L’INPS, con il messaggio n. 16857/2013, alla luce della nota n. 33629 del Ministero del Lavoro, ha chiarito che la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili può non precedere l’eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga, ritenendo, quindi, ammissibile, fare ricorso alla nuova indennità di disoccupazione (Aspi) anche successivamente a un periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale in deroga.
(Il Sole 24 Ore, 23 ottobre 2013, pag. 24)