Osservatorio

Chiarimenti sul lavoro accessorio.

8 Settembre 2009

L’INPS, con circolare n. 88 del 9 luglio 2009, ha precisato che le agenzie per il lavoro non possono avviare il lavoro accessorio presso le aziende utilizzatrici. Questa l’interpretazione dell’Istituto all’art. 70 del D.Lgs n. 276/03 in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 33/09.

L’INPS, con circolare n. 88 del 9 luglio 2009, ha precisato che le agenzie per il lavoro non possono avviare il lavoro accessorio presso le aziende utilizzatrici. Questa l’interpretazione dell’Istituto all’art. 70 del D.Lgs n. 276/03 in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 33/09.

Ulteriori precisazioni vengono fornite sulla determinazione dei limiti reddituali entro i quali è legittima la prestazione accessoria. Al riguardo si ricorda che i voucher sono ammessi nei limiti di Euro 5.000,00 per la generalità delle prestazioni; Euro 3.000,00 per i soggetti che percepiscono un importo a sostegno del reddito; Euro 10.000,00 per le imprese familiari.
L’INPS specifica che tali limiti devono intendersi al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali effettuate sul buono (l’importo è esente sul piano fiscale).

(Fonte Il Sole 24 Ore)


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