Osservatorio

Da settembre il nuovo esonero per le assunzioni dei giovani lavoratori 

20 Settembre 2024

Dal 1° settembre è possibile, almeno in teoria, assumere giovani, donne prive di impiego regolarmente retribuito e lavoratori occupati nelle regioni del Sud Italia, beneficiando degli incentivi alle assunzioni previsti dal Decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, c.d. Decreto Coesione, convertito dalla Legge n. 95 del 4 luglio 2024.  

Tra gli incentivi alle assunzioni in vigore dal 1° settembre 2024 il c.d. Bonus Giovani, di cui all’ art. 22 del Decreto citato, risulta essere sicuramente il più atteso per l’ampia platea dei beneficiari a cui si rivolge. 

Il Bonus Giovani 

Lo sgravio in esame, di natura contributiva, denominato appunto Bonus Giovani, è stato introdotto con lo scopo di favorire l’incremento dell’occupazione stabile giovanile, e si rivolge ai datori di lavoro privati che effettuano, nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 al loro primo impiego stabile, ossia privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in precedenza. Inclusi nella platea dei beneficiari dello sgravio anche i datori di lavoro che trasformano i rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando i requisiti di età e di impiego alla data della trasformazione (under 35 con assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in precedenza). Restano escluse dal campo di applicazione dell’esonero le assunzioni di categorie dirigenziali, di lavoratori domestici e di apprendisti. 

Lo sgravio, di durata biennale, è fruibile per massimo 24 mesi dal giorno di assunzione ed è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 500 euro mensili. Tale importo, ai sensi del comma 3, dell’art. 22, è elevato a 650 euro mensili qualora le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di under 35 al loro primo impiego stabile risultino effettuate in sedi o unità produttive ubicate in una delle regioni ricomprese nella c.d. ZES unica, Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, più precisamente Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

L’esonero in esame è riconosciuto in via residuale anche per le assunzioni di lavoratori che alla data di inizio rapporto di lavoro risultino essere stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che ha beneficiato parzialmente dello sgravio contributivo. 

L’utilizzo dello sgravio, ricorda il comma 5 dell’art. 22 del Decreto Coesione, è subordinato al rispetto delle norme generali per la fruizione degli incentivi di cui al D.lgs. n. 150/2015, incluso le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei Contratti collettivi applicati, oltre al possesso del Durc attestante la regolarità contributiva da parte dei datori di lavoro. In aggiunta ai principi generali richiamati, la norma vincola la fruizione dello sgravio contributivo all’ assenza nei sei mesi precedenti l’assunzione di licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, effettuati nella medesima unità produttiva dove ha inizio il rapporto di lavoro con il giovane lavoratore. Parallelamente, la stessa disposizione dispone la revoca e la restituzione dello sgravio al verificarsi di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti con l‘ esonero biennale o di dipendenti aventi la stessa qualifica, avvenuti nei sei mesi successivi l’assunzione, nella medesima unità produttiva. 

Per beneficiare dell’incentivo in esame, come anticipato per il momento in vigore esclusivamente a livello teorico, i datori di lavoro dovranno attendere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea e le successive istruzioni operative dell’Inps relative alle modalità di fruizione dello sgravio e al recupero degli arretrati a credito dei mesi antecedenti l’autorizzazione della Commissione. 

Esonero strutturale under 30 

Ed è proprio l’incertezza legata ai tempi di attesa di utilizzo, come già successo in passato per l’esonero under 36, ad indurre i datori di lavoro possibili beneficiari, ad optare per la fruizione dell’esonero strutturale under 30, introdotto dalla legge 205/2017, di portata simile al Bonus giovani e da tempo presente tra gli incentivi strutturali per le assunzioni dei lavoratori.  

L’esonero triennale richiamato, si ricorda, prevede la possibilità in capo ai datori di lavoro privati di beneficiare, nei casi di assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazione di contratti a termine di giovani under 30 al primo impiego stabile, di uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite annuo di 3.000 euro.  

Bonus Donne e Bonus Zes unica  

Tra gli incentivi contributivi introdotti dal Decreto Coesione in partenza al 1° settembre 2024, in aggiunta al Bonus Giovani, due misure volte a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro e lo sviluppo occupazionale nelle zone del Sud Italia, denominati Bonus Donne e Bonus ZES unica.  

Il primo in ordine di riferimento normativo, previsto dall’ art. 23 del D.L. 60/2024, si rivolge ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato: (i) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno e (ii) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. L’esonero ha durata biennale, di massimo 24 mesi e consente la fruizione di uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi a carico dei datori id lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice.  

Il Bonus Zes unica di cui all’art. 24 D.L. 60/2024, invece, è destinato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di età minima di 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, impiegati presso una delle sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della Zona Economica Speciale.  L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili. 

Come riportato dall’ultimo comma dell’art. 24 del Decreto Coesione, anche per la fruizione dell’esonero contributivo Bonus Zes unica sarà necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea. 

Altre news correlate:

Scopri le soluzioni HR
pensate per te