L’INPS, con messaggio n. 18610/10, ha illustrato il cd. tutoraggio delle grandi aziende, ossia l’attività di verifica amministrativa attuato mediante una procedura informatica e telematica che consente l’accesso ai principali dati aziendali. Le imprese sottoposte a tale osservazione saranno quelle con almeno 300mila euro di contribuzione media lorda mensile (sulla base dei DM10 presentati nell’anno 2009). La situazione contributiva aziendale verrà controllata mediante l’accesso sia al “cassetto previdenziale aziendale” sia agli archivi contabili e delle note di rettifica. Inoltre, verranno verificate le richieste di prestazioni a sostegno del reddito e le tipologie dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori. Infine, terminata l’analisi della situazione aziendale e in ipotesi di incongruenze contributive, potrà essere richiesta una convocazione dell’azienda per la presentazione di specifica documentazione, nonché potranno essere attivate procedure di recupero coattivo ovvero segnalazioni agli ispettori di vigilanza.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 20810/10, ha previsto che le direzioni regionali e provinciali del lavoro debbano trasmettere al direttore regionale dell’Istituto previdenziale competente per territorio gli accordi che i datori di lavoro hanno concluso con le parti sociali per coinvolgere i lavoratori beneficiari di trattamenti al sostegno del reddito in progetti di formazione e riqualificazione professionale in azienda (previsti dal D.L. n. 78/09, convertito in L. n. 102/09), nonché l’elenco delle persone che ricorreranno a tali progetti. Ciò affinché l’INPS possa monitorare la spesa ogni tre mesi ed aggiornare, al riguardo, il Ministero del Lavoro. Nel medesimo messaggio l’INPS precisa altresì che al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione sono riconosciute:
· a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante (al lordo del prelievo contributivo) e la retribuzione lorda originaria;
· a titolo contributivo, mediante accreditamento dell’INPS, la contribuzione figurativa corrispondente ai valori retributivi previsti dalla normativa per il tipo di sostegno al reddito cui è titolare il lavoratore.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 20286/10, ha chiarito, in materia di distacco all’estero dei lavoratori, che all’atto del rilascio del formulario A1 (ossia del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato), le sedi dell’Istituto previdenziale devono comunicare all’istituzione competente dello Stato di destinazione del lavoratore le informazioni sulla legislazione che si applica nel Paese di origine.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con la determinazione n. 106/2010 del proprio commissario straordinario, ha chiarito che all’atto della domanda di rateazione del debito contributivo non è più dovuto il versamento di 1/12 del debito e nella rateazione stessa può essere inclusa la quota di contribuzione trattenuta ai dipendenti ma non versata all’Istituto dal datore di lavoro. Se, invece, è già stata emessa la cartella esattoriale la rateazione non dovrà essere richiesta all’INPS ma direttamente all’agente della riscossione competente.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
A luglio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 1,869109.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 107 pubblicata il 5 agosto 2010, ha precisato che lo svolgimento di un’attività lavorativa, autonoma o subordinata, durante il periodo di cassa integrazione non comporta necessariamente la perdita dell’integrazione. L’incompatibilità fra l’erogazione dell’indennità e la percezione di un reddito non è, pertanto, assoluta ma va considerata a seconda delle situazione che, nell’attuale complessità dei rapporti di lavoro, possono verificarsi. Non è possibile, ad esempio, continuare a fruire dell’integrazione salariale se il lavoratore passa ad un nuovo rapporto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato. Se il rapporto originario cessa, invece, si possono verificare casi di cumulabilità, sia parziale che totale. È del tutto compatibile con l’integrazione salariale la prestazione di lavoro accessorio di tipo occasionale retribuita con i voucher (entro i 3mila euro annui) nonché il lavoro part-time a condizione che le prestazioni rese si collochino in un arco temporale che sarebbe stato compatibile anche con il rapporto di lavoro sospeso, ovvero nel rispetto dell’orario massimo settimanale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
A più di un anno dall’emanazione dei provvedimenti anticrisi del D.L n. 78/2009 (legge n. 102/2009) sono state definite le regole per dare piena attuazione alle disposizioni finalizzate alla conservazione del posto di lavoro. A diramare i chiarimenti sono stati l’INPS , con messaggio n. 20810/2010, per quanto riguarda gli aspetti contributivi e l’INAIL, con la nota del 2 luglio scorso, in merito al calcolo del premio assicurativo. Il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 18 dicembre 2009 ha previsto che i lavoratori percettori di trattamenti a sostegno del reddito con conservazione del posto di lavoro (Cig, Cigs, Cig in deroga, contratti di solidarietà) possono essere impiegati dall’imprenditore in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Da ciò deriva un duplice vantaggio: l’azienda ha l’opportunità di utilizzare i periodi di “fermo lavorativo” coinvolgendo i dipendenti interessati in attività formative; al lavoratore spetta un bonus, a carico del datore di lavoro, che copre la differenza tra l’integrazione salariale e lo stipendio che sarebbe spettato in caso di normale attività produttiva. Il requisito per poter accedere ai predetti benefici è la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
La Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) è intervenuta ad uniformare le procedure relative non solo alla modulistica e alle comunicazioni ma anche all’iscrizione e al versamento della relativa contribuzione alla previdenza complementare. Al riguardo, la Commissione ha definito tre schemi di comunicazione a seconda che si tratti di fondi pensione negoziali, aperti ovvero di Piani Individuali Pensionistici in regime di contribuzione definita che devono essere inviati entro il 31 marzo di ogni anno agli iscritti. Tale comunicazione ha lo scopo di mettere in evidenza la situazione contributiva personale maturata al 31 dicembre dell’anno prima, le operazioni effettuate nel corso dell’anno e i costi effettivamente sostenuti.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
A fine settembre l’INAIL riconoscerà lo sconto sui premi per le imprese artigiane che non hanno avuti infortuni nel 2007/2008 e nel 2008/2009.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 106/2010, ha stabilito che il datore di lavoro può includere nella rateizzazione dei debiti contributivi anche le ritenute operate a carico dei dipendenti e non ancora versate. L’Istituto ha inoltre precisato che per tutti i contribuenti è stato abolito l’obbligo di versare, all’atto della domanda di dilazione, la quota pari a 1/12 dell’intero debito.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’Agenzia delle Entrate, con nota n.109657 del 30 luglio u.s., ha interpretato in senso favorevole al lavoratore l’art. 2, lettera c), comma 1 del D.L. n. 93/2008 (istitutivo del regime fiscale agevolato ovvero di un’imposta del 10% sostitutiva di Irpef e addizionali), prevedendo che, se collegate ad incrementi di produttività, rendimento ed efficienza, potranno essere assoggettate a tale regime fiscale non solo le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario ma anche gli stessi elementi della retribuzione su cui quest’ultime sono calcolate. L’Agenzia ha evidenziato che, tale interpretazione, mira a favorire tutte quelle erogazioni che siano afferenti ad elementi di produttività, innovazione e a nuova o migliore organizzazione del lavoro.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 20024/2010, ha affermato che nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di CIG in deroga per un periodo superiore a dodici mesi con una interruzione tra i periodi di utilizzo precedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, per determinare la percentuale di abbattimento vanno considerati soltanto i periodi, anche non continuativi, successivi al 1° gennaio 2009. Se, invece, non vi è stata interruzione, i periodi di proroga andranno tutti sommati.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il D.P.C.M. 27 luglio 2010 ha prorogato al 20 di agosto p.v. le scadenze fiscali e contributive previste nel periodo compreso tra il 1° e il 20 di agosto. Pertanto, viene posticipato a tale data anche l’invio del modello 770/2010. Resta invece confermata al prossimo 5 agosto la scadenza per i contribuenti interessati dagli studi di settore per i versamenti risultanti da Unico 2010.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il nuovo modello di cartella di pagamento. Per rendere più trasparente la riscossione di tributi e contributi previdenziali è stato assegnato all’Agenzia delle Entrate, anziché all’INPS, il compito di iscrivere a ruolo le somme dovute a titolo di contributi e premi, con interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento. Ad Equitalia spetta poi il compito di riscuotere e versare le somme incassate all’ente creditore.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il Libro Unico del Lavoro (LUL), istituito con il D.L. 112/08, è operativo da più di un anno, con l’intento di semplificare la gestione del personale, tramite, ad esempio, l’abolizione dei libri paga e matricola. Non è stata tuttavia all’insegna della semplificazione l’annotazione dei rimborsi spese: la legge obbliga infatti ad indicare nel LUL anche i rimborsi spese esenti dal punto di vista contributivo e fiscale, come quelli relativi a spese documentate di vitto e alloggio, viaggio o trasporto, oppure i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, sostenute durante una trasferta, che fruiscono dell’esenzione totale fino all’importo giornaliero di 15,49 Euro (elevato a 25,82 Euro per le trasferte all’estero). Tra le dazioni che non soggiacciono all’obbligo di registrazione sul LUL, ci sono le spese sostenute dal lavoratore ma giustificate da documenti intestati direttamente all’azienda, le erogazioni di fondi spese e gli anticipi di cassa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con la circolare n. 99/10, fornisce le indicazioni operative circa le novità in materia di distacchi dei lavoratori all’estero, introdotte con i due regolamenti C.E. n. 883/04 e n. 987/09, in vigore dal 1° maggio. Da questa data la durata massima del distacco raddoppia da 12 a 24 mesi, viene abolito il modello E102 e viene sostituito il modello E101 con il formulario A1 che avrà durata di 24 mesi. In allegato a tale circolare, l’INPS ha trasmesso copia del modello A1.
Fonte il Sole 24 Ore
L’INPS, con il messaggio n. 17899 del 6 luglio 2010, riferendosi al solo settore privato, ha affermato che le somme per il congedo straordinario biennale, previste per l’assistenza ad un familiare disabile, sono a carico dell’Inps anche se il lavoratore interessato è iscritto ad un altro ente previdenziale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con il messaggio n. 17899 del 6 luglio scorso, è intervenuto chiarendo che l’indennità dovuta ai lavoratori che fruiscono del congedo straordinario per l’assistenza a persone con grave disabilità deve essere corrisposta dal datore di lavoro e posta a carico dell’INPS anche nel caso in cui il lavoratore del settore privato è iscritto ad un altro ente previdenziale. Il congedo di cui sopra è stato istituito con l’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 al fine di consentire l’assistenza di persone in situazione di grave disabilità, la cui condizione è accertata da apposite commissioni di certificazione. Il periodo massimo del congedo è stabilito dalla legge in due anni nel corso dell’intera vita lavorativa, al dipendente che ne fruisce è riconosciuta un’indennità pari, per l’anno 2010, all’ultima retribuzione percepita con un massimo annuo di 32.766 euro, oltre al relativo accredito contributivo figurativo, per un importo complessivo massimo pari a 43.579,06 euro.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio 18610/10, ha reso noto di aver attivato una procedura di “tutor”, attraverso la quale porterà avanti un’attività di verifica amministrativa nei confronti delle ditte con determinate caratteristiche. L’obiettivo è quello di costruire un meccanismo operativo indirizzato a prevenire le anomalie generate dai flussi contributivi aziendali.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 14 giugno 2010 al 15 luglio 2010, è pari al 1,467968%.
(Fonte Il Sole 24 Ore)