L’art. 2, comma 156, della Finanziaria 2010 ha confermato per l’intero 2011 la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali regionali e comunali nella misura del 10 per cento, introdotta dalla Legge n. 126/2008, sulle retribuzioni collegate alla produttività, qualità, redditività o a risultati riferiti all’andamento economico dell’impresa. Sul punto meritano le seguenti precisazioni: (i) i destinatari dell’agevolazione sono i dipendenti del settore privato entro il limite di 6.000 euro lordi e che siano titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro; (ii) l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto in via automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore; (iii) è opportuno effettuare una valutazione sulla convenienza dell’applicazione di tale regime fiscale agevolato rispetto alla tassazione ordinaria. Infatti, sulle somme cui viene applicata l’imposta sostitutiva non è possibile operare le detrazioni di imposta o di altri bonus fiscali, il reddito così detassato viene, inoltre, computato ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (ad esempio per la richiesta degli assegni per il nucleo familiare), riducendone eventualmente la misura.
(Fonte Il Sole 24 Ore)