In attuazione della Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023, il Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, attinente alle nuove condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati ed ottenere il rilascio della c.d. Carta Blu UE.
In particolare, con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 152/2023, il Consiglio dei ministri ha apportato modifiche all’articolo 27-quater del Decreto Legislativo n. 286/1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, cd. Testo Unico sull’Immigrazione.
In base alle modifiche apportate con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 152/2023, vengono ridefiniti i requisiti in base ai quali il lavoratore può essere considerato altamente qualificato ed ottenere il rilascio della c.d. Carta Blu UE, il quale deve, alternativamente, risultare in possesso:
Di particolare interesse sono anche le novità introdotte circa la documentazione che il datore di lavoro deve produrre in sede di presentazione della domanda di nulla osta, pena il rigetto della stessa: difatti, non è più necessario che la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore abbia una durata di almeno un anno, ma è sufficiente che sia semestrale.
Vengono invece confermati i documenti che devono essere prodotti dal datore di lavoro in sede di presentazione del nulla osta, in particolare il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti di cui al D.Lgs. n. 206/2007 relativi alle professioni regolamentate, l’importo della retribuzione annuale che non può essere inferiore a quella prevista dal CCNL applicabile in base al livello di inquadramento previsto per l’assunzione del lavoratore altamente qualificato.
Viene anche introdotta un’altra semplificazione riguardante la domanda di Carta Blu UE da parte di un cittadino di un Paese terzo, già titolare di altro titolo di soggiorno rilasciato per svolgere un lavoro altamente qualificato: in questi casi, non sarà più necessario che il datore di lavoro produca la documentazione di cui sopra, poiché è già stata verificata in sede di rilascio del titolo di soggiorno precedentemente rilasciato.
Inoltre, sempre al fine di semplificare e agevolare l’assunzione del cittadino straniero altamente qualificato, è stato previsto che il datore di lavoro non sia più tenuto a verificare presso il Centro per l’impiego la disponibilità di un lavoratore già presente in Itali e, in attesa che venga rilasciato dalla Questura il permesso di soggiorno (normalmente entro 30 giorni dalla richiesta), il cittadino straniero potrà comunque svolgere un’attività lavorativa.
Infine, viene ridotto da due anni a 12 mesi il periodo durante il quale il lavoratore titolare della Carta Blu UE è obbligato a svolgere solo l’attività altamente qualificata per cui è stato richiesto il suo ingresso in Italia.
Tra le motivazioni che legittimano il mancato rilascio del permesso di soggiorno per lo svolgimento di un lavoro altamente qualificato – Carta Blu UE – ovvero, nel caso sia stato concesso, la sua revoca, vengono previste le seguenti fattispecie secondo cui, alternativamente, lo straniero non risulti più in possesso:
oppure
oppure
Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 152/2023 prevedono, sussistendone i requisiti, la conversione della Carta Blu Ue in permesso di soggiorno per:
Inoltre, qualora le condizioni per il ricongiungimento familiare siano soddisfatte e la domanda completa viene presentata contestualmente a quella di Carta Blu UE, il permesso di soggiorno del familiare e quello del lavoratore altamente qualificato verranno rilasciate contemporaneamente.
Un’altra novità riguarda lo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità: al riguardo, viene infatti prevista la possibilità di entrare e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Qualora il soggiorno per lo svolgimento dell’attività altamente qualificata sia superiore a novanta giorni, è necessario richiedere il nulla osta, ma non il visto d’ingresso.
Infine, il cittadino straniero che perde il posto di lavoro potrà rendere la dichiarazione di immediata disponibilità senza la necessità di iscriversi alle liste di collocamento.