L’INAIL, con nota n. 7918/2010, fa il punto sulle novità introdotte dal cd. “Collegato Lavoro” e, in particolare, sottolinea che una denuncia telematica Emens evita al datore di lavoro la maxisanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 12.000 per ogni lavoratore irregolare (oltre a Euro 150 per ciascuna giornata). Ciò, in quanto le sanzioni non si applicano se dagli adempimenti di carattere contributivo assolti in precedenza emerge comunque la volontà del datore di non occultare il rapporto, anche in caso di non corrispondenza tra mansioni e qualifica del lavoratore. Rischiano, pertanto, di rimanere esclusi da tale opportunità tutti i rapporti per i quali non è previsto un adempimento contributivo, come il lavoro occasionale o i tirocini formativi.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS ha pubblicato, in allegato alla circolare n. 132/2010, i formulari comunitari U1 e U2 (di competenza dell’INPS) nonché il modulo U3 (di competenza del Centro per l’Impiego) per le prestazioni di disoccupazione. Ciò in quanto dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia si prestazioni di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
A settembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 2,063881.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Due sono i momenti possibili di recupero dell’imposta versata sulle somme percepite dai lavoratori nel triennio 2008/2010 per lavoro notturno e straordinario. Il primo in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, mentre per il credito maturato negli anni 2008 e 2009 in occasione dell’assistenza fiscale per l’anno in corso, ossia a luglio 2011. La circolare congiunta n. 47/2010 (Ministero del Lavoro e Agenzia delle Entrate) chiarisce, con effetto retroattivo, quali somme possono beneficiare della detassazione. La posizione è di estrema apertura, infatti, beneficiano dell’agevolazione fiscale le somme erogate: 1. per lavoro straordinario. La circolare spiega che la Risoluzione n. 83/2010 non ha inteso ricondurre nell’ambito dell’agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale, ma solo quello riferibile a parametri di produttività; 2. per lavoro notturno. L’intera retribuzione corrisposta a tale titolo potrà essere detassata; 3. a titolo di indennità o maggiorazione di turno poiché tale modello organizzativo costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il Ministero del Lavoro, con la risposta n. 33/2010, ha precisato che i dipendenti di aziende comunitarie che lavorano in Italia in distacco devono ricevere un trattamento economico e normativo allineato alle condizioni previste per i lavoratori italiani. Il livello minimo retributivo di riferimento è costituito dal reddito di lavoro dipendente individuato secondo le norme italiane. Al contrario, la retribuzione imponibile previdenziale su cui si calcolano i contributi è quella determinata sulla base della legislazione del paese straniero in cui è ubicata l’impresa inviante.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 195/E del 12 ottobre 2010, ha chiarito che il bonus dipendenti – introdotto dalla legge n. 244/2007 – spetta anche in caso di dimissioni del dipendente a patto che il datore di lavoro mantenga, come media annuale, l’incremento occupazionale richiesto per legge (tre anni, ovvero due per le Pmi).
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 25602/10, ha chiarito che l’esenzione contributiva applicabile ai piani azionari riguarda anche quelli che prevedono l’attribuzione di azioni “limitate” o di diritti alla futura assegnazione di azioni. L’Istituto spiega che la normativa di riferimento – rappresentata dall’art. 82 comma 24-bis del D.L. 112/2008 – prevede la non imponibilità contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio, dopo il 25 giugno 2008, di piani di stock option e precisa che in assenza di una definizione legale di stock option il regime di esenzione possa trovare applicazione non soltanto ai piani che prevedono l’attribuzione di diritti di opzione ma anche a quelli che prevedono, nel rispetto delle condizioni previste dai piani stessi, un’assegnazione di azioni anche a titolo gratuito. Restano, infine, esclusi i piani di incentivazione con corresponsione in denaro del valore delle azioni.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 130/10, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e 2010. In particolare, è stato precisato che per le prestazioni di lavoro accessorio di tipo occasionale rese nel 2009 e nel 2010 da percettori di integrazioni salariali entro il limite di 3mila Euro netti, la quota IVS compresa nel valore del “buono” non è accreditata nella gestione separata del lavoratore autonomo a favore dei beneficiari, ma è destinata alla gestione che sostiene l’onere dell’accredito figurativo per le prestazioni integrative o di sostegno del reddito.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 48/2010, ha fornito importanti ed attesi chiarimenti sul recupero delle maggiori imposte versate sulle somme percepite dai lavoratori per lavoro straordinario e notturno. L’Ufficio Finanziario preannuncia una modifica dei modelli dichiarativi del prossimo anno affinché in essi possano essere recuperati i crediti riferiti al 2008 e 2009. Inoltre, il datore di lavoro, anziché stampare in carta libera una dichiarazione, potrà attendere la compilazione del CUD 2011 e certificare in tale sede il ricalcolo delle imposte.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 19684 del 28 luglio u.s., ha pubblicizzato l’istituzione dell’applicazione web “piano di rientro”, ossia un nuovo strumento, attualmente in fase di sperimentazione, per le aziende con dipendenti affinché le medesime ottengano una dilazione breve dei debiti INPS riferiti agli importi dei contribuenti mensili non versati entro la canonica scadenza del 16 del mese successivo rispetto a quello di riferimento. Attraverso la sezione dei servizi telematici dell’Istituto le aziende potranno richiedere la rateizzazione di questi importi per un totale di quattro denunce mensili, con possibilità di utilizzo dell’opzione per un massimo di due volte nell’anno solare. Con l’applicativo web potranno essere richieste non più di sei rate, il cui pagamento dovrà concludersi entro l’anno di competenza; inoltre, l’importo di ciascuna rata non potrà risultare di ammontare inferiore ad Euro 100,00. Infine, il mancato rispetto delle scadenze comporterà la revoca del piano di rientro e la cessione del debito all’esattoria
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Le informazioni presenti nelle banche dati dell’INPS consentiranno di identificare l’azienda presso cui il lavoratore malato presta la sua attività. Lo ha fatto sapere l’INPS nella recente circolare 119/10. Quando il medico emette il certificato telematico, sul documento non è presente il riferimento (numero di matricola) con cui l’INPS riconosce (al proprio interno) l’azienda ma vi sono solo i dati identificativi del lavoratore.
La normativa vigente prevede che la certificazione telematica sia sempre messa a disposizione del datore di lavoro (e anche dello stesso lavoratore) sul sito dell’INPS; alle sole aziende che ne fanno richiesta (comunicando il proprio indirizzo Pec), l’Istituto deve provvedere anche alla trasmissione telematica dei certificati. Risalire al datore di lavoro per il tramite dei dati contenuti nel certificato costituisce, quindi, un passaggio determinante dell’intero flusso, soprattutto se si considera che l’articolo 4 del DM 26 febbraio 2010 prevede che il lavoratore non invii più il certificato (entro 2 giorni dal rilascio) al datore di lavoro che ha richiesto all’INPS la trasmissione in via telematica dell’attestazione di malattia. È probabile, dunque, che l’azienda – dopo aver inoltrato all’INPS la richiesta di invio diretto dei certificati online – esoneri i dipendenti dalla consegna della certificazione (tranne i casi dei lavoratori che ricevono dal medico un certificato “bianco”, cioè fuori dal sistema convenzionato).
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Le recenti riforme previdenziali, da ultimo quella introdotta dal D.L. n. 78/2010, hanno apportato stringenti modifiche alle regole per ottenere la pensione e forti contrazioni della misura del trattamento stesso. L’insufficienza del sistema pensionistico ha indotto l’adozione di politiche per lo sviluppo del c.d. “secondo pilastro”, vale a dire la previdenza complementare, finanziata con l’intero ammontare del trattamento di fine rapporto dei lavoratori iscritti. Occorre, tuttavia, ricordare che il legislatore ha previsto una serie di prestazioni a carico dei fondi pensione per supportare il lavoratore in situazione di difficoltà economica (acquisto prima casa per sé e per i figli, spese mediche, ulteriori esigenze non specificate nel limite del 30%). Infatti, in analogia con quanto avviene per il TFR è stabilito che, al verificarsi di determinate condizioni, il fondo anticipi ai lavoratori una parte del montante accumulato, che successivamente può anche essere reintegrato per non pregiudicare totalmente la sua funzione principale. Inoltre, prima di andare in pensione, è possibile riscattare la propria posizione in determinate situazioni quali, ad esempio, la cessazione dell’attività lavorativa con inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi, oppure se il datore di lavoro ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni o alla mobilità.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Ad agosto il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 2,159794.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83/E/10 in merito alla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 10% su tutte le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro notturno, nonché sugli straordinari “correlati ad incrementi di produttività aziendale”, conferma la possibilità di applicare, per gli anni dal 2008 al 2010, l’imposta sostitutiva del 10% su tutte le somme corrisposte per lavoro notturno, sia a titolo di retribuzione oraria che di maggiorazione, indipendentemente dalla modalità occasionale o ordinaria con cui la prestazione è resa in orario notturno (lavoratori turnisti e non). Per il 2008 e il 2009 le aziende, su specifica istanza del lavoratore, sono tenute a rilasciare allo stesso una certificazione nella quale dichiarare le eventuali somme corrisposte che, sebbene potenzialmente detassabili, non hanno subito l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, bensì la tassazione ordinaria. Con tale certificazione i dipendenti potranno recuperare le maggiori imposte versate.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’Inps, con circolare n. 119/10, fornisce indicazioni in merito alle modalità di invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dal datore di lavoro delle attestazioni di malattia, quale ulteriore modalità prevista dal DM del 26 febbraio 2010. A seguito delle recenti modifiche normative, i lavoratori malati che hanno diritto all’indennità economica a carico dell’Inps non sono più tenuti a trasmettere all’Istituto il certificato di malattia, eccetto i casi di impossibilità di invio telematico, mentre permane per i dipendenti l’obbligo di recapitare o di trasmettere (tramite raccomandata con avviso di ricevimento) al datore di lavoro il certificato di malattia in forma cartacea consegnatogli dal medico, entro due giorni dal rilascio. Tale onere può, tuttavia, venir meno laddove i datori di lavoro si avvalgano del nuovo servizio messo loro a disposizione dall’Inps: l’invio degli attestati di malattia a una casella di Pec precedentemente indicata.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con il messaggio n. 21801/2010, ha fornito le istruzioni operative per la procedura di richiesta del trattamento di CIG nei territori dell’Abruzzo. Ciò poiché che il decreto interministeriale n. 53256/2010 ha assegnato alla Regione Abruzzo 60 milioni di Euro per finanziare i trattamenti di sostegno al reddito.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INAIL, con la nota n. 6275/2010, ha fornito precisazioni sulle novità in tema di malattie professionali, evidenziando le differenze rispetto agli elenchi fino ad oggi in uso.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
La Risoluzione n. 83/2010 dell’Agenzia delle Entrate, stabilisce che la retribuzione per il lavoro notturno deve essere detassata (ex art. 2, D.L. n. 93/2008) nell’intera misura: ossia tanto nella sua quota ordinaria, quanto per le maggiorazioni contrattualmente dovute. Al riguardo non ci sono deroghe, pertanto, il beneficio spetta a tutti i lavoratori indipendentemente dalla qualifica e dalla frequenza con cui lavorano di notte. L’ulteriore novità è che i lavoratori possono recuperare il beneficio anche con effetto retroattivo, con decorrenza luglio 2008. A tal fine è necessario presentare le dichiarazioni integrative per gli anni interessati oppure la richiesta di rimborso alla sede dell’Agenzia delle Entrate competente.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Sui bonus e le stock option attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, che «eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione», si applica un’aliquota addizionale del 10%. La nuova imposta è in vigore dal 31 maggio 2010, ai sensi dell’art. 33 D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. L’addizionale deve essere trattenuta dal sostituto d’imposta al momento dell’erogazione del bonus o della stock option. L’accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso sono disciplinati dalla ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il datore di lavoro che invia un dipendente a lavorare in un altro stato comunitario gli può assicurare il mantenimento del regime sociale di sicurezza che vige nello stato in cui opera abitualmente l’impresa che lo occupa. Ciò, a condizione che i) l’attività lavorativa nello stato di destinazione è svolta per conto del datore di lavoro da cui normalmente dipende; ii) la durata prevedibile di tale attività è inferiore a 24 mesi; iii) la persona non viene inviata in sostituzione di un lavoratore che è giunto al termine del periodo massimo di 24 mesi.
(Fonte Il Sole 24 Ore)