Il datore di lavoro che invia un dipendente a lavorare in un altro stato comunitario gli può assicurare il mantenimento del regime sociale di sicurezza che vige nello stato in cui opera abitualmente l’impresa che lo occupa. Ciò, a condizione che i) l’attività lavorativa nello stato di destinazione è svolta per conto del datore di lavoro da cui normalmente dipende; ii) la durata prevedibile di tale attività è inferiore a 24 mesi; iii) la persona non viene inviata in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo massimo di 24 mesi.
(Fonte Il Sole 24 Ore)