Per effetto dell’Accordo siglato lo scorso 14 febbraio fra le parti sociali del Settore del Lavoro tramite Agenzia (Assolavoro, Felsa-CISL e Uiltemp-UIL, tranne la Nidil-CGIL), a breve dovrebbe essere possibile ricorrere al contratto di apprendistato anche per i lavoratori somministrati. L’obiettivo dell’intesa è rafforzare l’apprendistato professionalizzante nella somministrazione di lavoro. In particolare: (i) all’apprendista assunto dalle Agenzie per il Lavoro sarà applicabile la regolamentazione della formazione definita dal CCNL dell’impresa utilizzatrice; (ii) il piano formativo individuale sarà redatto in intesa tra l’Agenzia, il lavoratore e l’impresa utilizzatrice; (iii) l’attività di tutoraggio sarà svolta da due soggetti, rispettivamente, il tutor dell’impresa utilizzatrice ed il tutor dell’Agenzia; (iv) il periodo di “apprendistato in somministrazione” potrà essere svolto anche presso più utilizzatori.
(Il Sole 24 ore, 26 marzo 2012, pag. 41)
I temi riguardanti la riforma del mercato del lavoro sui quali il Governo e le parti sociali discuteranno durante l’incontro del 12 marzo 2012 saranno: (i) le risorse per finanziare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga dei prossimi due anni e i fondi per garantire, a regime dal 2017, il nuovo sistema di ammortizzatori sociali (che saranno su base universale e finanziati in chiave assicurativa); (ii) il potenziamento delle ispezioni per contrastare i “falsi contratti” e le partite Iva fittizie (in quest’ultimo caso cercando di eliminare le forme di monocommittenza); (iii) la reale utilizzabilità dell’apprendistato come contratto per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso il rafforzamento della componente formativa (insita nel contratto e che prevede sgravi contributivi per le imprese); (iv) la possibilità di rendere obbligatoria per il disoccupato, pena la perdita del sussidio, la ricerca attiva di un altro impiego; (v) la decisione sulla conservazione o meno dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori; (vi) la necessità di ridurre il contenzioso del lavoro, così come la sua durata, attraverso la possibilità di creare una sorta di corsia preferenziale per le cause di lavoro, utilizzando le procedure d’urgenza (art. 700 c.p.c.) o creando sezioni specializzate ad hoc.
(Il Sole 24 Ore, 11 marzo 2012, pag. 2)
L’INPS, con messaggio n. 4143/2012, ha fornito alcune precisazioni in merito a quanto previsto dall’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011. In particolare, l’Istituto ha stabilito che il trattamento economico per congedo parentale e l’indennità giornaliera di malattia è dovuta anche per i professionisti e per tutti i lavoratori cosiddetti parasubordinati iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. Tra questi soggetti vi rientrano amministratori, sindaci, revisori di società e associazioni, venditori porta a porta e persone che svolgono prestazioni occasionali. Per quanto concerne il congedo parentale, si prevede un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino e a fronte dell’effettivo accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione maggiorata da parte dell’iscritto alla Gestione Separata.
(Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2012, pag. 25)
L’INPS, con circolare n. 32/2012, ha illustrato le novità introdotte dal D.Lgs. n. 119/2011 sui permessi per assistere i soggetti con gravi disabilità. Nel dettaglio, in ipotesi di grave disabilità del figlio (naturale ovvero adottivo) è stato previsto un prolungamento del congedo parentale a favore della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre i quali possono beneficiarne, in modo continuativo ovvero frazionato, per un periodo massimo di tre anni da fruire entro il compimento dell’ottavo anno di età del bambino stesso. Inoltre, sono stati ridefiniti i destinatari, i criteri e le modalità per la concessione del congedo straordinario per l’assistenza di una persona gravemente disabile.
(Il Sole 24 Ore, 7 marzo 2012, pag. 22)
Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 2589/2012, ha precisato che le cooperative non possono autonomamente ridurre l’orario di lavoro ai propri soci lavoratori; in caso contrario, devono comunque garantire la piena retribuzione agli stessi. Ciò, sulla base del principio generale della «mora del creditore» (articoli 1206-1217 del codice civile) in base al quale, quando il dipendente offre la propria prestazione e questa non è accettata per ragioni imputabili all’organizzazione del datore di lavoro, quest’ultimo è comunque tenuto al pagamento della retribuzione per l’orario di lavoro pattuito.
(Italia Oggi, 10 marzo 2012, pag. 36)
Nella versione del D.L. sulle semplificazioni fiscali diffusa nella giornata di ieri è stata inserita una norma che prevede nuovamente il rimborso IRAP sul costo del lavoro. Nel dettaglio, le istanze di rimborso dovranno riferirsi ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto sulle semplificazioni, sia ancora pendente il termine dei 48 mesi dal versamento previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/73.
(Italia Oggi, 1 marzo 2012, pag. 28)
A novembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2010 è pari a 3,531846.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 15/2011, confermando la prassi degli ultimi anni, ha fornito le indicazioni che potranno essere seguite dai datori di lavoro e dagli intermediari nelle denunce riferite ai mesi di «dicembre 2011», ovvero «gennaio e febbraio 2012» per i conguagli fiscali e previdenziali. Nella medesima circolare sono state, inoltre, aggiornate le aliquote contributive per l’anno 2012.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Il Decreto Legge n. 201/2011 (cd. “Decreto Monti”) ha previsto una pensione più lontana anche per i lavoratori addetti ad attività usuranti. Dal 2012, infatti, viene cancellata – per quanti svolgono mestieri faticosi per una parte consistente della vita lavorativa – la possibilità di avere uno sconto di tre anni sulla quota 96, la somma fra età anagrafica e anzianità contributiva necessaria per andare in pensione, come previsto dalla L. n. 244/2007. Pertanto, quanti hanno svolto attività faticose potranno andare in pensione se raggiungono per intero la predetta quota 96, con almeno 60 anni di età e 36 di contributi. Inoltre, per i lavoratori che svolgono l’attività in turni e che lavorano di notte (almeno sei ore) per 64-71 giornate, la quota richiesta sarà 98, con 62 anni di età, ovvero quota 97, con 61 anni di età, se hanno accumulato 72-77 notti.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Nella giornata di ieri, Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Studi Professionali, le cui principali novità sono: (i) disciplina del nuovo apprendistato; (ii) valorizzazione della contrattazione di secondo livello; (iii) possibilità di clausole compromissorie per affidare ad arbitri la risoluzione di controversie; (iv) tutele anche per i collaboratori; (v) possibilità di job on call; (vi) contratti a termine per gli universitari. Detto rinnovo vale dal mese di ottobre 2010 al mese di settembre 2013. Per quanto riguarda le retribuzioni – che erano ferme al 30 settembre 2010 – è prevista una progressione che comprende sei aumenti, due dei quali riguardano periodi pregressi. A regime, per il terzo livello è fissato un aumento Euro di 87,50 mentre il pagamento degli arretrati (che interesserà solo i lavoratori in forza all’1 ottobre 2011) verrà eseguito in due rate: la prima, a novembre 2011 (pari al 60% degli arretrati delle mensilità precedenti), la seconda, a febbraio (pari al 40%).
(Fonte il Sole 24 Ore)
Le aziende che hanno erogato premi di produttività nei mesi di gennaio e febbraio applicando la detassazione in carenza di accordi ovvero contratti collettivi aziendali o territoriali che li prevedessero dovranno rideterminare l’imposta con le aliquote ordinarie a scaglioni entro il 16 dicembre p.v. Pertanto, le scadenze impositive relative alla busta paga del mese di novembre rappresentano l’ultima chance per poter regolarizzare i conteggi senza sanzioni nel seguente modo: (i) individuare l’imponibile indebitamente detassato nei mesi di gennaio e febbraio, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (che sono già stati calcolati nel mese di corresponsione); (ii) ricalcolare l’imposta sulla base delle aliquote ordinarie, sottraendo quanto già trattenuto a titolo di imposta sostitutiva del 10%; (iii) conteggiare, sulla differenza di imposta così determinata, gli interessi nella misura dell’1,5 per cento. Anche di queste somme riconteggiate si dovrà tenere conto in sede di conguaglio fiscale di fine anno poiché rientrano nel reddito percepito nel periodo d’imposta.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto cd. “salva Italia” le cui principali misure sono:
– pensioni, con estensione del metodo contributivo a tutti, aumento dell’età di vecchiaia per le donne del settore privato (dal 2012 andranno in pensione a 63 anni), abolizione delle finestre mobili (e assorbimento di questi periodi nell’età effettiva di pensionamento), aumento delle aliquote sugli autonomi, blocco delle rivalutazioni per gli assegni oltre Euro 635; tutto ciò, dal mese di gennaio 2012;
– aumento dell’aliquota IVA che passa al 23% e all’11% dal mese di settembre 2012;
– totale deducibilità dell’IRAP sul costo del lavoro, ai fini IRES e IRPEF.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’ultima versione del D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto «salva-Italia») ha previsto l’aumento dell’addizionale regionale IRPEF dallo 0,9% all’1,23% con effetto sull’anno d’imposta 2011 per cento. Oltre a pesare sulla busta paga di lavoratori e pensionati, la misura complica i calcoli da parte di datori di lavoro, già chiamati a recepire le novità arrivare con tutti gli ultimi provvedimenti in materia fiscale. I tempi stretti potrebbero non essere sufficienti per adeguarsi alle novità già da questo mese, con la conseguenza che i sostituti d’imposta dovranno riaprire il conguaglio a gennaio ovvero febbraio 2012, come previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973. Ciò, in quanto l’addizionale non deve essere trattenuta in sede di conguaglio, ma a rate nei mesi da gennaio a novembre del 2012.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolari n. 141 e 148/2011, ha dettato le istruzioni operative per la presentazione esclusivamente telematica – a far data dal prossimo 1° gennaio 2012, sebbene sia previsto un periodo transitorio fino al 31 gennaio – delle domande di: (i) autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (“CIGS”); (ii) autorizzazione ai contratti di solidarietà; (iii) autorizzazione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (“CIGO”) nei settori industria, edilizia e lapidei.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Il Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha firmato il decreto che permette di rendere operativi gli sgravi contributivi da applicare sulla quota di retribuzione variabile pagata nel 2011 sulla base della contrattazione di secondo livello. L’importo dello sgravio contributivo è stato determinato nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e sarà applicabile solo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nonché dai cosiddetti «contratti di prossimità». Queste somme potranno fruire del beneficio, tuttavia, solo a condizione che siano state erogate come controprestazione di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e purché i contratti collettivi – sia quelli aziendali sia quelli territoriali – siano sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione Provinciale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Quest’ultimo, tuttavia, non ha fissato i limiti e le condizioni di applicazione della detassazione.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’accordo siglato ieri sera da ABI e sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del credito ricalca l’evoluzione delle relazioni industriali, degli accordi tra imprese e sindacati e della normativa in materia di lavoro degli ultimi mesi: dalle procedure per il rinnovo del contratto nazionale alla valorizzazione degli accordi aziendali e di gruppo, alla tregua sindacale, ai meccanismi di recupero dell’inflazione. La sorte ha voluto che i bancari fossero i primi a dover declinare nella loro trattativa le conseguenze dell’accordo interconfederale del 28 giugno e dell’articolo 8 della Manovra finanziaria di Ferragosto. All’accordo di ieri sera nei prossimi giorni verrà allegata una lettera di parte sindacale in cui verrà definita una posizione di chiusura netta su qualsiasi ritocco all’art.18 dello statuto dei lavoratori.
(Fonte il Sole 24 Ore)
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto, ha disposto che l’acconto IRPEF dovuto per il 2011, da pagarsi entro il 30 novembre p.v., sarà pari all’82% anziché al 99%. Lo stesso decreto prevede, inoltre, la riduzione di tre punti percentuali anche per l’acconto IRPEF relativo al 2012, che sarà, pertanto, pari al 96%. Detta novità riguarda solo l’IRPEF dovuta dalle persone fisiche, esercenti impresa, arte o professione, compresi i dipendenti e i pensionati, se in possesso di altri redditi oltre la pensione o a quello di lavoro dipendente. Pertanto, sono obbligati all’acconto IRPEF i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2011 (se il debito d’imposta 2010 è di importo pari o superiore a Euro 52) ovvero il modello 730/2011 (anche se il pagamento viene fatto dai sostituti d’imposta con trattenuta IRPEF in busta paga o dalla pensione). Resta fermo che la riduzione dell’acconto IRPEF si dovrà poi restituire in sede di saldo di Unico 2012 o del modello 730/2012.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 19772/2011, ha chiarito che per il computo e l’indennizzo dei giorni di congedo parentale non devono essere considerati i giorni festivi, le domeniche e i sabati (in caso di settimana corta) che ricadano all’interno di un periodo di ferie, malattia o assenze ad altro titolo. Viene, inoltre, stabilito che tale congedo non è fruibile a ore fatta eccezione per il lavoratore titolare di due (o più) rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale (o misto). In tal caso, infatti, riconoscendo a quest’ultimo la possibilità di astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei due rapporti proseguendo l’attività dell’altro, ai fini del computo l’assenza verrà considerata per l’intera giornata ma l’indennità verrà commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.
(Fonte il Sole 24 Ore)
A settembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2010 è pari a 2,909827.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Entro lunedì 17 ottobre p.v. i datori di lavoro che applicano contratti collettivi che prevedono un termine entro il quale debbono essere fruiti i permessi per riduzione di orario o per ex festività dovrebbero versare i contributi sugli importi, anche se non corrisposti, relativi ai giorni di permesso non goduti per i periodi pregressi. Nessun obbligo contributivo incombe, invece, per quelle aziende per le quali manca una previsione contrattuale, collettiva o individuale, di un termine per la fruizione dei permessi. Ad ogni modo, nulla vieta che con una contrattazione di secondo livello o con patti individuali il termine di fruizione possa essere differito di un lasso temporale che le parti considerino più adatto alle loro rispettive esigenze.
(Fonte il Sole 24 Ore)