Entro il mese di maggio deve essere corrisposta la cifra lorda di Euro 400,00 dovuta, per l’anno 2022, a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
L’erogazione è dovuta ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello al 31 dicembre 2020, sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL.
Entro il 31 maggio 2022, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alle RSU – o, in mancanza, alle organizzazioni sindacali territoriali di Femca – Cisl, Filctem – Cgil e Uiltec – Uil – l’ammontare complessivo trattenuto a titolo di contributi contrattuali, unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
Entro il 31 maggio 2022 è riconosciuta ai lavoratori non iscritti ai sindacati la possibilità di comunicare al datore di lavoro per iscritto la propria volontà di non accettare la trattenuta di Euro 30,00 a titolo di quota associativa una tantum sulla retribuzione del successivo mese di ottobre.
A decorrere dal 1° maggio 2022 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:
Nel mese di maggio 2022 è prevista l’erogazione di importi a titolo di “una tantum” ai sensi dei seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro: