Secondo quanto previsto dalla vigente normativa di cui all’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001, i lavoratori genitori che vogliono dimettersi durante i primi 3 anni di vita del bambino o dell’ingresso in famiglia (c.d. “periodo protetto”) devono rassegnare le proprie dimissioni dinanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), il quale, attestato che queste siano frutto di una libera scelta del dipendente e non di un’intimazione ricevuta dal datore di lavoro, ne sancisce l’efficacia tramite l’atto di convalida.
Rispetto all’oggetto della nota dell’Ispettorato, la revoca delle dimissioni in periodo protetto non viene disciplinata né dal decreto legislativo sopra richiamato, né è soggetta alle disposizioni del D.lgs. 151/2015 che, all’articolo 26, prevede la possibilità di revoca entro 7 giorni dalla presentazione delle sole dimissioni telematiche.
Premesso ciò, il Comitato sottolinea nella propria nota che trattandosi di un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è subordinata alla convalida dell’ITL, le dimissioni in periodo protetto potranno essere revocate in un momento antecedente la propria efficacia oppure, viene chiarito, in un momento successivo purché precedente alla decorrenza della risoluzione del rapporto. In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni sarà oggetto di esame da parte dell’Ispettorato che “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento dell’atto”,salvo effettuare ulteriori accertamenti ispettivi qualora ne ravvisasse le necessità.
In ultima ipotesi, conclude il Comitato, qualora le dimissioni abbiano prodotto i propri effetti e il rapporto sia definitivamente cessato, non sarà più possibile procedere unilateralmente alla revoca, bensì la ripresa del rapporto sarà subordinata al consenso del datore di lavoro.
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