A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è pari a 0,375000.
(Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2015, pag. 42)
E’ stato sottoscritto ieri da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs–Uil, l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore terziario, della distribuzione e dei servizi che decorre dal 1° aprile 2015 e avrà durata quadriennale, durerà sino al 31 dicembre 2017. Le novità riguardano: i) incremento salariale di 85,00 euro lordi a regime per il IV livello di inquadramento su 14 mensilità; ii) orario di lavoro e regimi di flessibilità; iii) contratti a tempo determinato. L’accordo prevede inoltre che, nei periodi di picco di lavoro, le imprese potranno chiedere ai loro dipendenti di lavorare quattro ore in più (per un massimo di 16 settimane nell’arco di 12 mesi) senza che sia necessario l’assenso del sindacato né del lavoratore stesso e senza il pagamento della maggiorazione per lo straordinario. Le ore saranno recuperate nell’arco dei 12 mesi seguenti, ma in periodi che per l’azienda sono meno impegnativi e nei quali c’è meno bisogno di personale: una flessibilità molto importante in un settore nel quale sono frequenti i picchi di attività. Diversamente dal passato il contratto non riguarderà gli addetti di Federdistribuzione che prosegue nel negoziato con i sindacati autonomamente.
(Il Sole 24 Ore, 1 aprile 2015, pag. 13)
Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, intervenendo al convegno di «Tuttolavoro» ha chiarito che entro il prossimo mese di giugno tutti i rimanenti decreti attuativi del Jobs Act dovrebbero essere in Parlamento, per essere poi definitivamente approvati prima di agosto.
(Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2015, pag. 4)
L’INAIL, con circolare n. 45/2015, ha dato avvio alla nuova assicurazione sulle prestazioni volontarie rese da soggetti fruitori di ammortizzatori sociali. Per poter usufruire della nuova assicurazione, i soggetti promotori (ovverosia, associazioni, organizzazioni e cooperative sociali) dovranno farne richiesta all’istituto assicuratore almeno dieci giorni prima l’inizio delle prestazioni di volontariato e dovranno pagare un premio assicurativo pari a 0,86 euro per giornata d’impiego.
(Italia Oggi, 31 marzo 2015, pag. 33)
L’INPS, con circolare n. 27/2015, in merito alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha indicato le aliquote contributive, il massimale e il minimale di reddito per l’anno 2015 e le aliquote di computo. In particolare: (i) per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2015 al 30%. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; (ii) per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50%; (iii) è confermata l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72%.
(Italia Oggi, 6 febbraio 2015, pag. 28)
L’articolo 2120 del codice civile prevede che alla fine di ogni anno la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata. A dicembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 1,500000.
(Il Sole 24 Ore, 15 gennaio 2015, pag. 41)
Dal prossimo primo luglio i ticket restaurant in forma elettronica saranno agevolati fino all’importo giornaliero di 7 Euro. Già ora, invece, la somministrazione di alimenti e bevande attraverso badge elettronico è completamente esclusa da tassazione, senza limiti di spesa.
(Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2015, pag. 15)
La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro è tornata sul tema dell’esonero contributivo introdotto con l’articolo 1, comma 118 della legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/14). Si tratta dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015. La Fondazione, tra le altre cose, ha precisato che sono interessati dal provvedimento i datori di lavoro privati indipendentemente dal settore di appartenenza, compreso quello agricolo, nonché gli studi professionali anche se organizzati in forma associata.
(Sole 24 Ore, 22 gennaio 2015, pag. 39)
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 17 del 22 gennaio 2015, è stato pubblicato il decreto interministeriale del 14 gennaio 2015 che ha indicato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti all’estero per l’anno 2015, registrando un aumento delle stesse in misura pari allo 0,60%.
(Il Sole 24 Ore, 23 gennaio 2015, pag. 41)
Il Ministero del Lavoro, con due decreti, ha apportato alcune modifiche ai bonus occupazionali previsti dal progetto Garanzia Giovani. Con la prima modifica, l’incentivazione per i giovani tra i 15 e 24 anni è stata ampliata anche a favore delle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere rispetto alle quali si potrà pertanto usufruire di un bonus che varia da 1.500 euro a 6.000 euro, a seconda della fascia di profilazione, ovvero della difficoltà del giovane ad essere inserito nel mercato del lavoro. Con la seconda modifica invece il Ministero consentirà ai datori di lavoro di computare le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato originari ai fini del raggiungimento dei sei mesi utili per il riconoscimento del bonus e di usufruire di ulteriori benefici nel caso in cui le proroghe consentano la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fino ad almeno 12 mesi. Con la terza modifica invece viene concessa la possibilità di cumulare il bonus di Garanzia Giovani con altre forme di incentivazione, a condizione che la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi salariali.
(Il Sole 24 Ore, 23 gennaio 2015, pag. 41)
L’accordo del 30 dicembre 2014 di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria del 25 novembre 2009 ha validità dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018. I principali contenuti dell’intesa riguardano: (i) la riduzione dell’indennità sostitutiva del preavviso e (ii) la riduzione l’indennità supplementare per il caso di licenziamento ingiustificato del dirigente. Nel predetto accordo di rinnovo viene precisato che le nuove indennità, crescenti al crescere dell’anzianità aziendale in caso di licenziamento ingiustificato non si applicano in caso di licenziamento collettivo dei dirigenti, anche al fine di evitare la duplicazione dei risarcimenti.
(Italia Oggi, 13 gennaio 2015, pag. 27)
Con il maxiemendamento del Senato alla Legge di Stabilità 2015 – votato nella notte tra venerdì e sabato 20 dicembre – il bonus di 80 Euro, introdotto in via sperimentale per una sola parte del 2014, diventa definitivo e conferma tutte le regole già applicate per l’anno in corso. Al riguardo, si segnala che la stessa legge prevede che nel reddito utile per verificare il diritto a percepire il bonus di 80 Euro, non vi rientri anche l’eventuale liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto (così detta monetizzazione mensile del Tfr) introdotta, dalla medesima norma, in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018.
(Il Sole 24 Ore, 21 dicembre 2014, pag. 7)
Tra le novità del maxiemendamento del Senato alla Legge di Stabilità 2015 vi è anche la possibilità per i lavoratori dipendenti (con almeno sei mesi di contratto) di poter riscuotere – a partire dal prossimo mese di marzo 2015 – le quote di il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando direttamente nella busta paga, con cadenza mensile. Al riguardo, occorre evidenziare il fatto che, mentre la regola generale impone l’assoggettamento del TFR a tassazione separata, l’anticipazione mensile dovrà avvenire con applicazione delle aliquote Irpef ordinarie.
(Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2014, pag. 5)
A novembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 1,375.
(Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2014, pag. 13)
Con 166 voti a favore, 112 no ed 1 astenuto, il Senato ha votato la fiducia al Governo approvando definitivamente la legge delega, meglio nota come Jobs Act. La legge contiene le deleghe al Governo ad emanare – entro sei mesi – i decreti attuativi sul nuovo contratto a tutele crescenti, il riordino dell’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), i nuovi ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e le politiche attive, il codice semplificato delle discipline e delle tipologie contrattuali, la razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, l’aggiornamento delle misure di tutela della maternità. Di seguito le principali novità:
· licenziamenti economici: è previsto che, in tutti i casi d’illegittimità, la tutela per il lavoratore sarà rappresentata unicamente da un indennizzo “certo e crescente con l’anzianità di servizio”;
· licenziamenti disciplinari: in tale ambito la tutela reale rimarrà per ipotesi limitate, assimilabili alle fattispecie dei licenziamenti discriminatori;
· cassa integrazione: l’accesso agli interventi di integrazione salariale sarà limitato ai soli casi di cessazione temporanea ovvero di sospensione dell’attività aziendale con ragionevole prospettiva di ripresa dell’attività stessa;
· codice del lavoro: la disciplina dello Statuto dei lavoratori del 1970 verrà aggiornata in un Testo unico semplificato che conterrà le norme legislative di fonte nazionale relative alle diverse tipologie contrattuali e ai relativi rapporti di lavoro;
· controlli a distanza: è prevista anche la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro (articolo 4 dello Statuto) tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive dell’impresa con la tutela della privacy del lavoratore.
(Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2014, pag. 2 e 3)
L’INPS, con la circolare n. 154/2014, introduce una diversa disciplina per l’inserimento dei lavoratori dello spettacolo nell’Uniemens. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015 e, a partire dalla denuncia di competenza di gennaio del prossimo anno, tutti i soggetti che finora sono stati gestiti in un’apposita sezione del flusso informativo, denominata “PosSportSpet”, verranno registrati come tutti gli altri lavoratori.
(Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2014, pag. 49)
Con la scomparsa della causale, la validità dei contratti a tempo determinato – e, in misura diversa, dei rapporti di somministrazione a termine – dipende dal rispetto di alcune soglie numeriche: il limite quantitativo del 20% e la durata massima di 36 mesi.
La soglia del 20% si calcola in relazione al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di riferimento e nella base di calcolo vanno inclusi anche i dirigenti e i lavoratori part time (in proporzione all’orario ridotto), mentre non si calcolano gli altri lavoratori flessibili. Per i settori dove esistono già accordi sui limiti quantitativi valgono fino alla scadenza le norme collettive esistenti, mentre, per i settori dove questi limiti non esistono, le aziende che superano il 20% dovranno rientrare entro la soglia entro il 31 dicembre 2014, ma prima potranno stipulare accordi – anche di secondo livello – per modificare il criterio di calcolo della soglia. Il problema può trovare soluzione anche mediante il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, che non è soggetta al limite quantitativo – salvo diversa previsione collettiva – e quindi può assorbire i lavoratori eccedenti. Nel tetto del 20% non rientrano neanche i contratti stipulati per motivi particolari (sostituzioni, stagionali, ecc.).
La riforma fissa, inoltre, la durata massima di 36 mesi, ma lascia in vita la norma che consente ai contratti collettivi di alzare il tetto. La soglia, secondo il nuovo articolo 1 del D.lgs. n. 368/01, si applica anche «nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato». Ciò significa che l’Agenzia di somministrazione non può stipulare con il dipendente somministrato un contratto che, proroghe comprese, superi i 36 mesi. Per il contratto a termine la legge fissa una soglia massima di cinque proroghe, a prescindere dal numero di contratti a termine: dopo un primo contratto prorogato, ad esempio, per 3 volte, le parti negli eventuali rapporti successivi potranno usare solo altre due proroghe totali. Diverso il caso della somministrazione, per cui sono ammesse sei proroghe per ogni singolo contratto; quindi, una volta prorogato fino a 6 volte un rapporto, è possibile stipulare un altro contratto e applicare ulteriori sei proroghe.
(Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2014, pag. 15)
Il limite quantitativo del 20% non si applica a tutti i contratti a termine. La legge, infatti, individua una serie di rapporti esentati dal predetto vincolo: (i) i datori di lavoro che impiegano fino a 5 dipendenti possono assumere sempre una persona, anche se i dipendenti a tempo indeterminato sono poche unità o mancano del tutto; (ii) nessun limite quantitativo si applica ai contratti stipulati per esigenze sostitutive o di stagionalità (a condizione che sia indicato nel contratto il collegamento con questa fattispecie); (iii) ai rapporti stipulati per l’avvio di nuove attività (a condizione che rientrino nelle definizione previste dai contratti collettivi), (iv) per spettacoli e programmi radiotelevisivi e per lavoratori con età superiore a 55 anni; (v) ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra enti di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica e tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento o direzione della stessa.
(Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2014, pag. 15)
L’INPS, con messaggio n. 4069/2014, informa che, in considerazione delle difficoltà in fase di avvio del sistema di gestione del DURC interno, il primo "preavviso di DURC interno negativo" sarà inviato il 15 maggio 2014. L’Ente precisa che il primo preavviso sarà trasmesso esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali sono state emesse note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
(Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2014, pag. 42)
A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,445028.
(Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2014, pag. 42)