elevata qualificazione o specializzazione”, restando sufficiente aver trascorso un periodo di residenza all’estero di almeno due anni prima dell’ingresso in Italia e il contestuale impegno a permanere nel nostro Paese per almeno due anni.
Inoltre, viene innalzata la misura dell’incentivo prevedendo l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabile dal 50 al 70 per cento, con la possibilità di un ulteriore incremento fino al 90 per cento in presenza di determinate condizioni (come, ad esempio, il trasferimento del lavoratore in una regione del Mezzogiorno).
La durata del beneficio viene poi estesa per ulteriori cinque periodi d’imposta in favore di chi: (i) abbia almeno un figlio minorenne o a carico e (ii) abbia acquistato un immobile residenziale in Italia nei 12 mesi precedenti il trasferimento o entro la fine del primo quinquennio. In questi casi l’abbattimento dell’imponibile si assesterebbe al 50 per cento ovvero al 90 per cento per i lavoratori impatriati con almeno tre figli minorenni o a carico.
A completamento del quadro normativo sopra descritto, il Decreto Fiscale collegato alla manovra fiscale del 2020 ha esteso, già dall’anno 2019, la decorrenza del nuovo regime fiscale agevolato anche ai lavoratori che avessero trasferito la propria residenza fiscale in Italia tra il 30 aprile 2019 e il 2 luglio 2019.
I chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate
Quest’ultima “estensione” ha reso necessario un intervento risolutivo dell’Agenzia dell’Entrate che, proprio con la circolare n. 33/E/2020, ha chiarito come l’abbattimento dell’imponibile fiscale dal 50 al 70 per cento risulti, ad oggi, ancora inapplicabile.
Bisogna attendere l’emanazione di un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze che faccia luce sui criteri di accesso al nuovo regime agevolato anche per l’anno 2019, considerate anche le limitate risorse a disposizione.
In ogni caso, stando a quanto si legge nella circolare, nelle more dell’emissione del decreto attuativo, i soggetti che “abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, possono avvalersi dell’agevolazione nella minore misura del 50 per cento”. Non vi è alcuna menzione ai possibili prolungamenti del regime agevolativo nei casi previsti dalla nuova formulazione.
Resta inteso, infine, che “per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall’emanazione del citato decreto”.
Non resta a questo punto che attendere il decreto attuativo.