Osservatorio

Lavoro: lavoratori irregolari e sospensione dell’attività d’impresa

17 Novembre 2009

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 33/2009, ha specificato che la norma di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 81/2008 (che dispone la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro),

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 33/2009, ha specificato che la norma di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 81/2008 (che dispone la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro), fa riferimento a tutti i lavoratori per i quali non è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, dovuta, oltre che per i lavoratori dipendenti, anche per collaboratori con o senza modalità a progetto, associati e tirocinanti. In generale, il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che tale sospensione si applichi ogniqualvolta il datore non sia in grado di esibire la documentazione ritenuta obbligatoria per legge. Nello specifico, si considerano irregolari anche soci e familiari dell’imprenditore che prestano attività lavorativa (in mancanza di comunicazione all’INAIL), tutte le persone che lavorano nell’ambito dell’organizzazione datoriale (senza formalizzazione del rapporto) nonché i titolari di cariche societarie che svolgono attività lavorativa (per i quali non basta la visura camerale) e i lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 cod. civ. (per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento è stato effettuato a loro favore).

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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