La mobilità internazionale dei lavoratori in ambito europeo è normata dai regolamenti UE n. 883/2004 e 987/2009. Al di fuori dell’area in cui operano tali regolamenti, trovano applicazione gli accordi bilaterali di sicurezza sociale stipulati dall’Italia con gli altri Stati, se presenti.
Detti accordi regolamentano aspetti di rilievo nell’ambito della mobilità internazionale dei lavoratori sotto il profilo della legislazione di sicurezza sociale, come il versamento dei contributi previdenziali e le prestazioni previdenziali e assistenziali cui i lavoratori stessi hanno diritto.
In assenza di un accordo bilaterale di questo tipo, il lavoratore all’estero resta esposto al doppio pagamento dei contributi – con i relativi impatti anche per il suo eventuale datore di lavoro italiano – nonché ad una oggettiva incertezza sulle prestazioni previdenziali e assistenziali ottenibili nel Paese estero e alla impossibilità di far valere i periodi di lavoro all’estero ai fini pensionistici in Italia.
In materia di accordi bilaterali sulla sicurezza sociale, il 2024 ha già portato rilevanti novità rispetto a Paesi che intrattengono, con l’Italia, rilevanti rapporti economici: si tratta di Albania e Giappone.
L’accordo in materia di sicurezza sociale tra Repubblica italiana e Repubblica d’Albania
In data 6 febbraio 2024 è stato siglato l’Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania, il quale regolerà le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma nei due Stati.
A seguito della firma di questo accordo, l’INPS insieme con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avvierà un negoziato al fine di arrivare a un’intesa amministrativa bilaterale, per rendere operativo l’accordo stesso.
L’accordo non copre le prestazioni sanitarie, di malattia professionale e infortuni e tutte le prestazioni sociali non soggette a contribuzione.
I governi dei due Stati hanno inoltre espresso, con un comunicato stampa, la loro volontà di rafforzare la cooperazione nell’ambito economico e a tutela della sicurezza sociale per i propri cittadini.
L’accordo in materia di sicurezza sociale tra Repubblica italiana e Stato del Giappone
Con un comunicato pubblicato il 16 gennaio 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha condiviso la notizia che dal prossimo 1° aprile 2024 entrerà in vigore l’Accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Giappone, siglato il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge n. 97/2015.
La principale novità che porta l’entrata in vigore di questo accordo è il fatto che esso permetterà ai cittadini lavoratori dei due Stati in distacco di evitare l’onere della doppia contribuzione per un periodo massimo di 5 anni. In particolare, l’art. 7 dell’allegato 1 della legge n. 97/2015, il quale regola l’istituto del distacco, al proposito stabilisce che “qualora una persona soggetta alla normativa di uno Stato contraente, che lavora sul territorio di quello Stato contraente alle dipendenze di un datore di lavoro con sede in quel territorio, sia inviata da quel datore di lavoro da quel territorio a lavorare nel territorio dell’altro Stato contraente, tale persona sarà soggetta solo alla legislazione del primo Stato contraente come se fosse impiegata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che il periodo del distacco non vada oltre i cinque anni”.
L’accordo disciplina, inoltre, il diritto alla trasferibilità dei trattamenti pensionistici per i cittadini dei due Stati e i loro familiari, il principio di parità di trattamento e della territorialità del diritto (“lex loci laboris”) prevedendone le relative deroghe.
All’epoca della firma dell’accordo, il Giappone era l’unico paese del G8 e G20 con cui l’Italia non aveva ancora regolato i rapporti riguardanti la legislazione sociale e la legislazione applicabile su questa materia.