L’ultimo intervento sulla gestione operativa della detassazione dei salari incentivanti – la circolare congiunta Entrate-Lavoro n. 19 dello scorso 19 maggio – ha di fatto ristretto le maglie sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%. Il punto nodale su cui si focalizza il citato provvedimento è quello di escludere la retroattività degli accordi collettivi nonché quello di richiedere il requisito della forma scritta. L’effetto di queste nuove regole porta i datori di lavoro a dover recuperare la differenza di IRPEF ed addizionali tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi da lavoro dipendente entro il 1° agosto 2011 (ovvero il 22 agosto in ipotesi di slittamento dei versamenti fiscali) per evitare l’applicazione delle sanzioni. Il primo adempimento sarà quello di evidenziare nuovamente in busta paga l’imponibile detassato nei mesi scorsi e, attraverso il riconteggio dell’imposta dovuta, recuperare gli importi degli stipendi. Il secondo passaggio, invece, sarà quello di calcolare gli interessi per il ritardato versamento: le somme da recuperare, riferite ai rispettivi codici tributo (ad esempio 1001 per l’IRPEF) dovranno infatti essere maggiorate della quota di interessi secondo il numero di giorni decorsi dalla violazione fino alla data di versamento delle differenze di imposta dovute.
(Fonte il Sole 24 Ore)