Considerato probabilmente il lavoro più innovativo degli ultimi anni, l’attività degli influencer, in forte ascesa nel grande mercato economico del web, risulta essere non solo la professione più ambita dai giovanissimi quanto una proficua risorsa per tutte quelle aziende che si avvalgono della collaborazione di queste figure popolari ed influenti sul mercato, per i propri scopi commerciali, di promozione e vendita di prodotti.
Tuttavia, alla sempre maggiore visibilità ed impiego degli influencer, volto in alcuni casi di vere e proprie propagande aziendali, precede una ancor poco definita regolamentazione giuslavoristica dei rapporti di collaborazione tra influencer e società committenti.
In questo contesto risulta di particolare interesse il recente intervento del Tribunale di Roma, che con sentenza n. 2615 del 4 marzo 2024 si è espresso sulla classificazione del rapporto di collaborazione tra influencer e Società committente, considerato riconducibile alla figura contrattuale del rapporto di agenzia di cui agli art. 1742 cod. civ. e ss.
A seguito di accertamento ispettivo, l’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma aveva ritenuto qualificabili come Agenti di Commercio alcuni influencer impiegati dalla Società ricorrente in giudizio, richiedendo all’interessata il pagamento dei contributi al Fondo previdenziale Enasarco e al F.i.r.r., Fondo indennità di risoluzione del rapporto.
La Società, un’impresa commerciale che svolge attività di vendita all’ingrosso di integratori alimentari, prevalentemente attraverso i propri siti web, si avvaleva di diverse figure per la promozione e vendita online dei propri prodotti. Tra i collaboratori erano presenti atleti professionisti e personal trainer con i quali la Società aveva sottoscritto contratti di collaborazione riconducibili ad attività di sponsorizzazione e testimonial e a “prestazioni di influencer”.
Gli atleti professionisti in veste di sponsor e testimonial si impegnavano a prestare la propria immagine, a partecipare alle gare ufficiali, ad indossare indumenti sponsorizzati dalla Società e alla pubblicazione di articoli e video attinenti al mondo fitness sul sito della compagnia. A fronte di tale impegno era stato previsto un corrispettivo, pattuito a priori, e slegato totalmente dal raggiungimento dei risultati di vendita aziendale.
Di diversa natura “l’attività di influencer” che consisteva nell’impegno da parte dei collaboratori alla promozione di prodotti della Società attraverso i propri canali social: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, con lo scopo di influenzare i propri followers e promuovere su larga scala i prodotti del committente.
Gli influencer durante le attività di promozione nelle loro pagine web indicavano un codice sconto personalizzato collegato alla piattaforma della Società. L’utilizzo dell’utente del codice sconto permetteva alla Società di ricondurre gli ordini ricevuti all’influencer attraverso cui il compratore stava acquistando il prodotto. Le parti, in questo caso avevano convenuto una percentuale di guadagno sugli ordini riconducibili all’influencer.
Da quanto emerso il professionista “svolgeva una vera e propria attività promozionale di vendita dove il compenso riconosciuto era determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine dal collaboratore”, con la possibilità per lo stesso di concedere sconti agli utenti followers.
Dal controllo ispettivo sulle fatture emesse è emerso che gli incarichi sopra individuati si sono protratti nel tempo concretizzandosi in una collaborazione continuativa pluriennale.
La Società ricorrente, rispetto al provvedimento mosso dall’Ispettorato, ritiene mancanti i presupposti utili a qualificare gli influencer come Agenti di Commercio in considerazione dei seguenti aspetti rilevabili dallo svolgimento della loro attività: (i) la presenza di un contratto d’opera intellettuale – a tempo indeterminato – in virtù del quale è stata svolta la prestazione, (ii) l’ assenza di un incarico stabile e continuativo, concernente la promozione e conclusione per conto della Società di contratti di vendita in una zona determinata, (iii) l’assenza di un’area delimitata di intervento, carattere distintivo della tipologia contrattuale di cui all’art. 1742 cod.civ..
L’Ispettorato nel confutare le eccezioni sollevate dalla Società, pone l’attenzione sugli elementi tipici del contratto di agenzia, rinvenibili nelle modalità in cui gli influencer impiegati con la stessa hanno operato: (i) l’attività svolta stabilmente, dimostrata dalla tipologia di contratto, a tempo indeterminato e accertata dalla pluriennale emissione delle fatture, (ii) lo scopo evinto dai contratti stipulati con la Società, non limitato alla mera propaganda bensì alla promozione e vendita dei prodotti, con tanto di codice sconto messo a disposizione dall’influencer (iii) la percentuale di guadagno associata all’acquisto del prodotto da parte dell’utente (iv) la presenza di una zona delimitata, che in considerazione delle nuove modalità di acquisto dei consumatori basate su un “click” online, può essere ricondotta alla comunità dei followers.
Il Tribunale di Roma, concorde con l’Ispettorato nel rapportare nel caso in esame la figura dell’influencer all’Agente di Commercio, condanna la Società al pagamento dei contributi dovuti all’Enasarco, pronunciandosi su un tema ancora tutto da regolamentare.