Con la Risposta ad Interpello n. 154 del 15 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sugli oneri di comunicazione verso i fondi di previdenza complementare (di seguito “Fondo Pensione”) previsti in capo ai dipendenti, a seguito della scelta di destinare a quest’ultimi contributi aggiuntivi, derivanti in questo caso dalla conversione dei premi di risultato (di seguito anche “PDR”).
L’interpello, avanzato proprio da un Fondo pensione, fa seguito ad un precedente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risoluzione n. 55/E del 2020, in cui la stessa, esprimendosi rispetto alla scelta effettuata dai dipendenti di versare al Fondo importi derivanti da un piano welfare aziendale, affermava che “considerato che il versamento è effettuato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di previdenza complementare, nonché riportato nella Certificazione Unica rilasciata al dipendente, quest’ultimo non è tenuto ad alcuna comunicazione al fondo di previdenza complementare in relazione al credito welfare destinato a tale finalità”.
Sulla base della Risoluzione citata, l’Istante, chiede conferma sull’insussistenza dell’obbligo in capo al dipendente di comunicare l’importo dei contributi versati al Fondo pensione, anche qualora questi derivassero dalla conversione del premio di risultato, comunicazione di fatto assolta dal datore di lavoro all’atto del versamento della contribuzione, con successiva registrazione degli importi comunicati nella Certificazione Unica di ciascun lavoratore.
L’Istante, nel formulare il quesito, ricorda i vantaggi individuati dalla normativa nei casi di conversione del premio di risultato in contributi aggiuntivi a Fondo pensione, quali: i) il riconoscimento degli stessi come oneri deducibili ai sensi dell’art. 10 lettera e – bis) del Tuir (ii) la non concorrenza al raggiungimento del limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro dei versamenti a fondo pensione a fronte del riconoscimento dell’ incremento di tale limite per un massimo di 3.000 euro nei casi di conversione del PDR, (iii) l’esclusione di tali contributi dalla base imponibile al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica da parte dei fondi.
Con riferimento all’ultima misura di favore riportata, relativa all’esclusione dalla tassazione della prestazione pensionistica dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale beneficio è subordinato alla trasmissione della comunicazione al Fondo pensione dei contributi, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento.
Tale comunicazione, come indicato nella Circolare n. 5/E del 2018 AdE, dovrà riguardare (i) sia l’ammontare dei contributi eventualmente non dedotti nell’anno di riferimento che (ii) l’importo dei contributi sostitutivi dei premi di risultato, i quali, anche qualora fossero stati assoggettati ad imposizione, non concorreranno alla formazione della base imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del comma 184bis articolo 1 della Legge n. 208 del 2015, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta in esame, accoglie l’interpretazione dell’Istante, confermando di fatto quanto già affermato nella richiamata Risoluzione n. 55/E del 2020.
I dipendenti, che scelgono di convertire il premio di risultato in versamenti aggiuntivi alla previdenza complementare, non sono tenuti alla comunicazione al fondo pensione di appartenenza di tali contributi qualora questa venga effettuata dal datore di lavoro, assolta ad esempio mediante invio, tramite apposito tracciato informatico, dei dati relativi ai versamenti suddivisi tra (i) contribuzione mensile “ordinaria” a fondo, (ii) e contributi in sostituzione del PDR.
In conclusione, la recente Risposta dell’Agenzia delle Entrate, che segue ed integra la Risoluzione del 2020, risulta di particolare utilità in quanto fornisce delucidazioni a datori di lavoro e lavoratori rispetto agli oneri comunicativi, il cui adempimento, di fatto, è “posto nell’interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi, al momento della liquidazione della prestazione da parte del Fondo”.