Osservatorio

Lavoro da remoto dall’estero, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’assoggettamento fiscale

28 Agosto 2023

Con la circolare n. 25/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in riferimento all’individuazione della residenza fiscale e all’imponibilità dei redditi conseguiti dai lavoratori da remoto (c.d. “smart worker”), confermando l’applicazione degli art. 2 e 3 del TUIR, ovverosia le ordinarie disposizioni relative alla “residenza fiscale”, anche rispetto a tale casistica.

Secondo la lettura dell’Agenzia delle Entrate, infatti, il luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa da remoto non incide sui criteri per la determinazione della residenza fiscale. Per la determinazione della residenza fiscale dei lavoratori da remoto, dunque, si terrà comunque conto dell’art. 2 del TUIR, il quale enuncia i criteri ordinari per stabilire la residenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha chiarito che l’agevolazione fiscale per i lavoratori “impatriati” non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, anche se per lavorarvi da remoto per conto di un datore di lavoro estero.

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