Il CCNL dispone che, nel mese di marzo 2021, sia erogata la 2° tranche dell’una tantum prevista dall’articolo 151. L’erogazione della 3° e ultima tranche è in programma per il mese di settembre 2021.
Di seguito si indica, in Euro, il dettaglio delle diverse tranche che costituiscono l’importo una tantum.
Livelli |
1° tranche (10/2019) |
2° tranche (03/ 2021) |
3° tranche (09/2021) |
Totale |
a |
128,25 |
128,25 |
128,25 |
384,75 |
b |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
355,50 |
1 |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
333,00 |
2 |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
303,75 |
3 |
95,25 |
95,25 |
95,25 |
285,75 |
4 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
270,00 |
5 |
84,75 |
84,75 |
84,75 |
254,25 |
6s |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
243,00 |
6 |
80,25 |
80,25 |
80,25 |
240,75 |
7 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
225,00 |
Il CCNL riconosce ai dirigenti medici dipendenti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di diritto privato aderenti ad ARIS assunti prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data del successivo 7 ottobre un importo netto a titolo di una tantum pari ad Euro 2.500,00. Detto importo ha la finalità di riparare il disagio derivante dalla ritardata sottoscrizione del CCNL stesso.
L’importo verrà corrisposto in 5 tranches di pari importo, con le retribuzioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021.
Il CCNL ha riconosciuto ai sacristi in forza dal 1° gennaio 2018, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, una indennità lorda una tantum, senza alcun riflesso su alcun istituto retributivo e di legge, pari ad Euro 1.300,00 da erogarsi in tre quote.
Nel mese di marzo 2021 dovrà essere corrisposta la terza ed ultima quota. In ogni caso, per comprovate ragioni economiche, i datori di lavoro potranno richiedere di essere esonerati dalla corresponsione della suddetta indennità all’Ente Bilaterale, cui il CCNL demanda l’individuazione dei relativi criteri di esonero. Per i sacristi assunti a tempo parziale l’importo dell’una tantum è proporzionato in base alla percentuale dell’orario ridotto rispetto al tempo pieno, corrispondente a 44 ore settimanali.
Alla data attuale, risultano in scadenza al 31 marzo 2021 i seguenti CCNL:
A decorrere dal 1° marzo 2021 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: