Lo scorso 29 marzo è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” il Dpcm, approvato il 22 gennaio 2013, dettante i requisiti per l’applicazione della detassazione delle voci retributive cd. di produttività. In merito dovrebbe far seguito una circolare del Ministero del Lavoro volta a risolvere i dubbi applicativi della norma inerenti la retroattività o meno degli eventuali accordi sottoscritti dalle aziende in data antecedente la suddetta pubblicazione.
(Il Sole 24 Ore, 3 aprile 2013, pag. 14)
L’INPS, con la circolare n. 49/2013, in cui vengono riassunte le novità riguardanti il lavoro accessorio a seguito della legge n. 92/2012 e delle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro, ha precisato che la dichiarazione preventiva di inizio prestazione per i voucher cartacei andrà fatta in via esclusiva all’istituto di previdenza. Nel documento, l’INPS annuncia che, quale effetto di un accordo siglato con l’INAIL, in futuro la comunicazione preventiva in caso di utilizzo di voucher cartacei non potrà più essere effettuata via fax all’INAIL, mentre rimarranno attivi i canali dell’istituto di previdenza, cioè sito istituzionale, call center e sedi territoriali. La novità, però, non è già operativa e la sua implementazione, con relative indicazioni operative, verrà comunicata più avanti.
(Il Sole 24 Ore, 30 marzo 2013, pag. 20)
L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha fornito chiarimenti sulle modalità di pagamento e sulla quantificazione del contributo ASpI. In particolare, l’istituto chiarisce che il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi. L’ammontare mensile del contributo è pari a 40,3167 euro. Per i dipendenti con un’anzianità superiore a 3 anni, il contributo massimo dovuto è pari a 1.451,40 euro, per il 2013. Nel documento l’istituto di previdenza fornisce ad aziende e intermediari i criteri e le modalità per il pagamento del contributo che colpisce le risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi a partire da gennaio 2013. A decorrere dal prossimo mese di aprile, il contributo andrà pagato entro il termine di scadenza della denuncia contributiva riferita al mese successivo a quello in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda le risoluzioni verificatesi nei primi tre mesi dell’anno, i datori di lavoro potranno effettuare il pagamento entro il 17 giugno 2013. Con riferimento alla quota da versare, l’istituto di previdenza precisa che la stessa va riproporzionata in tutti i casi in cui la durata del rapporto sia inferiore a 12, 24 o 36 mesi. Ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale, vanno computati per intero i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività per almeno 15 giorni di calendario. I periodi di fruizione del congedo straordinario ex D.Lgs n. 151/2001 non entrano nel computo dell’anzianità; in quest’ultima vanno inclusi tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a termine si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se il datore di lavoro ha beneficiato della restituzione del contributo addizionale ASpI (1,40% in quanto ha provveduto a stabilizzare il lavoratore). Il versamento va effettuato in unica soluzione. Il contributo è dovuto, infine, sia per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione, sia nelle procedure di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro conclusesi con esito positivo.
(Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2013, pag. 22)
L’INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito che il contributo per finanziare l’Aspi non è dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità di cui alla Legge n. 223/91. L’esenzione dal ticket è prevista, poi, anche per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» di cui all’articolo 4 della Legge n. 92/2012, nonché – limitatamente al triennio 2013-2015 – per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto in cui, comunque, sia garantita la continuità occupazionale e nelle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per i lavoratori domestici, l’esenzione dal contributo è stata già prevista dall’Inps con la circolare 25/2013.
(Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2013, pag. 22)
L’Inail, con la circolare n. 14/2013, ha reso noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, validi per tutto l’anno in corso.
(Il Sole 24 Ore, 21 marzo 2013, pag. 24)
L’Inps, con la circolare 40/ 2013, ha diffuso le prime istruzioni sul nuovo sistema di congedo parentale che la riforma del lavoro (legge 92/2012) ha riconosciuto a favore dei padri (lavoratori privati esclusi i dipendenti pubblici). Il documento fornisce una puntale ricostruzione dell’istituto ma non contiene le modalità operative (recupero compreso) che dovranno essere seguite di datori di lavoro, per la gestione complessiva dell’evento. Per le nascite (adozioni e affidamenti) avvenute dal 1° gennaio 2013, le norme contenute nella legge Fornero riconoscono ai padri due tipi di congedo: uno obbligatorio e uno facoltativo; il primo di un giorno e l’altro di due giornate. I nuovi permessi, la cui durata non subisce variazioni in caso di parto plurimo, devono essere utilizzati entro il quinto mese di vita del bambino e ciò vale anche in caso di parto prematuro. Il relativo trattamento economico, pari al 100% della retribuzione, è posto a carico del l’Inps.
(Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2013, pag. 20)
L’INPS, con circolare n. 38/2013, fornisce i primi chiarimenti operativi sulla nuova indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi introdotta, in via sperimentale, dall’articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008 e messa a regime dalla riforma del mercato del lavoro del 2012. Rientrano nell’ambito di applicazione i titolari di un contratto di collaborazione a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata e che versano l’aliquota contributiva piena. Sono invece esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo, gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo e i soggetti titolari di pensione oppure già assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Per il riconoscimento dell’indennità è richiesta la presenza congiunta delle seguenti condizioni: rapporto in regime di monocommittenza; possesso di un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo); l’accreditamento di quatto mensilità nell’anno precedente e di una mensilità nell’anno di riferimento presso la gestione separata; un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. L’Inps provvede poi a chiarire cosa debba intendersi per “anno di riferimento” (l’anno in cui il collaboratore matura il requisito contributivo di accredito di una mensilità e presenta la domanda per l’indennità una tantum), per “anno precedente” (solo ed esclusivamente l’anno solare immediatamente precedente a quello di riferimento). Per quanto riguarda la monocommittenza, invece, l’istituto previdenziale chiarisce che questa dovrà essere in corso per tutto l’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione, anche se nel corso dello stesso anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di collaborazione con lo stesso datore. In merito al periodo di disoccupazione viene precisato che solo per la domanda relativa all’anno di riferimento 2013, il richiedente deve dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012. Per soddisfare il requisito contributivo sono considerati utili anche i contributi figurativi dell’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria. Nel periodo transitorio 2013-2015 i requisiti contributivi sono ridotti da quattro a tre mesi e l’indennità è elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di cui all’articolo 1 comma 3, legge 233/1990. La domanda di prestazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
(Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2013, pag. 22)
A febbraio il coefficiente per rivalutare le quote di Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 0,390845.
(Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2013, pag. 18)
Ieri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto, tramite comunicato stampa, che sarà emanato un decreto ministeriale per colmare il vuoto normativo, creatosi a seguito della riforma Fornero, sui lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, hanno perso la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità (cosiddetta piccola mobilità). Il provvedimento dovrebbe prevedere il riconoscimento di un incentivo in forma capitaria, per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumeranno a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L’importo dell’incentivo dovrebbe essere pari a 190 euro mensili e dovrebbe essere riconosciuto per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e per un massimo di 6 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato.
(Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2013, pag. 20)
Stipulare uno o più contratti di lavoro a termine per avviare una nuova attività imprenditoriale è oggi più semplice se il datore di lavoro è una start up innovativa. Il decreto sviluppo 2.0, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, stabilisce che per le start up innovative non si applica, in via generale, il c.d. “causalone”, ossia quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che le altre imprese devono avere (e provare in caso di contestazione) nei singoli casi in cui intendono assumere a termine un lavoratore. Il lavoratore dovrà essere comunque impiegato nello svolgimento di attività “inerenti o strumentali” all’oggetto sociale della società e il suo contratto a termine dovrà avere una durata minima di 6 mesi e una massima di 36. Con lo stesso dipendente, inoltre, possono essere stipulati più contratti a termine, anche consecutivi, senza dover rispettare gli intervalli previsti, in generale, dalla legge (60 o 90 giorni).
(Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2013, pag. 30)
Nel gennaio scorso il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2012 è pari a 0,265845.
(Il Sole 24 Ore, 23 febbraio 2013, pag. 24)
Il Ministero del Lavoro, con la circolare 7/2013, ha escluso la riconducibilità dell’attività di “promoter” alla collaborazione coordinata e continuativa a progetto, fattispecie che richiede lo svolgimento in autonomia di un progetto specifico, il cui obiettivo sia definito, circoscritto nel tempo e verificabile. In presenza di questi elementi, ovviamente, anche l’attività del promoter può essere ricondotta a un contratto a progetto. Lo stesso Ministero indica, quale possibile inquadramento in caso di attività di ridotte dimensioni, la legge 175/2005 che disciplina la vendite diretta a domicilio, intesa quale forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, effettuata presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in forma abituale, anche senza contratto di agenzia quando svolta a favore di più imprese, oppure avere carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro. Peraltro, questa tipologia di lavoratori non è tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché i loro compensi sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo d’imposta e se il reddito non supera i 5.000 euro non sono tenuti nemmeno all’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Peraltro, l’effetto combinato delle due deduzioni, fiscale e previdenziale, comporta l’esenzione dalla contribuzione alla gestione separata per i primi 6.410,26 euro di provvigioni.
(Il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2013, pag. 22)
l’Inps, con messaggio n. 2939/2013, ha precisato che il termine di 30 giorni, stabilito dall’art.9 L. n.164/1975 per l’impugnazione delle decisioni di diniego della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria da parte delle commissioni provinciali, è ordinatorio e non perentorio. I ricorsi possono, quindi, essere presentati anche dopo i termini previsti dalle norme vigenti, purché non sia intervenuta la prescrizione per esercitare il diritto all’azione giudiziaria.
(Il Sole 24 Ore, 19 febbraio 2013, pag. 19)
L’Inps riepiloga con la circolare 27 di ieri i valori in vigore dal primo gennaio 2013 e fornisce i nuovi massimali e minimali per il calcolo delle prestazioni. Sale a 99.034,00 il massimale di reddito oltre il quale la contribuzione non è dovuta. Non vi è alcun minimale contributivo, tuttavia, per l’accredito dei contributi al fine di fruire delle prestazioni è necessario il rispetto del minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 (gestione pensionistica dei commercianti), pari per l’anno 2013 a 15.357,00 euro. La maggiore novità per gli iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo è in ogni caso l’aumento al 20% dell’aliquota contributiva applicata a coloro che sono iscritti anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o sono pensionati. L’innalzamento deriva dall’articolo 2, comma 57, della legge 92/2012 come modificato dal Dl 83/2012, che ha, invece, lasciato inalterata per l’anno 2013 la contribuzione per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. Per questi ultimi l’aliquota pensionistica rimane al 27%, a cui si deve aggiungere lo 0,72% a finanziamento delle tutele assistenziali (maternità, malattia, Anf).
(Il Sole 24 Ore, 13 febbraio 2013, pag. 23)
Con l’adozione del nuovo modello di denuncia di infortunio, l’INAIL attribuisce alla dichiarazione del datore di lavoro anche la funzione di comunicazione ai fini statistici e informativi. La nuova denuncia-comunicazione potrà essere trasmessa, dal datore di lavoro, telematicamente oppure utilizzando il supporto cartaceo. Dal 1° luglio 2013, la denuncia dovrà essere inoltrata all’INAIL utilizzando esclusivamente la funzione telematica.
(Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2013, pag. 18)
L’INPS, con circolare n. 22/2013, ha reso noti i minimali contributivi rivalutati per il 2013. Per la generalità dei lavoratori il minimale giornaliero è pari a 47,07 euro, corrispondente al valore mensile di 1.224,00 euro. Il minimale contributivo non opera quando il datore di lavoro corrisponde somme, a suo carico, a titolo di integrazione di trattamenti di maternità, malattia, infortuni, Cig, ecc. Per i part-time il minimale orario per il 2013, nell’ipotesi di orario settimanale pari a 40 ore, corrisponde a 7,06 euro. Aggiornata anche la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell’1% (legge 438/92); per quest’anno il limite annuo è pari a 45.530 euro, corrispondente a 3.794,00 euro mensili. Adeguato, altresì, il massimale previsto dalla legge 335/95 per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a un fondo pensionistico obbligatorio e per gli optanti.
(Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2013, pag. 20)
Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 6/2013, precisa che la lavoratrice madre che si dimetta dal lavoro ha diritto all’Aspi solo se rassegna le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino, periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore di lavoro. A nulla rileva, in altre parole, che la riforma Fornero abbia esteso il periodo di convalida delle dimissioni da uno a tre anni di vita del figlio. Il T.U. maternità (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001) equipara le dimissioni volontarie al licenziamento ai fini della fruizione delle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali, incluse quelle per la disoccupazione. La L. 92/2012, intervenendo sulla procedura di convalida delle dimissioni della lavoratrice madre, ha esteso il periodo obbligatorio di tale convalida fino all’età di tre anni del bambino (in precedenza di un anno).
(Italia Oggi, 6 febbraio 2013, pag. 30)
Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 4/2013, eliminando gli ultimi ostacoli all’applicazione generalizzata del contratto di apprendistato, precisa che è possibile l’assunzione di apprendisti anche per le aziende che operano nei settori in cui il contratto collettivo (anche interconfederale) non ha regolato la materia, ovvero per le aziende che regolano i rapporti di lavoro con contratti individuali plurimi: in questo caso è sufficiente applicare le previsioni contenute in un contratto collettivo appartenente a un settore affine a quello di riferimento.
(Il Sole 24 Ore, 6 febbraio 2013, pag. 21)
In virtù dell’emanazione del decreto che stanzia le risorse per la produttività per l’anno 2013, le aziende e le organizzazioni sindacali dovranno stipulare e depositare presso la competente DTL un accordo sindacale aziendale o territoriale, dotato delle caratteristiche previste dal decreto stesso. Nel dettaglio, non saranno più detassabili le somme che, pur essendo collegate alla produttività aziendale, hanno come fonte esclusiva un contratto collettivo di livello nazionale (quali, ad esempio, compensi per straordinari e lavoro notturno) ma solo le somme (i) che traggono origine da un accordo di secondo livello che disciplina alcune specifiche situazioni (quali, ad esempio, orari flessibili, smaltimento ferie, utilizzo nuove tecnologie, mansioni fungibili) oppure (ii) corrisposte sulla base di indicatori quantitativi di risultato (quali, ad esempio, produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione).
(Il Sole 24 ore, 1 febbraio 2013, pag. 31)
Ieri, 24 gennaio 2013, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alle linee guida sui tirocini. Il documento prevede il pagamento allo stagista di un’indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili. Il mancato pagamento dell’indennità comporterà una sanzione amministrativa per le aziende, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro. Sono inoltre stati previsti dei limiti massimi alla durata: 6 mesi nei tirocini formativi e di orientamento, 12 mesi negli stage di inserimento e reinserimento e per gli stage di soggetti svantaggiati, 24 mesi per quelli dei disabili. Spetta poi alle discipline regionali fissare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’azienda ospitante. In assenza di regolamentazione regionale, le imprese fino a 5 addetti a tempo indeterminato possono avere un solo tirocinante; quelle tra 6 e 20, non più di due; quelle oltre i 20 dipendenti, in misura non superiore al 10% dei lavoratori a tempo interminato. Alle società ubicate in diverse regioni si applicano le regole fissate dalla Regione dove il tirocinio viene realizzato e se le attività formative sono svolte in più Regioni vale la legge di quella dove lo stage è stato attivato. Sono invece esclusi dalle nuove regole i tirocini curriculari promossi da atenei e scuole, i periodi di pratica professionale, gli stage transnazionali e quelli estivi.
(Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2013, pag. 23)