L’INPS, con il messaggio n. 3748 del 11 novembre 2024, ha fornito chiarimenti riguardo l’ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
Cosa si intende per massimale contributivo
Il massimale contributivo è un istituto introdotto con la riforma del sistema pensionistico dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, specificamente all’articolo 2, comma 18, che comporta l’assoggettamento contributivo ai fini pensionistici dell’imponibile lordo conseguito dal dipendente entro una certa soglia stabilita annualmente, e attualmente pari ad euro 119.650. La sua applicazione è prevista nei confronti dei lavoratori che risultino privi di contribuzione previdenziale accreditata a qualsiasi titolo in periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.
Il massimale contributivo comporta due principali effetti:
In sintesi, per un lavoratore soggetto al massimale contributivo, i contributi previdenziali vengono calcolati solo entro il limite stabilito dal massimale. Di conseguenza, qualsiasi reddito che superi questa soglia non avrà impatto sull’importo della futura pensione.
Status di “vecchio iscritto” e di “nuovo iscritto”
L’istituto, con il suddetto messaggio, ha chiarito che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro.
Il massimale contributivo, difatti, si applica solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 o a chi ha optato per il sistema contributivo. Non si applica invece a chi risulti in possesso di contributi versati prima di tale data.
Importo del massimale contributivo 2024
L’importo del massimale contributivo viene aggiornato annualmente sulla base degli indici di variazione dei prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT. Per il 2024, il massimale contributivo per i lavoratori soggetti al sistema contributivo è stato fissato a 119.650 euro.
Lavoratori reimpiegati successivamente alla pensione
In merito ai lavoratori reimpiegati dopo il pensionamento, l’INPS ribadisce quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: il reimpiego del lavoratore successivamente alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito. Di conseguenza, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Particolarità in caso di reimpiego come lavoratori autonomi
Il Ministero ha inoltre precisato che, qualora un soggetto intraprenda un’attività libero-professionale dopo il pensionamento, tale attività — se richiede l’iscrizione a un ente previsto dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 — sarà soggetta alla specifica disciplina ordinamentale adottata dall’ente di riferimento.