Via libera allo sgravio contributivo sui premi di produzione erogati nell’anno 2010. Ieri, infatti, con messaggio n. 12125/2012, l’Inps ha diramato istruzioni e codici necessari per la materiale fruizione della decontribuzione spettante sia ad aziende (25%) che ai lavoratori (100%). Il recupero del bonus è possibile entro il prossimo 16 ottobre, termine fissato anche per il rimborso ai dipendenti in busta paga, da parte dei datori di lavoro, della loro quota di competenza.
(Italia Oggi, 20 luglio 2012, pag. 31)
Le parti sociali Cnai, Ucict e Fismic-Confsal, Filcom-Fismic hanno rinnovato il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore terziario e servizi. Detto rinnovo prevede, tra le altre previsioni, due aumenti contrattuali, uno da erogare a partire dalla mensilità di luglio, l’altro con decorrenza luglio 2013.
(Italia Oggi, 17 luglio 2012, pag. 29)
A giugno il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 2,048077.
(Italia Oggi, 17 luglio 2012, pag. 35)
L’Inps, con messaggio n. 11019/2012, ha precisato che gli accordi di rinnovo non vanno depositati alla direzione territoriale del lavoro (“DTL”) ai fini del riconoscimento della c.d. decontribuzione, ovverosia lo sgravio contributivo applicabile sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello. Se infatti l’accordo si limita a procrastinare la scadenza originariamente fissata, senza dar luogo ad una rinegoziazione degli importi e/o dei parametri per il calcolo delle erogazioni di secondo livello, non può essere considerato come nuovo accordo e, pertanto, non è necessario il suo deposito presso la DTL.
(Italia Oggi, 5 luglio 2012, pag. 32)
Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo 12187/2012, ha precisato che la comunicazione annuale al sindacato sull’utilizzo di lavoratori in somministrazione va fatta entro il 31 gennaio dell’anno seguente a quello di riferimento. In caso di omissione, il datore di lavoro è soggetto alla nuova sanzione da 250 a 1.250 euro introdotta dal D.Lgs n. 24/2012.
(Italia Oggi, 5 luglio 2012, pag. 32)
La circolare n.19/E diffusa dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 1 giugno 2012 ha fornito alcuni chiarimenti sulle dichiarazioni fiscali in corso, tra cui il modello 730/2012. Tra questi, è di particolare interesse la questione dell’ammissibilità a deduzione dei contributi previdenziali inerenti le prestazioni di natura occasionale accessoria retribuite con il sistema dei voucher. Con un’interpretazione estensiva, l’Agenzia, infatti, annovera le prestazioni rese nell’ambito dei lavori domestici con il sistema dei buoni lavoro alla stregua di quelle prestate dagli addetti ai servizi domestici di cui all’articolo 10, comma 2, del Tuir. I contribuenti che si sono avvalsi dei buoni per retribuire quei lavori domestici non riconducibili a un rapporto di lavoro subordinato, e quindi non rientranti nelle specifiche discipline legislative e contrattuali, possono dunque vedersi riconoscere le relative deduzioni dal reddito complessivo, per la quota a carico e comunque per un importo non superiore a 1.549,37 euro.
(Il Sole 24 Ore, 18 giugno 2012, pag. 33)
L’INPS, con messaggio n. 10378/2012, ha chiarito che l’indennità di disoccupazione non concorre a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello status di disoccupato, in quanto l’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000 stabilisce che si conserva lo “stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione” e il reddito risultante da indennità di disoccupazione non deriva da attività lavorativa. In conseguenza di ciò, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 in materia di assunzioni agevolate.
(Il Sole 24 Ore, del 21 giugno 2012, pag. 24)
L’INAIL con la nota protocollo n. 3760/2012 ha chiarito che l’irregolarità contributiva ai fini del Durc non può essere dichiarata se prima l’impresa non è stata invitata alla regolarizzazione, assegnando un termine di 15 giorni. Infatti, l’invito è parte integrante del procedimento amministrativo e, come tale, non può essere omesso senza inficiare la regolarità e la legittimità del conseguente certificato unico di regolarità contributivo (Durc) emesso.
(Italia Oggi, 19 giugno 2012, pag. 25)
L’Inps con messaggio n.10000/2012 ha confermato che nelle ipotesi di ricongiunzione di contributi da un ente previdenziale ad altro ente, i contributi ricongiunti vengono equiparati a quelli obbligatori versati direttamente nella gestione accentrante, perdendo la loro originaria natura e venendo valutati, ai fini pensionistici, in base alla normativa vigente nella gestione accentrante.
(Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2012, pag. 24)
A maggio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 1,778846.
(Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2012, pag. 24)
Il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 13/2012 ha precisato che il cedolino può essere consegnato via e-mail, e non necessariamente per posta elettronica certificata (Pec), e può anche essere reso disponibile in un’area riservata di un sito web a cui i lavoratori hanno accesso con password.
(Italia Oggi, 1 giugno 2012, pag. 29)
Più tempo per le rettifiche dei dati non essenziali delle “Comunicazioni obbligatorie”. Una volta trasmessa in via telematica, infatti, la comunicazione obbligatoria sarà sempre modificabile nei dati cosiddetti non essenziali (oggi c’è tempo cinque giorni); mentre per quelli essenziali (tra gli altri la data d’inizio rapporto o la tipologia contrattuale) la modifica sarà possibile entro cinque giorni per non incorrere in sanzioni. È quanto stabilisce il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 7191/2012 illustrando le nuove regole a regime dal prossimo 16 giugno.
(Italia Oggi, 23 maggio 2012, pag. 37)
Ad aprile il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 1,725962.
(Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2012, pag. 29)
Sono stati presentati ieri in Commissione Lavoro al Senato gli emendamenti al Ddl di riforma del mercato del lavoro da parte dei relatori on. Tiziano Treu (PD) e Maurizio Castro (PDL). Gli interventi riguardano la c.d. “flessibilità in entrata” e in particolare i contratti a partita Iva, i contratti di collaborazione a progetto, i contratti a termine e il lavoro a chiamata. Per le partite Iva viene prevista una presunzione di genuinità del rapporto autonomo solo per le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro e con competenze «di grado elevato». Indici rilevatori della subordinazione sono invece una durata della collaborazione superiore agli otto mesi (6 nel Ddl); un corrispettivo superiore dell’80% a quello di dipendenti e co.co.co. (75% nel Ddl); la presenza di una postazione fissa in azienda. Per quanto concerne i co.co.pro, viene individuato un compenso minimo determinato sulla base della media delle tariffe minime dei lavoratori autonomi e della media delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi. Si rafforza l’attuale una tantum per i parasubordinati che perdono il posto di lavoro. Sui contratti a termine le modifiche prevedono che il primo contratto a termine, della durata massima di un anno, possa essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (c.d. “causalone”). Gli intervalli temporali fra contratti a termine diminuiscono rispetto a quanto previsto dal Ddl: fino a 20 e 30 giorni in una serie di situazioni aziendali come l’avvio di una nuova attività o il lancio di un prodotto o servizio innovativo. Infine, quanto al lavoro a chiamata, si prevede che la comunicazione di avvio possa essere inoltrata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente con sms, fax o posta elettronica certificata. In caso di violazione di questi obblighi viene fissata una sanzione tra 400 e 2.400 euro.
(Il Sole 24 ore, 11 maggio 2012, pag. 2)
Rivisti i termini per i processi sui licenziamenti incardinati in via d’urgenza. Rispetto alla versione del Ddl presentata in Parlamento dal Governo, viene innanzitutto allungato da 30 a 40 giorni, a partire dal momento del deposito del ricorso, il periodo entro il quale deve essere fissata l’udienza di comparizione. Viene poi introdotto un termine certo, di 25 giorni, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Via libera pure a una finestra di almeno 5 giorni prima dell’udienza per la costituzione del resistente. I poteri istruttori del giudice vengono poi ricondotti all’interno del perimetro del Codice di procedura civile e, in particolare, all’articolo 421. Per quanto riguarda le impugnazioni si chiarisce che il termine di 30 giorni previsto per la presentazione dell’opposizione contro l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda di tutela urgente è perentorio e fissato a pena di decadenza.
(Il Sole 24 ore, 11 maggio 2012, pag. 2)
Gli sgravi contributivi sul salario di produttività diventano strutturali dal 2012. Un emendamento del governo al disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro prevede da quest’anno l’entrata a regime della "cedolare secca del 10%", introdotta sperimentalmente nel triennio 2008-2010, finanziata con una dote di 650 milioni – già in bilancio – che arriveranno da un fondo ad hoc per incentivare la contrattazione di secondo livello. Viene anche autorizzato il ministero del Lavoro ad attivare le risorse per gli sgravi contributivi dei premi erogati nel 2011.
(Il Sole 24 ore, 11 maggio 2012, pag. 3)
(Il Sole24Ore 7 maggio 2012 – Pag. 41)
Con l’approvazione definitiva del DDL Fornero, il conto del costo del lavoro andrà decisamente in rosso. Da un punto di vista contributivo infatti, il DDL, oltre a prevedere una serie di aumenti dei cosiddetti costi indiretti (sanzioni più gravose conseguenti alla riqualificazione dei rapporti di lavoro in corso), prevede l’aumento e/o l’introduzione di nuove voci di costo contributivo. A titolo esemplificativo, viene previsto:(i) l’estensione della contribuzione Aspi ai contratti di apprendistato;(ii) l’introduzione dall’addizionale dell’1,4%, per l’utilizzo di lavoratori a tempo determinato;(iii) l’introduzione del nuovo contributo di licenziamento (fino a 1,5 mensilità di Aspi), da versare all’Inps in tutti i casi di interruzione di rapporti a tempo indeterminato;(iv) l’ aumento progressivo, fino al 2018, delle aliquote per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
(Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2012, pag. 7)
Dalla Commissione Lavoro del Senato, i relatori Tiziano Treu e Maurizio Castro, annunciano che la norma sui licenziamenti disciplinari, così come scritta nella riforma del mercato del lavoro (comma 4 dell’articolo 14), sarà modificata, tornando alla formulazione precedente. Non ci sarà più quel riferimento alla «sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge» che amplia la discrezionalità del giudice ma si ritornerà alla previsione delle tre ipotesi in base alla quali il giudice poteva applicare il reintegro: (i) il fatto contestato non sussiste; (ii) il lavoratore non lo ha commesso; (iii) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e giusta causa previste nei contratti collettivi applicabili.
(Il Sole 24 Ore, 17 aprile 2012, pag. 6)