Nel mese di ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (“TFR”) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 2,980769.
(Il Sole 24 Ore, 14 novembre 2012, pag. 26)
Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 16636/2012, ha aggiornato le modalità – annunciate il 9 agosto e attive in forma sperimentale – per le comunicazioni che le aziende devono inviare quando effettuano una chiamata di un lavoratore intermittente. Oltre a sms, email e fax, la comunicazione ora può essere effettuata tramite un modulo online disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it, previa registrazione.
(Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2012, pag. 25)
L’INAIL, con circolare n. 64 del 27 novembre 2012, ha precisato che per i lavoratori a chiamata occupati in prestazioni lavorative da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, il premio assicurativo va pagato sull’indennità di disponibilità anche in assenza della chiamata. Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio si calcola sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità. Tale chiarimento è divenuto necessario in conseguenza dell‘abrogazione da parte della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 276/03.
(Il Sole 24 Ore, 28 novembre 2012, pag. 25)
Il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha annunciato che la prossima settimana verrà emanato il decreto ministeriale destinato ad attivare i nuovi voucher con cui i genitori-lavoratori potranno acquistare servizi di baby-sitting o fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Il provvedimento, alternativo al congedo parentale, è stato introdotto dalla legge n.92/2012 e avrebbe dovuto trovare applicazione entro un mese dall’entrata in vigore della legge stessa, avvenuta il 18 luglio.
(Il Sole 24 Ore, 20 novembre 2012, pag. 27)
Nella giornata di ieri è stato firmato, dai relatori della Commissione Bilancio della Camera, l’emendamento alla Legge di stabilità 2013 che garantisce il pensionamento, con requisiti pre-riforma Fornero, agli ex lavoratori che erano rimasti fuori dalle prime platee dei salvaguardati. Per finanziare questi ulteriori “esodati” si utilizzerà un apposito Fondo annuo attivato con la stessa Legge di stabilità, nonché, eventualmente, il blocco delle indicizzazioni delle pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
(Il Sole 24 Ore, 13 novembre 2012, pag. 5)
Sarà depositato oggi in Commissione Bilancio il pacchetto di emendamenti alle norme fiscali contenute nella Legge di stabilità 2013. In particolare, il testo proposto prevede, a partire dal 2014, un taglio dell’IRAP attuato attraverso l’aumento, fino a un massimo di 14mila euro, delle franchigie per la riduzione del costo del lavoro dalla base imponibile dell’imposta e un aumento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Inoltre, le deduzioni riconosciute alle lavoratrici e agli under 35, già oggetto del taglio al cuneo fiscale nel cd. Decreto Salva Italia, vengono ritoccate verso l’alto.
(Il Sole 24 Ore, 12 novembre 2012, pag. 33)
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 27/2012, ha fornito le «indicazioni di carattere interpretativo» in materia di intervalli tra un rinnovo e l’altro di un contratto a termine. In particolare, è stato chiarito che in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo che la L. n. 92/2012 (cd. “Riforma del mercato del lavoro”) fissa in 60 giorni (ovvero 90 giorni se il contratto ha durata superiore a sei mesi).
(Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2012, pag. 23)
L’INAIL, con nota protocollo n. 7859/2012, ha comunicato che le richieste per la dispensa delle denunce di nuovo lavoro temporaneo devono essere effettuate tramite un servizio telematico chiamato «Istanza dispensa Dnl Temp» accessibile dal sito internet dell’Istituto. In particolare, la dispensa è possibile qualora si tratti di lavori che richiedono l’impiego di non più di cinque persone e una durata non superiore a quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità, ovvero nei casi in cui ne ravvisi l’opportunità, nelle altre ipotesi di lavori.
(Italia Oggi, 8 novembre 2012, pag. 34)
Sarà pubblicata oggi la circolare del Ministero del Lavoro contenente la correzione annunciata dal Ministro Elsa Fornero a metà ottobre sui contratti a termine. Il periodo di attesa obbligatoria tra un contratto e l’altro potrà essere definito dalle parti sociali, in sede di contrattazione collettiva, ed essere diverso e inferiore a quanto previsto dalla riforma (Legge 92/2012) che fissa attualmente il termine minimo a 60 giorni, che salgono a 90 giorni se il primo contratto ha superato una durata di sei mesi.
(Il Sole 24 Ore – 6 novembre 2012 – pag. 3)
Con Circolare n. 128 del 2 novembre 2012, l’INPS ha reso noto le modalità operative a cui dovranno attenersi i datori di lavoro per ottenere gli sgravi contributivi in caso di assunzione di apprendisti. La misura, consistente nell’azzeramento degli oneri a carico dell’azienda per i contratti di apprendistato stipulati dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, riguarda esclusivamente le aziende più piccole che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Inoltre il beneficio potrà trovare attuazione solamente nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti minori, cosiddetto "de minimis". In particolare, i datori di lavoro, servendosi del modello allegato alla circolare, dovranno dichiarare all’INPS di averne diritto, utilizzando il cassetto previdenziale aziende e avvalendosi della funzionalità contatti. A prescindere dalla durata del contratto di apprendistato, l’incentivo è riconosciuto per un massimo di tre anni; successivamente resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del rapporto. Riguardo ai criteri utili a determinare la base occupazionale (fino a 9 addetti), l’Istituto richiama le indicazioni già note, secondo cui va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato (incluso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016), non rilevando la circostanza che nel corso del suo svolgimento la forza occupazionale aumenti. Inoltre, occorre fare riferimento alla struttura aziendale complessivamente considerata e non alla singola unità operativa. Per quanto attiene al calcolo, l’INPS conferma che devono essere esclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. Per le imprese di somministrazione va osservato che, ai fini dell’accesso allo sgravio, il numero dei dipendenti che costituisce la base occupazionale è riferito all’azienda "utilizzatrice". I datori di lavoro che avessero già provveduto a ridurre la contribuzione nel corso del 2012, anche in assenza di specifiche istruzioni al riguardo. Pur avendo già applicato lo sgravio, tali datori di lavoro devono comunque trasmettere la dichiarazione relativa al "de minimis". Diverso è, invece, il caso di chi, pur avendo assunto apprendisti potenzialmente destinatari dello sgravio, non ne ha ancora usufruito. In tal caso, l’azienda dovrà inviare la dichiarazione per il "de minimis" affinché l’Inps possa attribuire il previsto codice di autorizzazione. Successivamente si renderà necessario eliminare i flussi Uniemes dei mesi pregressi e riproporli con i codici degli apprendisti corretti. L’operazione genererà un credito rimborsabile o compensabile, ma solo internamente, con debiti verso l’istituto.Si segnala, inoltre, che lo sgravio è subordinato al rispetto delle leggi e dei contratti. Da ultimo, per tutti coloro che occupano apprendisti – a prescindere dall’accesso o meno allo sgravio – va ricordato che, dal 1° gennaio 2013, il costo della contribuzione previdenziale aumenterà dell’1,61%, in conseguenza dell’entrata in vigore della nuova assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), le cui tutele si estendono anche agli apprendisti.
(Il Sole 24 Ore, 3 novembre 2012, pag. 21)
L’INPS, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ha reso noto che le domande di fruizione degli incentivi alla stabilizzazione dei rapporti, così come previsti dal Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2012, hanno già raggiunto la capienza dei fondi a disposizione, pari ad Euro 232.108.953,00. Ad oggi, però è ancora possibile presentare domanda, atteso che l’Inps avrà a disposizione sei mesi per il riconoscimento degli importi a favore delle aziende, potendo negare la relativa fruizione qualora emergano irregolarità dal controllo che verrà eseguito sui dati contenuti nelle domande presentate telematicamente e dalle dichiarazioni di responsabilità che gli interessati hanno inoltrato via web.
(Il Sole 24 Ore, 4 novembre 2012, pag. 15)
L’INPS ha precisato che gli incentivi spettano, in particolare, a tutte le stabilizzazioni di rapporti di lavoro a chiamata a tempo determinato, di contratti di inserimento e di contratti di lavoro a termine per sostituzione maternità. È, invece, negato l’accesso alle facilitazioni nei casi di assunzioni effettuate ab origine a tempo indeterminato così come nelle ipotesi di contratto di apprendistato, nonché delle stabilizzazioni di lavoratori somministrati ovvero di contratti a termine a cui la legge riconosce un diritto di precedenza nelle assunzioni.
(Il Sole 24 ore, 31 ottobre 2012, pag. 26)
Da ieri, 18 ottobre 2012, è possibile inviare richiesta all’INPS per usufruire degli aiuti economici per favorire assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici di qualunque età e lavoratori con meno di 30 anni. L’accesso al bonus, che avviene in via telematica in base alla data di presentazione all’INPS di una specifica istanza, sarà consentito fino al 31 marzo 2013. La fruizione dei benefici, invece, è subordinata al rispetto del regolamento comunitario n. 1998/2006. Tra le condizioni di spettanza del beneficio, è previsto un termine di conservazione del posto di almeno 6 mesi. Per quanto riguarda le nuove assunzioni a termine, l’ammontare dell’incentivo varia in base alla durata del rapporto di lavoro. Per i contratti a termine di durata compresa tra 12 e 18 mesi, è previsto un bonus di 3.000 euro. per i contratti di durata compresa tra i 19 e i 24 mesi, invece, l’agevolazione è pari a 4.000 euro, mentre se il contratto supera i 2 anni l’incentivo sale a 6.000 euro. Anche in tal caso, il rapporto deve essere mantenuto per almeno 6 mesi.
(Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2012, pag. 28)
Il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha annunciato il primo intervento di correzione della riforma, in vigore da meno di tre mesi, inerente i contratti a tempo determinato. In particolare, il Ministro ha precisato che si sta pensando ad una misura di adattamento sugli intervalli di attesa imposti tra un rinnovo e l’altro con l’obiettivo di ridurli il più possibile: “Stiamo già lavorando a un decreto interministeriale da scrivere sulla base delle proposte finali che stiamo aspettando dalle parti sociali. L’ipotesi è di ridurre a un mese al massimo il termine di sospensione tra un rinnovo e l’altro”.
(Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2012, pag. 1)
A settembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 2,855769.
(Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2012, pag. 26)
Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 18273 del 12 ottobre 2012, ha precisato che le comunicazioni di interruzione del rapporto di lavoro da inoltrare al centro per l’impiego devono essere effettuate sempre entro cinque giorni dalla risoluzione del contratto indipendentemente dal fatto che il licenziamento produca un effetto dalla data di avvio della nuova procedura di conciliazione, di cui alla Legge n. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”). Per la convalida delle dimissioni, invece, il ministero ha chiarito che i 5 giorni decorrono dal giorno dal quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione. Nel rispetto dell’articolo 4, comma 22 della citata legge, in mancanza della convalida "spontanea" il datore di lavoro deve provvedere a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito ad effettuarla entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno in cui si risolve giuridicamente il rapporto. Il Ministero ha poi risolto il dubbio circa le modalità di comunicazioni al centro per l’impiego a seguito di revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale del lavoratore. Sul punto, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione di cessazione, lo stesso è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione di rettifica.
(Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2012, pag. 27)
Con decreto interministeriale Lavoro/Economia sono stati stanziati poco più di 230 milioni per le assunzioni di giovani e di donne di qualsiasi età effettuate fino al 31 marzo 2013. Nel dettaglio, I contributi saranno riconosciuti per contratti stipulati con giovani di età fino a 29 anni o donne, indipendentemente dall’età anagrafica, secondo limiti numerici per ciascun datore di lavoro. Gli incentivi – pari a 12mila euro – saranno riconosciuti alle aziende che trasformeranno i contratti di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato e per ogni stabilizzazione di lavoratori che, attualmente, collaborano in maniera coordinata e continuativa (a progetto). Perché gli incentivi siano erogati, la stabilizzazione dovrà riferirsi a contratti di lavoro in essere o cessati da non più di 6 mesi, mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche part-time. Previsti anche incentivi per la stipula di contratti a tempo determinato con giovani e donne, in particolare: (i) nella misura di 3.000 euro per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi; (ii) 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi; e (iii) nella misura di 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi. La gestione degli incentivi è affidata all’Inps, a cui i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare istanza telematica sulla scorta delle indicazioni che saranno fornite dall’Istituto.
(il Sole 24 ore, 10 ottobre 2012, pag. 21)
L’INPS, con messaggio n. 15819/2012, ha chiarito che ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione, anche il periodo di congedo fruito dal figlio convivente per assistere il genitore con grave disabilità – pur non essendo utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo delle 52 settimane – consente, con il meccanismo della neutralizzazione, di ampliare il biennio nel quale ricercare le 52 settimane di contribuzione richieste. Tale meccanismo opera, ad avviso dell’INPS, anche nei casi di congedo fruito dal coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
(Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2012, pag. 23)
L’INAIL, con circolare n. 48/2012, ha stabilito che il datore di lavoro deve chiedere l’apertura di una distinta posizione assicurativa territoriale per i dipendenti regolarizzati mediante una denuncia di variazione (se già titolare di codice ditta INAIL) o una denuncia di esercizio (se non iscritto all’INAIL). Fatta l’iscrizione lo stesso deve versare i premi assicurativi per l’importo tempestivamente comunicato dalla sede INAIL.
(Italia Oggi, 3 ottobre 2012, pag. 32)
Ad agosto il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 2,730769.
(Il Sole 24 Ore, 14 settembre 2012, pag. 21)