L’INPS, con circolare n. 130/10, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010. In particolare, è stato precisato che per le prestazioni di lavoro accessorio di tipo occasionale rese nel 2009 e nel 2010 da percettori di integrazioni salariali entro il limite di 3mila Euro netti, la quota IVS compresa nel valore del “buono” non è accreditata nella gestione separata del lavoratore autonomo a favore dei beneficiari, ma è destinata alla gestione che sostiene l’onere dell’accredito figurativo per le prestazioni integrative o di sostegno del reddito.
(Fonte Il Sole 24 Ore)