Con risposta ad interpello n. 447/2021, l’Agenzia delle Entrate ha preso in esame il quesito formulato da una società calcistica italiana militante nella massima serie, la quale ha chiesto chiarimenti in merito ai requisiti e al campo di applicazione del regime agevolativo per i lavoratori impatriati applicato ai professionisti sportivi.
Nello specifico, l’istante ingaggia i propri calciatori con contratti di lavoro subordinato disciplinati dalla Legge 91/1981, che regola i rapporti tra società e sportivi professionisti.
La società, al contempo, agisce come sostituto d’imposta, operando le ritenute fiscali sui compensi che eroga ai calciatori.
Per questi ultimi che, in presenza dei requisiti, richiedono l’applicazione del regime impatriati (art. 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015), le ritenute sono operate sul 50% dell’imponibile fiscale.
Secondo l’istante, ai fini dell’accesso al regime impatriati da parte dei cittadini di Stati extra-UE, è sufficiente l’integrazione dei requisiti di cui al primo comma dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, non essendo, invece, necessario il soddisfacimento degli ulteriori requisiti previsti dal secondo comma del medesimo articolo.
Riferimenti normativi
Ai sensi del D.Lgs. 147/2015, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 917/1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare al ricorrere di determinate condizioni.
In primis, è necessario che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni.
Contestualmente, è necessario che si verifichi il requisito secondo il quale l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente all’interno del territorio italiano.
Tale disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’art. 5 del DL n. 34 del 30 aprile 2019 (conv. nella Legge 28 giugno 2019, n. 58), in vigore dal 1° maggio 2019.
Per fruire del trattamento di cui al citato art. 16, in vigore a decorrere dal 1° maggio 2020, è necessario, infatti, che il lavoratore
Sono, altresì, destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione Europea o di uno Stato extra-UE con cui risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, i quali:
L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio, a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
Con riguardo ai soggetti che possono optare per l’accesso al regime agevolato, il comma 5-quater – introdotto nel testo dell’art. 16 a seguito delle modifiche apportate all’art. 5 del D.L. n. 34 del 2019 in sede di conversione – ha esteso la platea dei beneficiari anche agli sportivi professionisti disponendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro imponibile fiscale.
Con la circolare del 28 dicembre 2020, n. 33/E, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito come il regime agevolativo trovi applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che, nel rispetto delle condizioni normativamente previste, abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.
Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, è stato stabilito che, per usufruire di tale regime agevolato, si debba procedere a versare un importo pari al 5% o al 10% dei redditi percepiti nell’annualità precedente. Sono esclusi i lavoratori sportivi professionisti, il cui reddito è detassato nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.
Da un punto di vista comparatistico, l’idea dell’impiego della leva fiscale è un aspetto non trascurato anche da altri paesi europei: la previsione dell’art. 16 riflette, infatti, un processo in atto da anni in diversi paesi dell’Unione Europea.
Analoghe normative fiscali in favore di lavoratori impatriati sono state istituite in Francia, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo senza tralasciare il sistema della “remittance basis” attualmente a regime nell’ordinamento di Irlanda e Regno Unito.
La risposta all’interpello
Sulla base dei chiarimenti forniti e dell’evoluzione normativa sopra esposta, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello in esame, ha chiarito che il lavoratore che ha trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia può beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per i lavoratori impatriati per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall’anno di imposta 2020 (e per i quattro periodi successivi). Ciò, essendo sufficiente il soddisfacimento dei requisiti previsti al primo comma dell’art. 16 del D.Lgs. citato, ovverosia che il soggetto non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti, he si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni ed, infine, che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.