Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 6/2013, precisa che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio. Il T.U. maternità (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001) equipara le dimissioni volontarie al licenziamento ai fini della fruizione delle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali, incluse quelle per la disoccupazione. La L. 92/2012, intervenendo sulla procedura di convalida delle dimissioni della lavoratrice madre, ha esteso il periodo obbligatorio di tale convalida fino all’età di tre anni del bambino (in precedenza di un anno).
(Italia Oggi, 6 febbraio 2013, pag. 30)