Con la risposta ad interpello n. 789 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che chi possiede i requisiti soggettivi previsti dal D.L. n. 34/2019, se è stato iscritto all’AIRE, può beneficiare del regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta.
Oggetto istanza di interpello
Il contribuente istante è una cittadina italiana, laureata, che:
La lavoratrice, madre di due figli minorenni, nel 2019 ha altresì acquistato un immobile presso cui ha stabilito la propria residenza.
L’Istante ritiene di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2-bis, lett. a), del D.L. n. 34/2019 per fruire dell’estensione del beneficio di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 per ulteriori cinque periodi di imposta. Ciò in quanto – con riferimento all’iscrizione all’AIRE per un periodo inferiore a due periodi d’imposta – rilevano, a suo dire, (i) l’irrilevanza della durata dell’iscrizione stessa e (ii) l’applicazione della c.d. “Sanatoria AIRE”, di cui all’articolo 16, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 147/2015, introdotta dal Decreto crescita.
L’evoluzione normativa del regime fiscale agevolato
Nella propria risposta, l’Agenzia delle Entrate illustra come l’articolo 5, comma 1, del Decreto crescita abbia (i) modificato alcuni requisiti soggettivi e oggettivi attinenti al campo di applicazione dell’agevolazione, (ii) incrementato le percentuali di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili e (iii) previsto, al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile.
Tali modifiche, applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019, sono state oggetto di chiarimenti interpretativi da parte della stessa con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020.
La circolare, nello specifico, ha chiarito che, tramite le modifiche operate dal Decreto crescita al dettato normativo, il legislatore ha introdotto un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente:
L’autorità fiscale ricorda anche che l’articolo 1, comma 50, della Legge n 178/2020 (“Legge di bilancio 2021”) ha inserito nel predetto articolo 5 del Decreto crescita, il comma 2-bis, al fine di consentire l’estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati anche a coloro “che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea che abbiano già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147”.
La Legge di bilancio 2021 ha, dunque, stabilito che possono fruire dell’estensione, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, le persone fisiche che:
Tale opzione si perfeziona con il pagamento di un importo pari:
In entrambi i casi, qualora i requisiti non siano verificati in capo al richiedente l’estensione, è prevista la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni.
Viene, altresì, ricordato che “per i lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, la fruizione della opzione in argomento può avvenire, come per la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, nel termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione”.
Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa, l’opzione in commento non può essere esercitata da:
L’opzione per l’estensione del beneficio fiscale risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019, sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato.
L’Agenzia ritiene, altresì, che l’opzione in argomento può essere esercitata anche dai soggetti “controesodati” che, essendosi avvalsi della facoltà ammessa dall’articolo 16, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2015, dal 2016 o dal 2017 e fino al 2020 hanno beneficiato del regime speciale per lavoratori impatriati nella versione antecedente a quella risultante dalle modifiche apportate dal Decreto crescita. Analogamente, l’estensione è resa accessibile per i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge n. 238/2010 che hanno fruito del regime impatriati ante Decreto crescita avvalendosi dello stesso comma 4 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.
Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione (i) coloro che non sono stati iscritti all’AIRE e (ii) i cittadini extra-comunitari, anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
L’applicabilità per i “controesodati”
Alla luce di quanto precede, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i soggetti “controesodati”, iscritti all’AIRE, i quali al 31 dicembre 2019 beneficiavano del regime speciale per lavoratori impatriati, possano esercitare l’opzione ex articolo 1, comma 50, della Legge n. 176 del 2020 e, quindi, accedere alla misura di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del Decreto crescita.
Stante l’iscrizione all’AIRE durante la sua permanenza all’estero, l’autorità fiscale ritiene dunque che la lavoratrice istante possa beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta, sussistendo i requisiti di cui al predetto articolo.