L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 168 del 26 gennaio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla determinazione del reddito di lavoro dipendente in caso di piani di incentivazione che prevedono pagamento in azioni.
La risposta a interpello è attivata da una società residente in Italia, appartenente al gruppo internazionale che fa capo a una società tedesca, le cui azioni sono state quotate in Borsa dal 2021 a seguito di un’Offerta pubblica iniziale (Ipo).
Due propri dipendenti partecipano a dei piani di incentivazione, sostanzialmente uguali, predisposti a livello internazionale da una società del gruppo a favore delle controllate, in particolare:
Al verificarsi di alcune condizioni previste dal piano, i dipendenti hanno diritto a ricevere un pagamento in contanti esercitando un’opzione (cd. esercite notes) entro determinati termini. In alternativa, la società può decidere, a discrezione, che al posto del pagamento in contanti, ai dipendenti siano assegnate azioni (cd. Share Settlement) (da consegnare entro sei settimane dalla data di esercizio dell’opzione).
In data 4 febbraio 2021 è stata eseguita l’Ipo sulle azioni della società tedesca e i due dipendenti hanno esercitato l’opzione (22 novembre 2021), maturando il diritto a ricevere il Payout in relazione alla Virtual Shares assegnate. La società tedesca ha optato per il pagamento in azioni e le stesse sono state trasferite ai due dipendenti il 15 dicembre 2021.
La società residente in Italia -datore di lavoro- a titolo prudenziale ha determinato il reddito di lavoro dipendente, relativo alla predetta operazione e applicato le ritenute d’acconto, individuando il valore normale delle azioni alla data di esercizio dell’opzione.
Ciò premesso, la società istante chiede se, nella fattispecie, considerato che al momento dell’esercizio dell’opzione (22 novembre 2021) i dipendenti avevano diritto al pagamento di una somma di denaro e che solo a seguito della decisione della società tedesca hanno ricevuto il pagamento in azioni, il valore normale delle azioni assegnate debba essere determinato sulla base della media dei prezzi delle azioni (quotate) alla data di trasferimento delle stesse (15 dicembre 2021).
Nel fornire la risposta all’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato anzitutto il quadro normativo di riferimento, partendo dall’art. 49 (Redditi da lavoro dipendente) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al quale i redditi di lavoro dipendente sono quelli che «derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri».
Inoltre, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, l’Agenzia ricorda che il successivo art. 51 del Tuir, stabilisce che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Sulla base di quest’ultima disposizione, viene ribadito altresì che costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali, rientra l’assegnazione di azioni di società quotate (come nel caso di specie), il cui valore normale è determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del Tuir.
Ciò premesso, come già chiarito in passato dalla prassi fornita dall’amministrazione finanziaria -Risoluzioni n. 29/E/2001 e n. 366/E/2007, Circolare n. 54/E/2008- nell’ambito di piani di incentivazione dei dipendenti (cd. stock option), al fine di determinare quale sia il momento in cui le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, le azioni devono considerarsi acquisite nella disponibilità del dipendente e, conseguentemente, rilevare ai fini della tassazione in capo allo stesso.
In particolare, la circolare n. 54/2008 ha chiarito che il diritto di opzione consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiarazione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata (il datore di lavoro) che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di consenso, l’opzionario (il dipendente) per l’esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto definitivo.
Pertanto, le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le eventuali annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo.
Per quanto riguarda invece la determinazione della base imponibile, con la circolare del Ministero delle Finanze 17 maggio 2000, n. 98, è stato precisato che le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, al momento dell’esercizio del diritto di opzione, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell’assegnazione stessa.
Con riferimento alla fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato nella risposta all’interpello n. 168/2023, secondo l’Agenzia delle Entrate la determinazione del momento in cui le azioni ricevute per effetto dell’esercizio del diritto di opzione, nell’ambito dei piani di incentivazione dei dipendenti, si determinare in base alla data in cui le stesse sono entrate nella disponibilità del lavoratore.
Pertanto, l’assegnazione di Virtual Shares ai dipendenti non dà diritto all’assegnazione di azioni della società tedesca, neppure a seguito della decisione (unilaterale) della stessa di eseguire il pagamento con assegnazione di proprie azioni, ma attribuisce ai dipendenti unicamente un diritto a ricevere un pagamento in contanti (Payout Entitlement) al verificarsi di determinati eventi contemplati dai piani di incentivazione, fra i quali l’operazione di IPO, avvenuta in data 4 febbraio 2021.
Di conseguenza, alla data di esercizio dell’opzione da parte dei due dipendenti (22 novembre 2021), gli stessi non avrebbero acquisito il diritto partecipativo ovvero la titolarità delle azioni che la società tedesca avrebbe successivamente assegnato (15 dicembre 2021), decidendo di eseguire il predetto pagamento in azioni.
Pertanto, tenuto conto che, ai fini della tassazione del reddito in capo ai dipendenti, rileva il trasferimento della titolarità delle azioni che, nel caso di specie, risulta essere avvenuta al momento della materiale consegna delle azioni, l’Agenzia Entrate ritiene che il valore normale delle azioni assegnate, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, debba essere determinato al 15 dicembre 2021, data in cui la società tedesca ha deciso di eseguire il pagamento.