Osservatorio

Bonus mamme – i chiarimenti INPS sulla fruizione dell’esonero in vigore dal 2024

11 Febbraio 2025

Con messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la sfera applicativa e la validità temporale del c.d. Bonus mamme, misura introdotta nel 2024 dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e parzialmente ripresa dalla nuova Legge di Bilancio 2025.

Nello specifico, con il Bonus mamme, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,  è stato introdotto un esonero contributivo totale per la quota IVS a carico dipendente, nel limite annuo di 3.000 euro, a favore delle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato con almeno tre figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Rispetto a tale misura contributiva già in essere, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso, un nuovo esonero parziale rivolto alle lavoratrici dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, e alle lavoratrici autonome. Potranno beneficiare del nuovo esonero le categorie seguenti:

  1. fino al 31 dicembre 2026, le lavoratrici madri con almeno due figli entro il decimo anno del figlio più piccolo;
  2. dal 2027, esclusivamente le lavoratrici con tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La portata e le modalità che renderanno operativo il nuovo esonero saranno rese note con successivo decreto ministerialedi cui si attende pubblicazione.

L’INPS, in considerazione della coesistenza per il biennio 2025 – 2026 delle due misure contributive sopra richiamate, ha chiarito con il messaggio 401 del 31 gennaio che il Bonus mamme, già in vigore dal 2024, potrà continuare ad essere fruito dalle lavoratrici madri di tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche qualora la nascita o l’adozione del terzo figlio si verifichi nel corso del 2025 o del 2026.

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