INPS: per i lavoratori in mobilità bonus su tutti i contratti a tempo

L’INPS, con messaggio n. 32661/2010, ha precisato che l’assunzione a tempo determinato, anche superiore a un anno, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, effettuata per una delle causali previste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001,

L’INPS, con messaggio n. 32661/2010, ha precisato che l’assunzione a tempo determinato, anche superiore a un anno, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, effettuata per una delle causali previste dall’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, consente l’accesso alle agevolazioni contributive previste dalla L. n. 223/1991. Detta facilitazione contributiva non potrà, tuttavia, eccedere il periodo massimo di 12 mesi.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: circolare riepilogativa delle regole dei controlli di fine anno

L’INPS, con circolare n. 162/2010, ha fornito le indicazioni che potranno essere seguite dai datori di lavoro nelle denunce riferite a dicembre 2010 ovvero gennaio e febbraio 2011.

L’INPS, con circolare n. 162/2010, ha fornito le indicazioni che potranno essere seguite dai datori di lavoro nelle denunce riferite a dicembre 2010 ovvero gennaio e febbraio 2011. Tra gli aspetti di maggiore interesse, un posto di rilievo è occupato dalle variabili retributive. Invero, qualora nel corso del mese intervengano elementi ovvero eventi che comportino modifiche nella retribuzione imponibile (quale, ad esempio, il compenso per lavoro straordinario), è consentito ai datori di lavoro di tenere conto di queste variazioni in occasione degli adempimenti e del versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato da tali fattori, ferma restando la necessità di attribuire i contributi al periodo nel quale sono stati maturati (cd. “principio di competenza”).

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Prelievo fiscale sui TFR eccedenti 1,5 milioni di euro

Con il D.M. 29 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300, è stato regolamentato – in attuazione dell’art. 1, comma 222, della legge n. 296/2006 – il contributo di solidarietà del 15% sui maxi trattamenti di fine rapporto.

Con il D.M. 29 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300, è stato regolamentato – in attuazione dell’art. 1, comma 222, della legge n. 296/2006 – il contributo di solidarietà del 15% sui maxi trattamenti di fine rapporto. I TFR erogati nel periodo 2007-2009, di importo superiore agli 1,5 milioni di euro, saranno pertanto assoggettati al predetto contributo per il versamento del quale sarà possibile rateizzare il debito in 18 rate mensili.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Dichiarazioni: modello CUD e 730 al debutto

Sono stati pubblicati i modelli definitivi per CUD e 730. In particolare, la certificazione che i datori di lavoro dovranno rilasciare ai lavoratori entro il prossimo 28 febbraio 2011 accoglie importanti novità.

Sono stati pubblicati i modelli definitivi per CUD e 730. In particolare, la certificazione che i datori di lavoro dovranno rilasciare ai lavoratori entro il prossimo 28 febbraio 2011 accoglie importanti novità. Completamente rivisto lo spazio dedicato alle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro. Considerato che il CUD costituisce condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza delle finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma, nella sezione dedicata alle annotazioni (BX e BY) è contenuta l’attestazione esplicita del datore di lavoro in tal senso, come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 130/E/2010. Altra novità è costituita dall’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock option che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni. Sempre nelle annotazioni occorre certificare ai lavoratori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 gli importi sospesi per i quali c’è stata ripresa della tassazione, ma che non sono stati versati dal sostituto.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Lavoro accessorio e lavoro subordinato a tempo pieno

Con l’interpello 46/10 il Ministero del Lavoro ha esteso il campo di applicazione delle prestazioni di natura occasionale e accessoria, chiarendo che è possibile l’utilizzo dei voucher anche da parte dei prestatori che siano già titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.

Con l’interpello 46/10 il Ministero del Lavoro ha esteso il campo di applicazione delle prestazioni di natura occasionale e accessoria, chiarendo che è possibile l’utilizzo dei voucher anche da parte dei prestatori che siano già titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno. Le uniche preclusioni sono quelle concernenti l’utilizzo dei voucher da parte del committente già titolare di rapporto di lavoro part-time con il prestatore ovvero il rispetto delle norme in materia di compatibilità, se la prestazione è richiesta a un lavoratore del pubblico impiego.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Detassazione degli straordinari e delle somme incentivanti: limiti di reddito più contenuti per il 2010

Dalla lettura combinata delle varie norme in materia di detassazione degli straordinari e delle somme incentivanti, emerge che la verifica del reddito posseduto dal dipendente nel 2009, ai fini del riconoscimento della detassazione

Dalla lettura combinata delle varie norme in materia di detassazione degli straordinari e delle somme incentivanti, emerge che la verifica del reddito posseduto dal dipendente nel 2009, ai fini del riconoscimento della detassazione stessa per l’anno 2010, deve essere eseguita sommando all’imponibile fiscale contenuto nella casella 1 del modello CUD anche gli importi detassati nel corso del 2008, ossia al massimo 3.000 Euro.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di novembre 2010

A Novembre, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2009, è pari a 2,534794%.

A Novembre, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), accantonate al 31 dicembre 2009, è pari a 2,534794%.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Detassazione degli straordinari: il datore di lavoro giustifica nel Cud le somme

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 130/E diffusa ieri, ha precisato che se il datore di lavoro attesta nel Cud il requisito della rilevanza produttiva o l’efficienza organizzativa delle somme corrisposte (straordinario, notturno o turni), il regime fiscale di detassazione del 10% non può essere messo in discussione dagli organi ispettivi.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 130/E diffusa ieri, ha precisato che se il datore di lavoro attesta nel Cud il requisito della rilevanza produttiva o l’efficienza organizzativa delle somme corrisposte (straordinario, notturno o turni), il regime fiscale di detassazione del 10% non può essere messo in discussione dagli organi ispettivi. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcuna prova documentale aggiuntiva. A questo punto diventa indispensabile il rilascio del Cud al lavoratore che dovrà avvenire, in ogni caso, anche per i rapporti di lavoro cessati nel corso del 2008, 2009 (oltre che al 2010).

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Al via il test sullo stress da lavoro

A partire dal 1 gennaio 2010 tutte le imprese di ogni dimensione – pubbliche e private – dovranno effettuare, ai sensi del d.lgs. n. 81/08, la valutazione di tutti i rischi aziendali, tra cui anche quello relativo allo stress lavoro correlato.

A partire dal 1 gennaio 2010 tutte le imprese di ogni dimensione – pubbliche e private – dovranno effettuare, ai sensi del d.lgs. n. 81/08, la valutazione di tutti i rischi aziendali, tra cui anche quello relativo allo stress lavoro correlato. La valutazione avviene in due fasi: la prima obbligatoria, consistente in una indagine su dati statistici, eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro; la seconda eventuale, caratterizzata dall’adozione di misure correttive per il caso in cui dovessero emergere importanti elementi di stress.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: la gestione separata rinuncia ai professionisti iscritti a una Cassa

L’INPS, con messaggio n. 31002/2010, ha ricordato come l’Ente medesimo abbia iscritto d’ufficio alla Gestione separata, con decorrenza 1° gennaio 2005, le persone che abbiano dichiarato redditi nel quadro RE del modello Unico PF anno 2006 e che non risulta abbiano versato contributi alla Gestione stessa.

L’INPS, con messaggio n. 31002/2010, ha ricordato come l’Ente medesimo abbia iscritto d’ufficio alla Gestione separata, con decorrenza 1° gennaio 2005, le persone che abbiano dichiarato redditi nel quadro RE del modello Unico PF anno 2006 e che non risulta abbiano versato contributi alla Gestione stessa. Detta iscrizione è avvenuta nell’ambito dell’operazione di verifica delle posizioni contributive, denominata PoseidOne, iniziata nel 2009. Da tale gruppo, l’INPS ha tuttavia escluso chi abbia dichiarato redditi derivanti da attività libero-professionali per le quali sussiste obbligo di versamento contributivo a una Cassa professionale.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Proroga della Cassa Integrazioni Guadagni in Deroga per il 2011

La cassa integrazione in deroga, dalla sua introduzione con il decreto “anticrisi” (D.L. n.185/08, convertito in legge n. 2/09) è stato l’unico strumento percorribile da parte delle imprese normalmente escluse dal campo di applicazione a della Cig, a causa della tipologia di contratto di lavoro, del l’appartenenza settoriale del l’azienda o della dimensione aziendale.

La cassa integrazione in deroga, dalla sua introduzione con il decreto "anticrisi" (D.L. n.185/08, convertito in legge n. 2/09) è stato l’unico strumento percorribile da parte delle imprese normalmente escluse dal campo di applicazione a della Cig, a causa della tipologia di contratto di lavoro, del l’appartenenza settoriale del l’azienda o della dimensione aziendale. La manovra economica 2011, approvata la scorsa settimana, stabilisce la proroga di questo ammortizzatore anche per il 2011: sulla base di specifici accordi governativi il ministro del Lavoro può infatti concedere trattamenti di Cig in deroga, per un periodo massimo di 12 mesi. Questo in attesa di una riforma complessiva dell’istituto, cui ha dato di recente impulso il Collegato Lavoro delegandone al governo l’attuazione nei prossimi 24 mesi.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Nel terziario, lavoro occasionale senza limiti

Il Ministero del Lavoro, con interpello 42/10, ha chiarito che le aziende che operano nei settori terziario, distribuzione e servizi possono ricorrere al lavoro accessorio, a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori,

Il Ministero del Lavoro, con interpello 42/10, ha chiarito che le aziende che operano nei settori terziario, distribuzione e servizi possono ricorrere al lavoro accessorio, a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei lavoratori, sempre che gli stessi svolgano una delle attività fissate dalla norma (lavori domestici, giardinaggio, pulizia e manutenzione, attività svolte nell’ambito delle manifestazioni sportive…). L’applicabilità del lavoro accessorio nel terziario era già stata riconosciuta dalla circolare INPS 104/08.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: in caso di mancato anticipo di indennità scatta la diffida

L’INPS, con il messaggio n. 28997/2010, ricorda che, in caso di accertamento, se un’impresa attiva si è espressamente rifiutata di anticipare le indennità di malattia, maternità, permessi e congedo straordinario provvederà a diffidare formalmente (a mezzo raccomandata A/Rc on posta elettronica certificata) il datore di lavoro ad anticipare la prestazione dovuta, dandone contestualmente comunicazione formale all’Istituto, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del sollecito.

L’INPS, con il messaggio n. 28997/2010, ricorda che, in caso di accertamento, se un’impresa attiva si è espressamente rifiutata di anticipare le indennità di malattia, maternità, permessi e congedo straordinario provvederà a diffidare formalmente (a mezzo raccomandata A/Rc on posta elettronica certificata) il datore di lavoro ad anticipare la prestazione dovuta, dandone contestualmente comunicazione formale all’Istituto, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del sollecito. Scaduto invano il termine, sarà la stessa INPS a pagare con la “massima tempestività”.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Dichiarazioni: posticipato il 770 mensile

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, nel dichiarare l’inadeguatezza dei modelli ad oggi predisposti, ha ipotizzato una proroga dell’adempimento relativo al modello 770 mensile.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, nel dichiarare l’inadeguatezza dei modelli ad oggi predisposti, ha ipotizzato una proroga dell’adempimento relativo al modello 770 mensile. La sperimentazione – che sarebbe dovuta partire nel mese di gennaio 2011 – potrebbe slittare al 2012. Il rinvio sarà contenuto nel D.L. mille proroghe.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Modello 770 mensile

L’Agenzia delle Entrate ha proposto il nuovo modello di dichiarazione per il 770 mensile che, secondo il calendario ufficiale, dovrebbe debuttare a gennaio.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto il nuovo modello di dichiarazione per il 770 mensile che, secondo il calendario ufficiale, dovrebbe debuttare a gennaio. I consulenti e gli altri operatori interessati si sono detti ancora insoddisfatti dalla modulistica presentata dall’Ufficio finanziario, proponendo, affinché si verifichi una reale semplificazione, che la procedura sia più simile alla comunicazione dei dati contributivi e retributivi della procedura Uniemens.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: la ricongiunzione dei contributi solo a pagamento

L’INPS, con circolare n. 142 del 5 novembre 2010, ha fornito le nuove istruzioni per ottenere la ricongiunzione dei contributi precisando, in particolare, che a partire dal 1° luglio 2010 detta operazione non è più gratuita.

L’INPS, con circolare n. 142 del 5 novembre 2010, ha fornito le nuove istruzioni per ottenere la ricongiunzione dei contributi precisando, in particolare, che a partire dal 1° luglio 2010 detta operazione non è più gratuita.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INPS: è lo Stato di ultima occupazione a pagare l’indennità

L’INPS, con il messaggio n.28706/2010, ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento 883/04/CE lo Stato di ultima occupazione continua a pagare l’indennità di disoccupazione al lavoratore che si reca in un altro stato membro in cerca di lavoro.

L’INPS, con il messaggio n.28706/2010, ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento 883/04/CE lo Stato di ultima occupazione continua a pagare l’indennità di disoccupazione al lavoratore che si reca in un altro stato membro in cerca di lavoro. Il mantenimento del diritto alla prestazione non comporta più il pagamento per conto dello Stato in cui il diritto è maturato, come previsto dalla disciplina previgente.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Definito il coefficiente di rivalutazione del TFR di ottobre 2010

Ad ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 2,354566.

Ad ottobre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 2,354566.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

Legge di stabilità: confermata per il 2011 la Cig con formazione aziendale

Il maxiemendamento alla legge di stabilità (in corso di approvazione alla Camera) prevede, tra le altre novità, l’estensione a tutto il 2011 della possibilità, da parte dell’impresa, di utilizzare i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (Cigo e Cigs), in progetti di riqualificazione professionale o formazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento.

Il maxiemendamento alla legge di stabilità (in corso di approvazione alla Camera) prevede, tra le altre novità, l’estensione a tutto il 2011 della possibilità, da parte dell’impresa, di utilizzare i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (Cigo e Cigs), in progetti di riqualificazione professionale o formazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento. Pertanto, anche per il prossimo anno i lavoratori potranno essere coinvolti in progetti di formazione in azienda. Il datore di lavoro provvederà ad erogare la differenza tra il sussidio dello stato e la retribuzione del lavoratore.

In aggiunta a quanto sopra, per l’anno 2011, il medesimo testo prevede altresì:

       la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità, purché vi siano accordi governativi e la durata non sia superiore a 12 mesi; in tale ipotesi è confermata la riduzione progressiva dei trattamenti (del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive);

       la conferma dell’autorizzazione all’INPS in materia di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga;

       la previsione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in favore di dipendenti di imprese commerciali con più di 50 dipendenti;

       la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti, licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;

       la proroga dell’incremento dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi, pari all’80% piuttosto che al 60%;

       la conferma della durata massima dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga, pari a 24 mesi.

 

(Fonte Il Sole 24 Ore)

INAIL: chiarimenti sulle prestazioni occasionali accessorie

L’INAIL, con nota n. 6464/2010, in materia di prestazioni occasionali accessorie, precisa che il valore di un buono lavoro (voucher) non va necessariamente riferito ad un’ora di prestazione.

L’INAIL, con nota n. 6464/2010, in materia di prestazioni occasionali accessorie, precisa che il valore di un buono lavoro (voucher) non va necessariamente riferito ad un’ora di prestazione. Ciò, poiché manca un riferimento normativo specifico che riconduca il buono lavoro ad una retribuzione minima oraria. Pertanto, la determinazione del compenso è lasciata all’autonomia di committente e prestatore, che saranno liberi di contrattare il compenso rapportandolo sia all’unità temporale sia al raggiungimento di un risultato. L’Istituto precisa altresì che la comunicazione di attivazione del rapporto va effettuata una sola volta anche se lo stesso si svolge con ciclicità settimanale, mensile o annuale e anche se all’interno del periodo esistono giornate non interessate all’attività. Pertanto, viene esclusa la necessità di effettuare una comunicazione per ogni episodio lavorativo e il committente dovrà procedere con le opportune variazioni solo se cambia il periodo comunicato in precedenza.

(Fonte Il Sole 24 Ore)

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