Dall’1 ottobre p.v. potranno essere avanzate solo via web o via telefono le domande di assegno integrativo di mobilità, ossia l’assegno che spetta ai lavoratori che, durante il periodo in cui hanno diritto alla mobilità, iniziano un nuovo rapporto di lavoro con una retribuzione inferiore a quella prevista per le mansioni di provenienza.
(Fonte il Sole 24 Ore)
È stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dirigenti del Terziario. Detto rinnovo prevede un aumento mensile di Euro 390 lordi nel triennio 2011-2013 (Euro 100 dall’1 ottobre 2011; Euro 135 dall’1 aprile 2012; Euro 155 dall’1 luglio 2013) oltre che un una tantum di Euro 650 lordi (da pagarsi l’1 ottobre 2011) per gli arretrati del 2011. L’intesa punta soprattutto su un rafforzamento del Fondo sanitario integrativo Mario Besusso/Fasdac, con contributi a carico delle aziende, nonché delle politiche attive per l’occupabilità e la competitività, la formazione e la flessibilità. È stata, inoltre, semplificata la nomina di giovani dirigenti (under 40, ma anche in casi specifici per under 48) con l’introduzione della figura del Dirigente di Prima Nomina (DPN), che determina una minore contribuzione alla previdenza integrativa contrattuale per massimo un triennio.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Ad agosto il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2010 è pari a 2,784827.
L’utilizzo di bonus e stock option come sistema premiante da parte delle imprese che operano nel settore finanziario è stato ulteriormente disincentivato dal D.L. n. 98/2011. Ciò, attraverso un inasprimento della disciplina fiscale delle stock option e dei bonus corrisposti a dirigenti e manager di banche e altri intermediari finanziari di cui all’art. 59 del TUB, mediante l’aumento della quota di reddito imponibile colpita dall’addizionale nella misura del 10 per cento. La nuova norma dispone, infatti, che l’addizionale del 10% trovi applicazione sull’ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione. Precedentemente, invece, il prelievo aggiuntivo dell’IRPEF trovava applicazione solo limitatamente all’ammontare che eccedeva il triplo della parte fissa della retribuzione. Tale previsione si applica ai bonus e alle stock option percepite a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vale a dire dal 17 luglio 2011, giorno successivo di pubblicazione della L. n. 111/2011.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’art. 7, comma 1, lett. b) del D.L. n. 70/2011 (conv. in l. n. 106/2011) prevede l’abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico qualora non vi fossero variazioni rispetto all’anno precedente. Detto obbligo permane, pertanto, solamente in caso di variazione dei dati in questione.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’art. 7, comma 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011 (conv. in l. n. 106/2011) statuisce il rinvio dei versamenti e degli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria, che scadono il sabato ovvero in un giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.
(Fonte il Sole 24 Ore)
In corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra le imprese.
L’informativa sulla privacy non è dovuta in caso di trasmissione spontanea di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.
Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, anche se extracomunitari,la tenuta di un aggiornato documento programmatico della sicurezza (Dps) è sostituito dall’obbligo di un autocertificazione resa dal titolare del trattamento.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 92/2011, ha recepito i recenti orientamenti ministeriali in materia di permessi orari ed ha fornito le modalità operative dei datori di lavoro per assolvere gli obblighi impositivi ai fini previdenziali. Nel disciplinare questi aspetti, l’Istituto di previdenza ha attuato una sorta di equiparazione alle variabili retributive e consente alle aziende di versare i contributi di pertinenza nel mese successivo a quello di scadenza. Per quanto riguarda il momento del versamento, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che lo stesso fosse individuabile nel giorno 16 del mese successivo a quello cui si colloca il termine ultimo fissato per la loro fruizione. Ora, dopo le precisazioni dell’INPS, le aziende avranno in pratica un mese in più a loro disposizione. Per eseguire il versamento, l’importo equivalente al compenso per ROL e/o ex Festività non godute deve essere sommato alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza e inserito nell’elemento «Imponibile» presente nella sezione individuale del flusso UniEmens. Al momento della fruizione dei permessi o della loro monetizzazione, il datore provvederà a eseguire le operazioni di recupero e di rettifica del caso utilizzando, a tal fine, la variabile retributiva con la causale «ferie» presente in «Dati retributivi» della sezione individuale del flusso UniEmens e seguendo le medesime istruzioni utilizzate per il recupero della contribuzione sul compenso ferie.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Per quest’anno il limite massimo per l’indennità per congedo straordinario è pari ad Euro 44.276,32, di cui Euro 33.290 a titolo di indennità economica annua ed Euro 10.986,32 per la copertura della contribuzione figurativa. Lo ricorda l’Inps nel messaggio 14568/2011.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio 14490/2011, ha evidenziato come il Governo abbia eliminato l’esonero dalla contribuzione destinata al finanziamento dell’indennità economica di malattia previsto in capo ai datori di lavoro che si sostituiscono all’Istituto nel retribuire il lavoratore malato, come accade nel terziario. Infatti, l’art. 18, comma 16, lettera a) del D.L. n. 98/2011 aggiunge all’art. 20 del D.L. n. 112/2008 il comma 1-bis, che pone l’obbligo di contribuzione di malattia, dal 1° maggio 2011, a carico dei datori di lavoro che, per legge o per contratto collettivo anche di diritto comune, corrispondono il trattamento economico di malattia in luogo dell’INPS. Nel medesimo messaggio l’INPS sottolinea che lo stesso comma 16, lettera b), non consente la ripetizione dei contributi versati dagli stessi datori di lavoro fino a quella data. Ciò, in quanto da tale data i datori di lavoro sono in ogni caso tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia, nei confronti dei lavoratori cui l’assicurazione è applicabile.
(Fonte il Sole 24 Ore)
A giugno il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2010 è pari a 2,088403.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Il Ministero del Lavoro ha ufficialmente prorogato al 13 settembre 2011 – cioè al termine del periodo transitorio di tre mesi, iniziato lo scorso lunedì con la pubblicazione della circolare n. 4/2011 sulla Gazzetta Ufficiale – l’avvio del nuovo sistema di trasmissione telematica dei certificati medici di malattia anche per le aziende. Terminato il periodo transitorio, dunque, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l’invio della copia cartacea dell’attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’INPS. In ogni caso, è riconosciuta alle aziende la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato, inviato in via telematica dal medico.
(Fonte il Sole 24 Ore)
A maggio, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2010, è pari a 1,888999%.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Il Ministero del Lavoro, nell’interpello n. 519/2011, in risposta ad un’istanza presentata dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha precisato che in caso di cassa integrazione a zero ore, le ferie “obbligatorie”, contemplate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, possono essere posticipate al momento della cessazione dell’evento sospensivo, coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Se, invece, l’azienda è stata autorizzata per una cassa integrazione parziale (solo per alcune ore), permane il rispetto dei termini entro cui far fruire le ferie ai lavoratori, ovverosia le prime due settimane nell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione. Inoltre, alle medesime condizioni di sospensione, il differimento riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le ferie non godute.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Entro il 25 giugno p.v. i datori di lavoro devono inviare una comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei lavoratori addetti a mansioni ripetitive (articolo 5, comma 2 D. Lgs n. 67/2011). La norma prevede infatti che la comunicazione vada effettuata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che è avvenuta il 26 maggio scorso. La comunicazione, nel caso specifico di lavoratori a turni, va effettuata esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal datore di lavoro o tramite un intermediario abilitato (legge n. 12/79). La norma specifica che la comunicazione va trasmessa con cadenza annuale, ma omette di indicare il termine del nuovo adempimento. L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Il predetto decreto introduce benefici pensionistici in favore di quei dipendenti che hanno svolto lavori che rientrano nella categoria dei cosiddetti “lavori usuranti”. Questi benefici consistono in una riduzione di tre anni dell’età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico o in una riduzione di tre unità della quota (somma età anagrafica + anzianità contributiva) rispetto alle previsioni della tabella B, allegato 1, alla legge 247/07. Le agevolazioni sono riservate a tre categorie di lavoratori elencate: (i) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (in base all’articolo 2 del decreto del ministero del Lavoro 19 maggio 1999); (ii) i lavoratori a turni, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito dal decreto legislativo 66/03 («periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1º luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1º luglio 2009 e lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; (iii) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 del decreto 67, cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del Codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con la circolare n. 83/2011, ha definito i livelli di reddito – con effetto dal 1° luglio fino al 30 giugno 2012 – per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare (Anf). I nuovi valori serviranno a determinare gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. La rivalutazione annuale, cioè la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’Istat tra il 2009 e il 2010, è pari all’1,6%. Alla circolare sono allegate le tabelle con le nuove soglie reddituali e i corrispondenti importi mensili dell’Anf, in linea con i diversi tipi di nuclei familiari.
(Fonte il Sole 24 Ore)
L’INPS, con la circolare n. 84/2011, ha precisato che i contributi seguono le imposte sui redditi. Pertanto, con lo slittamento, dal 16 giugno al 6 luglio, in molti casi, del termine per pagare le imposte dirette, è prorogato anche quello per il versamento dei contributi previdenziali, il cui pagamento è fissato in coincidenza con le scadenze previste per le imposte sui redditi. Più in particolare, lo slittamento degli adempimenti fiscali è stato previsto dal DPCM 12 maggio 2011, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 111 del 14 maggio. I contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito che eccede il minimale e quelli a carico dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata potranno pertanto essere pagati entro il 6 luglio 2011, il tutto senza alcun onere aggiuntivo.
(Fonte il Sole 24 Ore)
I contributi sui permessi per riduzione di orario (Rol) e sulle ex festività possono attendere. Le parti – con la contrattazione aziendale o gli accordi individuali – possono stabilire termini più ampi e più favorevoli al lavoratore, rispetto a quelli fissati dal CCNL, per la fruizione o il pagamento dei permessi. È questo il momento a cui occorre relazionarsi per individuare gli obblighi impositivi a fini previdenziali. Con la nota n. 9044/2011 il Ministero del Lavoro ritorna sulla materia, dopo la risposta a interpello n. 16/2011. In quella sede i tecnici ministeriali hanno affermato che il mancato godimento dei permessi – alle scadenze stabilite dai CCNL – non sostituiti dalla prevista indennità, non fa venire meno l’obbligo di pagare i contributi, che vanno versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si colloca il termine ultimo fissato per la loro fruizione. In sostanza, una sorta di equiparazione alle ferie ma, rispetto a quest’ultime (che, oltre ad avere diversa natura, godono di una moratoria di 18 mesi), senza il riconoscimento di un ulteriore differimento del termine per il versamento della contribuzione.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Lo stress lavoro-correlato non è, di per sé, una malattia, ma quando diventa eccessivo può compromettere seriamente lo stato di salute del lavoratore. Quando si manifesta in misura significativa, questo fattore di rischio comporta effetti negativi anche per il datore di lavoro, in termini di minore impegno del lavoratore, prestazioni e produttività del personale, incidenti causati da errore umano, turnover del personale e abbandono precoce, ma anche elevati tassi di assenza, insoddisfazione per il lavoro e potenziali implicazioni legali. Oggetto della rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato sono, essenzialmente, le sollecitazioni negative che derivano dall’ambiente di lavoro, dall’organizzazione aziendale e dalle condizioni lavorative, dai rapporti interpersonali, nonché dalle aspettative di ciascun lavoratore. Le indicazioni per la corretta rilevazione del rischio sono state raccolte dall’Inail in un manuale (consultabile anche sul sito istituzionale), corredate della modulistica da utilizzare per la predisposizione dei questionari e del documento di valutazione dei rischi (“DVR”). L’istituto sottolinea che la rilevazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e deve, pertanto, essere effettuata dal datore di lavoro che, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs n. 81/2008, non solo non può delegarla, ma deve effettuarla in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (“RSPP”) e con il medico competente, previa consultazione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (“RLS”). Vi sono degli indicatori che possono segnalare anomalie rispetto ai parametri interni all’azienda, quali l’intensificarsi delle brevi assenze per malattia, il ripetersi di lievi infortuni dovuti a distrazione o stanchezza, lamentele da parte dei lavoratori, ferie non godute. In questa fase, detta di “valutazione preliminare”, si analizza anche il contesto lavorativo e organizzativo, ponendo attenzione a fattori quali i carichi e i ritmi di lavoro, la corrispondenza fra le mansioni assegnate e la professionalità dell’interessato, l’evoluzione e lo sviluppo della carriera, i conflitti interpersonali, l’efficacia delle comunicazioni, l’autonomia decisionale eccetera. Il livello di rischio è considerato non rilevante quando la sommatoria dei punteggi delle singole voci non supera il 25% del punteggio massimo attribuito alle stesse. Oltre tale limite e fino al 50% si rende necessario adottare azioni correttive e valutarne l’efficacia. Se permane il livello di rischio o se questo era già più alto occorre procedere con una valutazione approfondita che consideri anche il grado di percezione soggettiva dei lavoratori, tramite questionari, lavori di gruppo, riunioni, utile a identificare i fattori di rischio e le cause. Per le aziende fine a 5 dipendenti la commissione consultiva identifica nelle riunioni il miglior strumento di approfondimento. Oltre tale numero può essere utile utilizzare comunque lo strumento del questionario, seguito da riunioni, anche di singoli gruppi quando le dimensioni aziendali superino, per esempio, i 10 dipendenti. I risultati ottenuti, sia nella fase preliminare che in quella approfondita – se effettuata – devono essere oggetto di pianificazione delle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare per l’eliminazione o, perlomeno, la riduzione del rischio, nonché del successivo monitoraggio sull’efficacia delle stesse. Il medico competente (quando presente) è tenuto a partecipare attivamente, sia nell’individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori, sia nella vera e propria valutazione del rischio.
(Fonte il Sole 24 Ore)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 135/2011 è stata pubblicata la circolare n. 4/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, sulla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia (art. 25 della legge n. 183/2010 e art. 55-septies del D. Lgs n. 165/01, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/09). Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa, si legge nel documento, “si ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell’esigenza di garantire l’adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l’invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell’invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell’Inps”. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la fase transitoria terminerà decorsi tre mesi dal 14 giugno u.s.
(Fonte il Sole 24 Ore)