Osservatorio

Novità dalla Circolare Ministeriale n. 6/2025 sul “Collegato Lavoro”

24 Aprile 2025

Il 27 marzo 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 6/2025, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative relative agli interventi attuati dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203, nota come “Collegato Lavoro”. La circolare illustra alcune disposizioni introdotte dalla legge, fornendo chiarimenti su diverse implicazioni della normativa.

Tra le disposizioni illustrate, la circolare fornisce alcuni chiarimenti in materia di somministrazione di lavoro, precisando che i periodi di somministrazione antecedenti al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, non sono computati ai fini del calcolo dei 24 mesi oltre i quali scatterebbe la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’utilizzatore e il lavoratore somministrato.

Ulteriori precisazioni vengono fornite su quanto stabilito dalla legge riguardo al periodo di prova nell’ambito dei contratti a termine. La circolare specifica che la durata del periodo di prova deve corrispondere a un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario. Circa i limiti minimi e massimi di durata del periodo di prova, fissati rispettivamente a 2 giorni e a 15 giorni per contratti fino a 6 mesi e a 30 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi, viene chiarito dalla circolare che i limiti massimi non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. Il contratto collettivo può ridurre ma non elevare tale durata, in quanto vengono considerate come disposizioni contrattuali più favorevoli al lavoratore quelle che prevedono una durata minore del periodo di prova.

Inoltre, il Ministero ha fornito chiarimenti anche in merito alle dimissioni “per fatti concludenti” disciplinate dal Collegato Lavoro. La circolare precisa che i 15 giorni di assenza ingiustificata richiesti per la validità delle dimissioni rappresentano un termine minimo inderogabile. La contrattazione collettiva può esclusivamente estendere questo termine, senza possibilità di ridurlo.  

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