Dal 1° gennaio 2022, salvo il caso di accertato impedimento, tutte le assenze dovranno essere comunicate all’azienda nella giornata in cui si verificano, entro 2 ore dall’inizio del normale orario di lavoro, rispetto al precedente termine di 4 ore. Le medesime assenze dovranno essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento.
Nel caso di lavoro a turni, per consentire l’adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento e sempreché l’azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
L’elemento di garanzia retributiva (“E.G.R.”), pari a Euro 300 lordi per tutti i lavoratori, dovrà essere erogato con la retribuzione del mese di gennaio di ogni anno ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L’importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per donne lavoratrici vittime di violenza di genere è esteso tre 3 a cinque mesi. L’indennità per i due mesi di congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati dall’INPS è posta a carico del costituendo Comitato per le attività bilaterali.
Dal 1° gennaio 2022, il contributo di assistenza contrattuale e per le attività bilaterali è fissato nella misura di 40 euro annui, così ripartito:
A decorrere dal mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza del contratto (31 dicembre 2023) è istituito in via sperimentale un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a Euro 10 mensili per ciascun impiegato e quadro, da versare ad Agrifondo.
I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare una trattenuta di Euro 40 sulla retribuzione del mese di gennaio 2022 a titolo di contributo contrattuale
A decorrere dal mese di gennaio 2022 viene istituto un contributo di assistenza contrattuale in favore dell’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (“ENIPG”).
Le aziende del settore cartotecnico sono tenute all’iscrizione a decorrere da gennaio 2022.
Per il pagamento della quota:
Ai dipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, con la retribuzione del mese di gennaio 2020 è riconosciuto un importo a titolo di “elemento economico di garanzia”.
Tale ammontare compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all’occupazione in forza al 31 dicembre 2021, iscritti nel libro unico da almeno sei mesi; l’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel triennio 2019/2021.
Per i lavoratori a tempo parziale, l’importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità.
L’elemento economico di garanzia non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L’importo è, inoltre, assorbito sino a concorrenza da ogni trattamento economico individuate o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2019.
L’elemento è calcolato nelle misure seguenti:
Con riferimento agli addetti all’industria delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13 marzo 2008 dal contratto collettivo per gli addetti all’industria chimica, le parti stipulanti il CCNL hanno concordato che l’ammontare dell’aliquota di contributo a FONCER per la sola parte a carico del datore di lavoro sia incrementato dello 0,1% a decorrere dal 1° gennaio 2022 e di un ulteriore 0,1% dal 1° gennaio 2023, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
Con decorrenza dal gennaio 2022, per tutti i dirigenti iscritti al fondo Previndai – o che vi aderiranno – con versamento anche della quota a proprio carico, il contributo annuo a carico dell’azienda non potrà risultare inferiore a Euro 4.800,00.
Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale (E.B.N.), la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata, a decorrere dall’1° luglio 2023, nella misura globale dello 0,10 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05 per cento a carico del datore di lavoro e 0,05 per cento a carico del lavoratore.
Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo all’E.B.N.
Conseguentemente, con la medesima decorrenza, il datore di lavoro che omette il versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorate del 10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.
Dal mese di gennaio 2022 il contributo mensile a carico delle imprese da versare a titolo di assistenza sanitaria integrativa è elevato a Euro 12.
L’elemento di garanzia retributiva (“E.G.R.”) è pari ad Euro 230 lordi annui per gli anni 2021 e 2022 e di Euro 250 lordi annui per l’anno 2023, uguale per tutti i lavoratori. Come di consueto, lo stesso dovrà essere erogato entro il mese di gennaio 2022 ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
Dal mese di gennaio 2022 è disposta l’erogazione dell’indennità sostitutiva del premio di risultato in tutte le realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato la contrattazione del premio di risultato.
A decorrere dal mese di gennaio 2022 sono ridefinite, in generale aumento, le maggiorazioni orarie dovute ai lavoratori a compenso del lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni, etc.
Nel mese di gennaio 2022 l’aumento della contribuzione a carico aziende per i lavoratori aderenti al fondo Byblos privi dell’ERC sarà pari alo 0,4% della retribuzione.
Il contributo mensile a carico dei datori di lavoro per ogni dipendente da versare al costituendo fondo di accompagno all’esodo anticipato è stabilito nella misura di Euro 10 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2022. Lo stesso è dovuto per 13 mensilità annuali.
Con decorrenza gennaio 2022, il contributo ulteriore dovuto al fondo Fonchim per la copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente è elevato dallo 0,20% allo 0,25%.
È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un contributo mensile a carico del datore di lavoro di Euro 5 da versare al fondo Fondapi per ogni lavoratore in forza alla medesima data. Per i lavoratori già iscritti a Fondapi al gennaio 2022, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti a Fondapi, il suddetto contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Le aliquote contributive al fondo Fondapi a carico dell’azienda vengono incrementate per ciascun comparto come di seguito indicato:
Dalla mensilità di gennaio 2022 il contributo a favore del fondo Altea per ogni dipendente in forza è stabilito per ciascun comparto come di seguito indicato:
Con decorrenza dal gennaio 2022, l’aliquota contributiva del fondo ARCO a carico delle aziende è pari al 2,30%, ferma restando quella a carico degli iscritti.
Dal mese di gennaio 2022, la quota di Euro 4 quale contributo per la bilateralità andrà ad alimentare per Euro 2,50 la quota contributiva aziendale per Sanilog e per Euro 1,50 la quota contributiva aziendale per Ebilog.
Inoltre, l’elemento distinto della retribuzione (“E.D.R.”) dovrà essere erogato a decorrere dal mese di gennaio 2022 per 13 mensilità annue. Lo stesso, dell’ammontare di Euro 10 lordi, non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, le parti stipulanti il CCNL concordano di adottare il sistema di inquadramento dei lavoratori previsto dall’accordo di rinnovo del 31 maggio 2021.
Inoltre, per quanto attiene all’apprendistato, i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati al livello corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.
La retribuzione sarà quella minima contrattuale del livello di inquadramento corrispondente alla qualifica professionale da conseguire ragguagliata in coerenza con il percorso formativo che si conclude al termine dell’apprendistato, alle percentuali e relativi periodi di applicazione come determinato dal CCNL, fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.
A decorrere dal mese di gennaio 2022 la contribuzione dovuta per l’assistenza sanitaria integrativa è determinata in misura pari a Euro 96 annui (suddivisi in 12 quote mensili da Euro 8 l’una) a totale carico dell’azienda, comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico.
Per l’apprendista assunto a decorrere dal 1° gennaio 2022, destinato a conseguire la 3ª categoria, la categoria iniziale di inquadramento sarà la 2ª e la retribuzione nel primo periodo corrisponderà al 90% di quella prevista per la 2ª categoria.
Dalla medesima data, i lavoratori saranno inquadrati in una classificazione unica articolata su 8 categorie professionali e livelli retributivi. In particolare, i lavoratori inquadrati nella 1ª categoria fino al 31 dicembre 2021 passeranno alla 2ª categoria e la 1ª categoria viene soppressa.
A decorrere dal mese di gennaio 2022, il contributo a carico dell’azienda e da versare alla cassa di previdenza complementare individuato dal CCNL è elevato all’2,00%.
Al lavoratore chiamato a prestare la propria opera in trasferta che sia impossibilitato a consumare il pasto nelle ore comprese tra le ore 12 e le 15 e/o le ore 19 e le 22, in sostituzione del rimborso a piè di lista, è riconosciuto un concorso spese per ogni pasto. Tale indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è determinata in misura pari ad Euro 14.
L’elemento distinto della retribuzione (“E.D.R.”) di Euro 10 lordi deve essere erogato dal mese di gennaio 2022 per 13 mensilità e non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale.
La quota di Euro 4 quale contributo per la bilateralità, altresì, deve essere erogata a decorrere dal medesimo mese ed alimenta per Euro 2,50 la quota contributiva aziendale per Sanilog e per Eur 1,50 la quota contributiva aziendale per Ebilog.
Con decorrenza gennaio 2022, il contributo ulteriore dovuto al fondo Fonchim per la copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente è elevato dallo 0,20% allo 0,25%.
I sottoscrittori del CCNL hanno rinviato a gennaio 2022 l’obbligo di distribuzione del testo contrattuale, previsto precedentemente entro dicembre 2021. La proroga si è resa necessaria visti i tempi di stampa del volume, attualmente in corso, che si concluderà entro la metà di dicembre.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
Nel mese di gennaio 2022 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” ai sensi dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: