Detassazione 2011: sanatoria entro il mese di agosto

L’ultimo intervento sulla gestione operativa della detassazione dei salari incentivanti – la circolare congiunta Entrate-Lavoro n. 19 dello scorso 19 maggio – ha di fatto ristretto le maglie sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%.

L’ultimo intervento sulla gestione operativa della detassazione dei salari incentivanti – la circolare congiunta Entrate-Lavoro n. 19 dello scorso 19 maggio – ha di fatto ristretto le maglie sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%. Il punto nodale su cui si focalizza il citato provvedimento è quello di escludere la retroattività degli accordi collettivi nonché quello di richiedere il requisito della forma scritta. L’effetto di queste nuove regole porta i datori di lavoro a dover recuperare la differenza di IRPEF ed addizionali tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi da lavoro dipendente entro il 1° agosto 2011 (ovvero il 22 agosto in ipotesi di slittamento dei versamenti fiscali) per evitare l’applicazione delle sanzioni. Il primo adempimento sarà quello di evidenziare nuovamente in busta paga l’imponibile detassato nei mesi scorsi e, attraverso il riconteggio dell’imposta dovuta, recuperare gli importi degli stipendi. Il secondo passaggio, invece, sarà quello di calcolare gli interessi per il ritardato versamento: le somme da recuperare, riferite ai rispettivi codici tributo (ad esempio 1001 per l’IRPEF) dovranno infatti essere maggiorate della quota di interessi secondo il numero di giorni decorsi dalla violazione fino alla data di versamento delle differenze di imposta dovute.

(Fonte il Sole 24 Ore)

Agenzia delle Entrate: istituiti i codici per i controlli formali

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51/11, ha istituito i codici tributo per versare, tramite modello F24, le somme dovute all’Erario a seguito di controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73).

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51/11, ha istituito i codici tributo per versare, tramite modello F24, le somme dovute all’Erario a seguito di controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter del D.P.R. n.  600/73).

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Slittano il 730 e i pagamenti

È in fase di elaborazione la bozza di DPCM che dovrebbe differire i termini di versamento del saldo e degli acconti di Unico 2011 dal 16 giugno al 6 luglio senza maggiorazione e dal 7 luglio al 5 agosto con maggiorazione dello 0,40%.

È in fase di elaborazione la bozza di DPCM che dovrebbe differire i termini di versamento del saldo e degli acconti di Unico 2011 dal 16 giugno al 6 luglio senza maggiorazione e dal 7 luglio al 5 agosto con maggiorazione dello 0,40%. Dovrebbero essere previsti nuovi termini anche per la presentazione del 730 e una sospensione feriale dal 1° al 21 agosto degli adempimenti fiscali che potranno essere effettuati entro il 22 agosto senza maggiorazione.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

INPS: dal 1° giugno iscrizioni on line

Con la circolare n. 72/2011, l’INPS rende noto che dal 1° giugno 2011 la presentazione delle domande d’iscrizione alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995, dovrà avvenire esclusivamente on line.

Con la circolare n. 72/2011, l’INPS rende noto che dal 1° giugno 2011 la presentazione delle domande d’iscrizione alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995, dovrà avvenire esclusivamente on line. Sempre in materia di Gestione separata, con la circolare n. 71/2011 l’INPS ricorda che, in base all’articolo 39 del Collegato Lavoro (legge n. 183/2010), per i committenti che non hanno versato le ritenute previdenziali e assistenziali è attivato un procedimento che comporta l’obbligo della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, con l’intimazione ad adempiere al pagamento entro tre mesi. Trascorsi i tre mesi dalla contestazione, anche in caso di adempimento, resta fermo l’obbligo della denuncia di reato all’Autorità Giudiziaria.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2011

Ad aprile, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2010, è pari a 1,689595%.

Ad aprile, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2010, è pari a 1,689595%.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Certificati medici online

Le disposizioni emanate con la circolare n. 4/2011 dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero del Lavoro, oltre ad armonizzare le procedure tra il settore pubblico e quello privato, hanno fissato come data limite il prossimo 17 giugno, per il passaggio definitivo al sistema telematico (Sac) per l’invio dei certificati medici online.

Le disposizioni emanate con la circolare n. 4/2011 dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero del Lavoro, oltre ad armonizzare le procedure tra il settore pubblico e quello privato, hanno fissato come data limite il prossimo 17 giugno, per il passaggio definitivo al sistema telematico (Sac) per l’invio dei certificati medici online. Dal giorno successivo si darà così piena attuazione al percorso di digitalizzazione avviato dalla legge n. 311/2004 e completato dall’articolo 25 del collegato lavoro (legge n. 183/2010). Fino ad allora, i datori di lavoro privati potranno ancora richiedere ai propri dipendenti la consegna della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico, secondo le modalità attualmente vigenti, vale a dire nei due giorni successivi all’inizio dell’evento.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Lavoro: oneri contributivi ridotti anche alle misure in deroga

La legge n. 220/2010 ha prorogato l’incentivo erogato, in via temporanea, ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della Cigs.

La legge n. 220/2010 ha prorogato l’incentivo erogato, in via temporanea, ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della Cigs. Tali agevolazioni, pari alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore e in scadenza al 31 dicembre 2011, comportano notevoli risparmi sul piano degli oneri contributivi. Si aspetta ancora di conoscere invece quali saranno gli sgravi contributivi, con riferimento all’anno 2010, sui premi di risultato erogati dalle imprese in quanto la legge di stabilità 2011 ha rimandato la gestione degli “sconti” INPS ai meccanismi della legge n. 247/2007 che legano le misure effettive all’emanazione di un apposito decreto ministeriale a firma dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Lavoro notturno da comunicare

In occasione dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che regola “l’accesso al pensionamento anticipato di chi effettua lavori particolarmente usuranti” sono aumentati gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.

In occasione dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo che regola “l’accesso al pensionamento anticipato di chi effettua lavori particolarmente usuranti” sono aumentati gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro. In particolare, deve essere comunicata ogni anno alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e agli istituti previdenziali, l’occupazione notturna di lavoratori che, in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, svolgono la loro attività per almeno sei ore e per un minimo di 78 giorni lavorativi all’anno. La comunicazione – che deve avvenire in via telematica – riguarda anche coloro che per tutto l’anno prestano attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Ulteriore obbligo consiste nella comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro dell’inizio di attività che coinvolgono personale addetto alle linee di catena.

Nel caso di mancata comunicazione è prevista per il datore di lavoro una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, riducibile se pagata entro determinati termini.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Conto alla rovescia per il Mod. 730

I contribuenti che hanno deciso di avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico devono consegnare, entro il prossimo 2 maggio, il Mod. 730 già compilato e sottoscritto, unitamente alla busta chiusa contenente la scheda per la scelta dell’8 per mille e del 5 per mille.

I contribuenti che hanno deciso di avvalersi dell’assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico devono consegnare, entro il prossimo 2 maggio, il Mod. 730 già compilato e sottoscritto, unitamente alla busta chiusa contenente la scheda per la scelta dell’8 per mille e del 5 per mille. La dichiarazione in esame può altresì essere trasmessa per via telematica. In tale ultimo caso è, tuttavia, necessario che il sostituto d’imposta abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali, come chiarito di recente dall’agenzia delle Entrate.

Inoltre, tali contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale diretta prestata dal proprio sostituto d’imposta hanno l’obbligo di conservare i documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno fino al 31 dicembre 2015, termine entro il quale l’amministrazione fiscale potrebbe richiederli.

Per i contribuenti che hanno deciso, invece, di avvalersi dell’assistenza di un Caf o di un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale) la scadenza  per la consegna del modello e della busta è fissata al 31 maggio p.v.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

D.Lgs. n. 231/2001: la responsabilità amministrativa delle società a tutto campo

A dieci anni dall’emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità delle società per reati commessi dai dipendenti non ha perso la propria originaria forza propulsiva.

 

A dieci anni dall’emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità delle società per reati commessi dai dipendenti non ha perso la propria originaria forza propulsiva. Recependo quanto previsto dalla convenzione internazionale contro la corruzione, le sanzioni alle imprese che abbiano tratto vantaggio o avuto interesse alla commissione di un illecito da parte di un proprio dipendente hanno ribaltato uno degli assunti del nostro sistema giuridico secondo il quale un ente non poteva essere considerato autore di un reato. Inoltre, all’originaria lista dei reati, incentrata sulle violazioni alla correttezza delle relazioni tra società e pubblica amministrazione (dalla corruzione alla truffa ai danni dello Stato), si sono aggiunti i reati societari o finanziari, i delitti contro la personalità individuale, le violazioni in materia di diritto d’autore, i reati transanazionali, il riciclaggio, le violazioni delle più gravi norme a presidio della sicurezza del lavoro e, da pochi giorni, su proposta del Consiglio dei Ministri, i reati ambientali.

La magistratura risulta, inoltre, sempre più attenta e, in certa misura, creativa rispetto alla normativa in esame, soprattutto per quanto riguarda il perimetro dei soggetti interessati che è stato gradualmente esteso anche alle imprese individuali e alle onlus.

Infine, il Ministero della Giustizia è prossimo alla presentazione di un Disegno di Legge di modifica di alcune parti del D.Lgs. n. 231/2001, il cui punto centrale sarà il rafforzamento dei modelli organizzativi – che sempre più aziende sono chiamate ad adottare – attraverso un meccanismo di certificazione. Tale Disegno di Legge riconosce altresì, per la prima volta, specificità per i gruppi di imprese e per i rapporti tra capogruppo e controllata, e prevede norme agevolate per la costituzione degli organismi di vigilanza all’interno delle piccole imprese.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Trattamento di fine rapporto

A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2010 è pari a 1,192576.

A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2010 è pari a 1,192576.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Lavoro: pronta la bozza dell’intesa tra Stato e Regioni sul rifinanziamento degli ammortizzatori sociali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso ieri lo schema di accordo per la proroga di 24 mesi di diverse forme di sostegno del reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso ieri lo schema di accordo per la proroga di 24 mesi di diverse forme di sostegno del reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali in deroga. La bozza, che dovrebbe essere sottoscritta la settimana prossima in occasione della Conferenza Stato-Regioni, prevede che per gli ammortizzatori sociali in deroga, quest’anno e nel 2012, il Governo e le Regioni stanzino una dote complessiva pari a 2,6 miliardi di cui 1,6 a carico del Governo e il restante miliardo garantito dalle Regioni che, a tale scopo, utilizzeranno i fondi comunitari e i residui delle risorse impegnate ma non spese nel biennio 2009-2010.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

INPS: mobilità incompatibile con il lavoro full time

L’INPS, con circolare n. 67/2011, ha chiarito che l’indennità di mobilità è incompatibile solo con il a tempo pieno ed indeterminato.

L’INPS, con circolare n. 67/2011, ha chiarito che l’indennità di mobilità è incompatibile solo con il a tempo pieno ed indeterminato. La ripresa di un’attività di lavoro dipendente, a tempo parziale o determinato, consente invece la permanenza nelle liste di mobilità e la percezione della relativa indennità seppur in misura ridotta.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Accordi aziendali di secondo livello

I contratti collettivi aziendali hanno come funzione principale quella di fissare regole uniformi a cui il datore di lavoro e i lavoratori coinvolti si dovranno attenere, utilizzando però un meccanismo che consente di adattare norme di carattere generale a situazioni specifiche che rispondano alle reali necessità delle singole realtà.

I contratti collettivi aziendali hanno come funzione principale quella di fissare regole uniformi a cui il datore di lavoro e i lavoratori coinvolti si dovranno attenere, utilizzando però un meccanismo che consente di adattare norme di carattere generale a situazioni specifiche che rispondano alle reali necessità delle singole realtà. Alla contrattazione aziendale è poi affidato il compito di regolamentare le materie ad essa delegate dal contratto nazionale e dalla legge, che non abbiano già formato oggetto di accordo in altri livelli di contrattazione. Peraltro, al fine di stimolare la stipula di accordi, la legge e la contrattazione nazionale hanno previsto che particolari incentivi (fiscali e previdenziali) siano legati all’esistenza di una contrattazione collettiva decentrata e hanno introdotto elementi di garanzia retributiva erogati ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale.

 

(Fonte il Sole 24 Ore)

Agevolazioni: accordo quadro per la produttività

Nella giornata di ieri, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto, in attuazione della circolare n. 3 del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, il testo base delle linee guida per gli accordi sindacali di secondo livello

Nella giornata di ieri, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, hanno sottoscritto, in attuazione della circolare n. 3 del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, il testo base delle linee guida per gli accordi sindacali di secondo livello (territoriali o aziendali) ai quali è vincolata l’aliquota fiscale agevolata del 10% applicabile sulle quote di reddito legate ad aumenti di produttività. Sindacati e Confindustria hanno così definito uno schema di accordo quadro che servirà come riferimento per le singole intese sottoscritte a livello provinciale o territoriale che hanno tuttavia carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Dichiarazioni: 730 online

Il quadro operativo per il 730/2011 è pienamente delineato: dopo il provvedimento del 17 gennaio scorso, con il quale sono stati approvati i modelli per i sostituti d’imposta, per i Caf e per professionisti abilitati, è arrivata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 14 marzo per definire interamente questione.

Il quadro operativo per il 730/2011 è pienamente delineato: dopo il provvedimento del 17 gennaio scorso, con il quale sono stati approvati i modelli per i sostituti d’imposta, per i Caf e per professionisti abilitati, è arrivata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 14 marzo per definire interamente questione. Due le strade percorribili per i lavoratori: richiedere l’assistenza fiscale diretta del proprio datore di lavoro, ovvero richiedere assistenza a Caf e professionisti abilitati, in entrambi i casi le trasmissione delle dichiarazioni fiscale all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 30 giugno. Anche quest’anno i sostituti d’imposta devono provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate, via internet, la propria sede telematica o quella dell’intermediario delegato, presso la quale verranno messe a disposizione le risultanze del modello 730/4. La scadenza è fissata al prossimo 31 marzo, anche se si tratta, anche per quest’anno, di una facoltà e non di un obbligo: la circolare n. 14/2011 dispone, infatti, che coloro che non saranno inseriti nell’elenco telematico continueranno a ricevere da Caf e professionisti abilitati il modello 730-4 cartaceo.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Agenzia delle Entrate: invio del 730-4 dai sostituti

I datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino a domani, 31 marzo 2011, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica – propria o dell’intermediario – presso cui vogliono ricevere i dati contabili del modello 730-4 compilati dai loro dipendenti.

I datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino a domani, 31 marzo 2011, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica – propria o dell’intermediario – presso cui vogliono ricevere i dati contabili del modello 730-4 compilati dai loro dipendenti. Il sostituto d’imposta deve indicare il numero di telefono cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica, così da fornire un recapito per le comunicazioni veloci.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Lavoro: anche i dipendenti di studi professionali possono accedere alla mobilità

In risposta all’interpello n. 11/2010 sollevato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e da Confprofessioni, il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche i dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla mobilità prevista dalla Legge n. 223/1991 in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività.

In risposta all’interpello n. 11/2010 sollevato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e da Confprofessioni, il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche i dipendenti degli studi professionali hanno diritto alla mobilità prevista dalla Legge n. 223/1991 in caso di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività. L’apertura ministeriale si pone in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea secondo cui (causa C/32/02) occorre incentrarsi su una nozione in senso ampio di datore di lavoro, superando lo stretto perimetro di quella di imprenditore e intendendo qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo di un determinato mercato. Pertanto, la norma di cui all’art. 4 della suddetta legge, che indica come destinatari dell’iscrizione alle liste di mobilità i lavoratori licenziati per riduzione del personale, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti deve ritenersi estesa anche ai dipendenti di studi professionali i quali, oltre a poter essere iscritti nella lista, potrebbero aver diritto anche all’indennità di mobilità in deroga, se possono vantare un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Dichiarazioni: il lavoratore può consegnare in mod. 730 anche via internet

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/E/2011 sull’assistenza fiscale, ha precisato che i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale diretta possono consegnare anche in formato elettronico al proprio sostituto d’imposta, entro il 30 aprile, il mod. 730 già compilato e sottoscritto.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 14/E/2011 sull’assistenza fiscale, ha precisato che i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale diretta possono consegnare anche in formato elettronico al proprio sostituto d’imposta, entro il 30 aprile, il mod. 730 già compilato e sottoscritto. Ciò, purché il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali, ferma tuttavia restando la consegna cartacea della busta chiusa contenente la scelta della destinazione dell’8 e 5 per mille (mod. 730-1). Inoltre, con lo stesso procedimento i sostituti possono consegnare ai dipendenti, entro il 31 maggio, la copia della dichiarazione elaborata ed il prospetto di liquidazione (mod. 730-3). In questo caso, oltre a essere in possesso dei codici personali, i sostituti devono essere avvisati della disponibilità della dichiarazione elaborata sul sito dedicato, devono poter stampare il modello e ricevere apposita informazione circa la necessità di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: nuovi importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito per l’anno 2011

L’INPS, con circolare n. 56/2011, ha comunicato i nuovi importi, a valere dal 2011, de:

L’INPS, con circolare n. 56/2011, ha comunicato i nuovi importi, a valere dal 2011, de: (i) l’assegno di maternità concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS alle donne che non fruiscono di altre indennità di questo tipo e che abbiano risorse economiche non superiori al valore dell’Indicatore della Situazione Economica (Euro 32.967,39), pari a massimi Euro 1.581,25 (ossia Euro 316,25 per cinque mensilità); (ii) l’assegno per il nucleo familiare che i municipi possono riconoscere alle famiglie con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni e con risorse economiche non superiori al valore dell’Indicatore della Situazione Economica (Euro 23.736,50), pari a Euro 131,87.

I suddetti adeguamenti economici derivano dall’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che per l’anno 2011 è risultato pari allo 1,6% (Dipartimento delle politiche per la famiglia, comunicato pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28 febbraio2011).

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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