Nel documento approvato dal Consiglio dei Ministri, per i licenziamenti disciplinari venivano previste tre ipotesi molto ben definite in base alla quali il giudice poteva applicare il reintegro: (i) il fatto contestato non sussiste; (ii) il lavoratore non lo ha commesso; (iii) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e giusta causa previste nei contratti collettivi applicabili. Nel testo trasmesso al Senato dal Ministro del Lavoro Elsa Fornero le ipotesi di reintegro in caso di licenziamento disciplinare illegittimo scendono a due: (i) insussistenza del fatto contestato; (ii) il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Mancando lo specifico rimando alle “tipizzazioni”, il giudice, in base ad una valutazione discrezionale della proporzionalità della sanzione applicata (il licenziamento) rispetto all’infrazione commessa, sarà libero di applicare la reintegrazione.
(Il Sole 24 Ore, 15 aprile 2012, pag. 3)
Con la Riforma del lavoro rischiano di sparire i bonus all’assunzione dei lavoratori svantaggiati, dagli sgravi per le imprese che reclutano addetti in mobilità a quelli per i cassintegrati in deroga. Se il Ddl Fornero diventerà legge, con la cancellazione di alcuni ammortizzatori sociali verranno a cadere anche i benefici sul ricollocamento.
(Il Sole 24 Ore, 16 aprile 2012, pag. 9)
A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2011 è pari a 1,240385.
(Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2012, pag. 27)
Con decreto 14 marzo, pubblicato in G.U. n. 83/2012, il Ministro del lavoro ha prorogato per tutto l’anno 2012 la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, alle imprese commerciali che occupano più di 50 dipendenti, agli operatori turistici con più di 50 dipendenti e alle imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti. Si tratta, del via libera all’ennesima proroga degli ammortizzatori sociali ai settori esclusi, previsti per la prima volta dal D.L. n. 185/2008.
(Italia Oggi 11 aprile 2012 – Pag. 32)
Al fine di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita Iva, il Ddl Fornero introduce la presunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: (i) che la durata della collaborazione sia superiore a sei mesi nell’arco di un anno solare; (ii) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, superi la misura del settantacinque per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare; (iii) che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione di lavoro presso il committente. Una presunzione che vale fino a prova contraria da parte del committente, al quale spetta l’onere di dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo. Il disegno di legge prevede che le novità sulle partite Iva si applichino solo ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della riforma, mentre per quelli già in corso le disposizioni trovano applicazione decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Si chiarisce, inoltre, che le nuove regole sul lavoro a progetto e sul lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l’iscrizione.
(Il Sole 24 Ore – 7 aprile 2012 – pag. 6)
Una delle principali novità della riforma del mercato del lavoro riguarda i contratti a termine. Il disegno di legge presentato dal Ministro Fornero prevede un pacchetto di nuovi vincoli atti a ridurre il precariato. In particolare, viene previsto: (i) l’allungamento del periodo minimo che deve passare tra un contratto a termine e l’altro; (ii) l’aumento del periodo di possibile prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro; (iii) l’incremento del costo contributivo dell’1.4% che dovrebbe servire a finanziare la nuova indennità di disoccupazione (Aspi); (iv) ampliamento del periodo di tempo entro il quale è possibile impugnare in via stragiudiziale il contratto, passando dagli attuali 60 a 120 giorni.
(Il Sole 24 Ore – 6 aprile 2012 – pag. 2)
(Il Sole 24 Ore – 5 aprile 2012 – pag. 2)
La novità di maggior peso riguarda la parte in cui viene rimodulato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Dopo il confronto serrato degli ultimi giorni tra governo, partiti e parti sociali, il nuovo testo sembra aver assunto una forma che mette d’accordo tutti. Due le novità principali: da una parte, l’ampliamento dei casi in cui è previsto il reintegro del lavoratore licenziato e, dall’altra, la diminuzione a 12 e 24 mensilità dell’indennizzo minimo e massimo previsto nei casi in cui invece il giudice nega il rientro sul posto di lavoro. Al centro del dibattito era finito il licenziamento per motivi economici che, nelle intenzioni originarie, a differenza di quello per motivi disciplinari, non contemplava l’ipotesi del reintegro. Oggi, invece, il testo presentato accomuna le due ipotesi (licenziamento disciplinare e licenziamento economico) nella parte relativa alla tutela per licenziamento illegittimo. Nel caso in cui accerti la “manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (economico), il giudice, oltre al risarcimento pari a 12 stipendi, può infatti disporre anche il reintegro. Resta salva la facoltà del lavoratore di optare per l’indennizzo.
(Il Sole 24 Ore – 5 aprile 2012 – pag. 14)
La stretta sulle partite Iva posticce, cioè le posizioni aperte al solo fine di aggirare la normativa sul lavoro dipendente, sarà a effetto immediato per tutti i nuovi contratti ma a innesto graduale per i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore della riforma. È questa la mediazione recepita nell’art. 9 del Ddl di riforma del mercato del lavoro. La moratoria per le partite Iva da trasformare gradualmente in contratti di collaborazione (co.co.co.) sarà di 12 mesi, al fine di consentire gli “opportuni adeguamenti” alle nuove norme.
(Il Sole 24 Ore – 5 aprile 2012 – pag. 16)
La riforma degli ammortizzatori sociali delineata nel Ddl sul mercato del lavoro (che partirà gradualmente dal 1° gennaio 2013) prevede la trasformazione dell’indennità di disoccupazione attuale nell’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) che sostituirà l’indennità di mobilità, quella di disoccupazione non agricola ordinaria, quella di disoccupazione con requisiti ridotti e quella speciale edile. Vi potranno accedere anche apprendisti e artisti dipendenti e chi ha un contratto dipendente a tempo determinato, settore pubblico incluso, mentre per i co.co.co sarà rafforzato e andrà a regime il meccanismo una tantum già previsto oggi. L’accesso sarà consentito con due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nell’ultimo biennio.
(il Sole-24 Ore 1 aprile 2012 – Pag. 6)
Il testo del disegno di legge che traduce in norme la riforma del mercato, con buone probabilità verrà trasmesso, entro questa settimana, al Parlamento, senza un nuovo passaggio formale al Consiglio dei Ministri. Nel dibattito che condurrà all’approvazione definitiva del testo avrà rilievo: (i) il confronto finale sulle risorse individuate per finanziare l’avvio dei nuovi ammortizzatori sociali e il coordinamento tecnico tra le nuove norme e l’ordinamento che regola i rapporti di lavoro nel settore pubblico; (ii) la nuova formulazione delle modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento ai criteri, individuati dal Governo, per evitare i possibili abusi del licenziamento individuale per motivi economici dietro i quali si celino invece motivazioni diverse; (iii) le regole procedurali previste per le conciliazioni davanti alla Direzioni territoriali del Lavoro proprio per i licenziamenti economici individuali e le norme di coordinamento con i licenziamenti collettivi; (iv) l’introduzione del rito speciale per rendere più veloci i procedimenti giudiziari sui licenziamenti.
(Il Sole24Ore 2 aprile 2012 – Pag. 29)
In base a quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio scorso, con il quale sono stati approvati i modelli per i datori di lavoro e gli enti previdenziali (sostituti d’imposta dei dipendenti e dei pensionati), per i CAF e per i professionisti abilitati, il 30 aprile scade il termine ultimo per presentare la dichiarazione 730/2012 al proprio sostituto d’imposta. Il contribuente deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il modello 730/1, per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef. Entro il 31 maggio il sostituto deve poi consegnare al dipendente la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730/3, anche in via telematica, con flusso inverso rispetto a quello previsto per la presentazione della dichiarazione. Infine, dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno, i dati elaborati e le buste con i modelli 730/1. Se il contribuente sceglie di consegnare il 730 a un CAF o a un professionista abilitato (commercialisti e consulenti del lavoro) potrà farlo entro il 31 maggio (salvo possibili proroghe).
(Il Sole24Ore 31 marzo 2012 – Pag. 32)
Con la circolare n. 51/2012 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla richiesta di sgravio contributivo riferito alla contrattazione di secondo livello per l’anno 2010. Nel documento, l’Ente Previdenziale si limita a dare notizia dell’avvenuta pubblicazione – tre mesi orsono – del Decreto Ministeriale che dà attuazione all’incentivo introdotto dalla legge n. 247/2007, senza tuttavia comunicare da quando le aziende potranno inviare telematicamente le istanze per accedere al beneficio. Nella circolare viene tuttavia ricordato che l’ammontare del beneficio da richiedere dovrà essere determinato entro il tetto massimo del 2,25% della retribuzione imponibile annua di ciascun lavoratore (premio compreso), corrisposta nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2010; inoltre, per accedere all’incentivo, i contratti di secondo livello devono prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e devono essere stati depositati presso la DPL di competenza territoriale entro il 27 gennaio 2012. Non possono avvalersi della facilitazione contributiva le aziende che erogano retribuzioni inferiori a quelle stabilite da leggi, regolamenti, CCNL o da accordi collettivi o contratti individuali. L’accesso è negato, inoltre, a chi non è in possesso del DURC nonché alle pubbliche amministrazioni. Le aziende interessate dovranno trasmettere all’Inps – direttamente o tramite gli intermediari abilitati – un’istanza (esclusivamente telematica) sulla base di modalità operative che verranno stabilite successivamente dall’Istituto. Anche se il decreto in parola indica il contenuto della domanda, per gli aspetti tecnici, occorre attendere altre istruzioni dell’Inps. Va, tuttavia, evidenziato che il datore di lavoro dovrà quantificare l’importo delle erogazioni su cui si può richiedere lo sgravio e l’ammontare complessivo dello stesso, sia per la quota a favore dal datore, sia per quella del lavoratore. La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico. L’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo avverrà entro i 60 giorni successivi alla data che verrà fissata dall’Inps, quale termine per l’invio delle istanze. Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili (650 milioni di euro) si rivelassero insufficienti, l’Inps provvederà direttamente alla riduzione degli importi richiesti in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.
Con circolare n. 49/2012, l’INPS fa il punto sugli adempimenti contributivi gravanti sui datori di lavoro per l’anno 2012. In particolare, con riguardo alla contribuzione pensionistica, l’Ente Previdenziale ricorda il debutto del contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Per i lavoratori interessati, il contributo è fissato nella misura dello 0,50%. L’Istituto rammenta inoltre che, a seguito della proroga prevista dalla legge di stabilità dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità per le imprese commerciali, per le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, le stesse aziende, saranno tenute, per tutto l’anno in corso, al versamento delle contribuzioni per CIGS (pari allo 0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore) e mobilità (pari allo 0,30%).
(Il Sole 24 Ore – 30 marzo 2012 – pag. 31)
Con circolare n. 4269/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definitivamente chiarito che il sistema di comunicazione di assunzione semplificata potrà essere utilizzato da tutte le aziende effettivamente operanti nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, a prescindere dal codice Ateco utilizzato ed a prescindere dal Contratto Collettivo Nazionale applicato.
(Italia Oggi – 29 marzo 2012 – pag. 33)
L’Inps con la circolare 47/2012, diffusa ieri, con riferimento alla norma (art. 15 L. 183/2011) mirante alla semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, ribadisce che il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il certificato di agibilità, le attestazioni di regolarità contributiva non possono essere sostituiti con un’autocertificazione dell’interessato, nonostante la decertificazione prevista dal Collegato Lavoro.
(Il Sole 24 Ore, 28 marzo 2012, pag. 25)
Il Ministero del Lavoro, con la nota protocollo n. 4383 di ieri, ha prorogato la comunicazione delle attività usuranti. Slitta infatti al 31 maggio il termine previsto per sabato prossimo (31 marzo), quale scadenza per denunciare, tra l’altro, l’esecuzione di lavoro notturno in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici durante il 2011, sanzionato con la multa da 500 a 1.500 euro.
(Italia Oggi, 28 marzo 2012, pag. 40)
Una delle misure previste nel disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro relative alla modifica della disciplina del contratto a termine riguarda la cosiddetta causale, ossia l’obbligo di indicare quali sono le esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessario il ricorso al contratto a termine. Tale obbligo viene eliminato, ma solo per il primo contratto. Nel disegno di legge è previsto anche l’allungamento del periodo minimo che deve passare tra un contratto a termine e l’altro. Attualmente, il contratto a tempo determinato può essere prorogato una sola volta e, quando scade, riproposto al lavoratore solo dopo 20 giorni (ovvero 10 se il primo rapporto non ha superato la durata di 6 mesi). Nella nuova disciplina, il periodo che deve trascorrere tra un contratto e l’altro è fissato in 90 giorni (ovvero 60 se la durata iniziale non è superiore a 6 mesi). Infine, per scoraggiare l’utilizzo del contratto a termine, oltre che per finanziare la nuova indennità di disoccupazione (“ASPI”), è previsto l’incremento del costo contributivo (aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,4%, fatte salve alcune eccezioni, quali i lavoratori assunti in sostituzione di colleghi assenti, lavoratori stagionali ed apprendisti).
Il testo finale con la proposta di DDL per la riforma del mercato del lavoro, licenziato venerdì dal Consiglio dei Ministri, prevede un ammortizzatore sociale anche per parasubordinati, esclusi dalla nuova “ASPI”. In particolare, si tratterà del rafforzamento della messa a regime dell’una tantum attualmente vigente, che spetterà ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata purché vi siano tutti i seguenti requisiti: a) rapporto di mono-committenza; b) collaborazione cessata per «fine lavoro»; c) reddito relativo all’anno precedente compreso tra 5 mila e 20 mila euro; d) assenza di contratto di lavoro (ossia, il lavoratore deve risultare disoccupato) da almeno due mesi; e) almeno tre mesi nell’anno precedente e almeno un mese nell’anno di riferimento di accredito contributivo.
(Italia Oggi, 27 marzo 2012, pag. 33)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, “salvo intese”, il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro. Il documento, composto da 26 pagine e dieci punti, presentato dal Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha gli obiettivi di: (a) favorire una distribuzione più equa delle tutele dell’impiego, contenendo i margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent’anni ed adeguando, all’attuale contesto economico, la disciplina del licenziamento individuale; (b) contrastare con maggiore incisività l’elusione degli obblighi contributivi e fiscali. È previsto, inoltre, un nuovo assetto degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche attive, nonché sono presenti elementi di premialità per l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili.
(Il Sole 24 ore, 24 marzo 2012, pagg. 2-20)