La Risoluzione n. 83/2010 dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che la retribuzione per il lavoro notturno deve essere detassata (ex art. 2, D.L. n. 93/2008) nell’intera misura: ossia tanto nella sua quota ordinaria, quanto per le maggiorazioni contrattualmente dovute. Al riguardo non ci sono deroghe, pertanto, il beneficio spetta a tutti i lavoratori indipendentemente dalla qualifica e dalla frequenza con cui lavorano di notte. L’ulteriore novità è che i lavoratori possono recuperare il beneficio anche con effetto retroattivo, con decorrenza luglio 2008. A tal fine è necessario presentare le dichiarazioni integrative per gli anni interessati oppure la richiesta di rimborso alla sede dell’Agenzia delle Entrate competente.
(Fonte Il Sole 24 Ore)