Osservatorio

Somministrazione, appalto e distacco illeciti: inasprite le sanzioni

26 Luglio 2024

In data 30 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. 19/2024, la L. n. 56/2024 che introduce, tra le altre, importanti modifiche all’apparato sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Più nel dettaglio la norma citata all’art. 29, comma 4, ha novellato il contenuto dell’art. 18, d.lgs. n. 276/2003, ripristinando di fatto il rilievo penale degli illeciti in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, in precedenza oggetto di depenalizzazione (art. 1, D. Lgs. N. 8/2016), introducendo la pena – alternativa ovvero congiunta – dell’arresto o dell’ammenda ed inasprendo le sanzioni pecuniare collegate a detti illeciti.

L’inasprimento sanzionatorio

Con la nota n. 1091 del 18 giugno 2024, Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha esplicitato alcune indicazioni operative relative al regime sanzionatorio, così come previsto dall’articolo 29, del Decreto Legge n. 19/2024 ricordando che dalla data di entrata in vigore del D.L. 19/2024 – ovverosia dal 2 marzo 2024 – la somministrazione, l’appalto ed il distacco privi dei requisiti di liceità sono puniti alternativamente con la pena dell’arresto (un mese) o “con un’ammenda pari a 60 euro al giorno per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” con aggravio del 20% – già precedentemente introdotta dall’ l’art. 1, comma 445, lettera d) della legge n. 145/2018 – o del 30% (per il caso della sanzione da lavoro nero), arrivando di fatto a 72 Euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione irregolare (e a 90 nel caso di lavoro nero).

Elemento di novità a cui il personale ispettivo dovrà attenersi è contenuto nel comma 5-quinquies all’art. 18 secondo il quale “l’importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000”.

Tali limiti minimi e massimi andranno applicati ai reati di cui agli art. 18, comma 1 e 2, comma 5-ter, e comma 5-bis) ovverosia alla somministrazione non autorizzata e fraudolenta nonché all’appalto ed al distacco illeciti, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, ed in linea con quanto già precisato con circolare n. 6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai reati puniti con pena proporzionale fissa, anche se l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore ai 5.000 euro, andrà comunque applicata tale soglia la quale, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, dovrà essere ridotta ad un quarto, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994 (di fatto divenendo pari a 1.250,00 euro).

Il nuovo comma 5-quater del nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, insieme a quanto attualmente previsto dalla dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, inasprisce ancor di più i comportamenti recidivi pur creando confusione sull’applicabilità di uno o dell’altra disposizione.

Sul punto, quindi, l’INL è intervenuta con un proprio orientamento interpretativo specificando che la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trova applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali della medesima legge (cd. recidiva “semplice”) mentre la maggiorazione di cui al comma 5-quater del nuovo art. 18 trova applicazione solo in caso di recidiva di condotte sanzionate già in precedenza ai sensi del nuovo art. 18 (c.d. recidiva “specifica”).

Nel primo caso, infatti, l’importo dell’ammenda sarà pari 60 euro a cui si aggiunge il 40% per recidiva (84 euro per ciascun lavoratore e per ogni giornata irregolare); mentre nel secondo caso l’importo dell’ammenda sarà di 72 euro a cui si aggiunge il 40% (100,80 euro per ciascun lavoratore e per ogni giornata irregolare).

Da ultimo occorre sottolineare come, di fatto, il D.L. n. 19/2024 nulla asserisce circa la natura alternativa della pena dell’arresto o dell’ammenda in caso di ipotesi aggravante di sfruttamento di minori, per la quale permane la pena dell’arresto fino a diciotto mesi congiuntamente all’ammenda aumentata fino al sestuplo.

Su tale aspetto l’INL, alla luce della nuova formulazione della maggior parte delle sanzioni dell’art. 18 del D.Lg. n. 276/2003, chiarisce che anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà “applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva” oltre a considerare i limiti minimi e massimi introdotti dal co. 5-quinquies del nuovo art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003.

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