Osservatorio

Trattamento fiscale delle polizze vita ai dipendenti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

13 Dicembre 2024

Con la risposta ad interpello n. 218 del 6 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di trattamento fiscale delle polizze collettive stipulate a favore dei dipendenti, con particolare riferimento alle polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita).  

Oggetto dell’interpello, la possibilità di applicare ai premi assicurativi corrisposti dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti sia (i) il massimale di esenzione previsto per la generalità dei fringe benefit, ai sensi dall’art. 51, comma 3 del Tuir entro il limite di 258,23 euro annui, innalzato per il 2024 a 1.000 euro, ovvero  2.000 per i lavoratori che dichiarano di avere almeno un figlio fiscalmente a carico, che (ii) la detrazione per oneri del 19 per cento sull’imposta lorda, di cui all’art. 15 comma 1, lettera f) del TUIR, prevista dal testo unico per i premi assicurativi aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante.

Nel formulare il proprio quesito, l’istante datrice di lavoro e sostituta d’imposta ritiene possibile che i propri dipendenti fruiscano della detrazione per oneri del 19 per cento, calcolata sul valore dei premi delle polizze vita, anche nei casi in cui queste, per effetto dell’innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno in corso, risultassero “esenti” e quindi escluse dalla formazione del reddito dei lavoratori beneficiari. A fondamento di tale interpretazione, la mancanza all’interno delle disposizioni normative relative all’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit di un’espressa previsione che ne chiarisca o smentisca tale interpretazione.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito posto, richiama le disposizioni che regolano il trattamento fiscale e previdenziale delle polizze assicurative.

In primis viene citata la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, in tema di “armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che al punto 2.1. stabilisce che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente tra gli altri beni e servizi in natura riconosciuti ai dipendenti, i premi per le assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dal datore di lavoro, con esplicita esclusione dei premi relativi alle assicurazioni per infortuni professionali.

In aggiunta a quanto sopra riportato, l’Agenzia delle Entrate richiama la deroga contenuta nell’art. 51 comma 3, del TUIR, per cui  tali beni e servizi in natura (“fringe benefit”) – incluse le polizze infortuni extra – professionali, vita e invalidità permanente sopra richiamate –  “non concorrono alla formazione del reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23; qualora il predetto valore superi il citato limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito”. Con tale indicazione, sostiene l’amministrazione, il legislatore ha considerato la possibilità che nel rapporto di lavoro il datore eroghi beni e servizi senza corrispettivo a vantaggio dei dipendenti riconoscendole la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo, ad oggi fissato, a seconda dei casi, in 1.000 o 2.000 euro.

Nell’evidenziare l’esclusione dei fringe benefit da tassazione, qualora inferiori al limite di esenzione stabilito dalla normativa vigente, l’autorità fiscale sottolinea la necessità, come noto, di valutare gli stessi nel loro ammontare complessivo, ossia considerando tutti i beni e servizi concessi al lavoratore nel medesimo periodo d’imposta e derivanti anche da diversi rapporti di lavoro eventualmente intercorsi durante l’anno.

Richiamate le disposizioni normative riguardanti il trattamento delle polizze assicurative e dei fringe benefit in generale, l’Agenzia delle Entrate si sofferma poi sulla determinazione delle detrazioni per oneri previste dall’art. 15 comma 1, lettera f) del TUIR: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto […]”.

In questo caso, citando la risoluzione n. 391 del 2007, l’amministrazione ribadisce quanto già affermato in precedenza, ossia che “ai fini della detrazione di un onere ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera f) del TUIR – quale possono essere i premi relativi ad una polizza vita collettiva sottoscritta a favore dei propri dipendenti -, è necessario che lo stesso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a suo carico. Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti ai sensi della disposizione di cui sopra, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.

Alla luce del parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, i premi assicurativi relativi alle polizze vita riconosciuti ai dipendenti e considerati esenti entro il limite di esenzione previsto per i fringe benefit nell’anno di riferimento  potranno essere detratti nella misura del 19 per cento dall’imposta lorda gravante sui lavoratori interessati esclusivamente qualora detti valori concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente, a nulla rilevando ai fine dell’applicazione di tale principio, l’innalzamento temporaneo fissato per il 2024 a 1.000 – 2.000 euro, rispetto al valore di 258,23 contenuto nella disposizione del TUIR.

Oneri detraibili – polizze rischio morte ed invalidità permanente

A completamento di quanto qui trattato ed in considerazione dell’ avvicinarsi delle elaborazioni di fine anno, momento in cui i datori di lavoro e sostituti di imposta saranno chiamati ad effettuare i conguagli fiscali sui redditi da lavoro dipendente e assimilato percepiti dai propri lavoratori e collaboratori, si ritiene opportuno ricordare che nel riconoscimento della detrazione per oneri del 19 per cento, derivanti da polizze assicurative vita e invalidità permanente con franchigia non inferiore al 5 per cento, sarà necessario attenersi al massimale del premio detraibile di 530 euro, fermo restando il riproporzionamento fino ad azzeramento della detrazione spettante per i lavoratori beneficiari titolari di un reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

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