Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16/2010, interviene nuovamente sulla materia di ricorsi amministrativi in base agli articoli 16 e 17 D. Lgs. n. 124/2004 per adeguare le istruzioni operative agli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati negli ultimi cinque anni. In base al disposto della suddetta circolare, i ricorsi amministrativi potranno essere presentati mediante posta elettronica purché sia certificata nel rispetto delle direttive del 18 novembre 2005. Con la circolare n. 16/2010 sono state inoltre riviste le possibilità di impugnabilità delle decisioni dei ricorsi amministrativi emessi dal direttore regionale e dal comitato per la qualificazione dei rapporti di lavoro. Al riguardo il Ministero ha precisato che le decisioni rese nell’ambito dei ricorsi amministrativi non possono essere autonomamente impugnate dinanzi al TAR o al Giudice del Lavoro poiché non idonee a ledere la sfera giuridica del ricorrente. In tal caso sarà, invece, possibile impugnare il provvedimento originario davanti al giudice ordinario. Il Ministero ha inoltre stabilito che in nessun caso è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato per le decisioni emesse dal comitato regionale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INAIL, con circolare n. 18/10, ha precisato che per i lavoratori sospesi in cassa integrazione ma impiegati in progetti di formazione presso lo stesso datore di lavoro (decreto interministeriale 18 dicembre 2009) è dovuto un premio INAIL calcolato nella misura ridotta del 5 per mille.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il contratto 2010-2012 degli edili – siglato unitariamente tra Ance, FILLEA-CIGL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL – prevede un incremento di Euro 118 distribuito in tre tranche: Euro 39 dal 1° aprile 2010, Euro 39 dal 1° gennaio 2011 ed Euro 40 dal 1° gennaio 2012. Il contratto stabilisce, inoltre, un tetto del 6% per gli aumenti retributivi di secondo livello che sarà calcolato mediante un meccanismo variabile che terrà conto dell’andamento congiunturale del territorio e della produttività dell’impresa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il Ministero del Lavoro (nota 7310/2010) ribaltando la prima interpretazione fornita con la risposta all’interpello n. 14/2010, ha chiarito che i compensi erogati a titolo di indennità di trasferta, nel caso in cui siano di importo superiore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, sono esenti – da imposte e contributi – fino ad un massimo di euro 46,48 al giorno, elevati a euro 77,47 per le trasferte all’estero, così come stabilito dal comma 5 dell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR). Lo stesso Ministero ha pertanto smentito la precedente interpretazione fornita secondo cui se l’importo superiore della trasferta era stabilito in un accordo individuale con i singoli lavoratori, la quota eccedente assumeva natura di superminimo individuale, con conseguente assoggettamento integrale a fisco e previdenza.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. n. 7155/2010, con la quale fornisce indicazioni operative relativamente alla problematica inerente la comunicazione on-line delle assunzioni in caso di "Com.Unica", la comunicazione unica di inizio dell’attività d’impresa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
La Legge n. 191/09 (Legge Finanziaria 2010) ha ampliato le norme finalizzate a favorire la ricollocazione dei soggetti esclusi dal ciclo produttivo mediante tre misure, di seguito riportate:
1. per la rioccupazione di soggetti ultracinquantenni, precettori dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per il solo 2010, agevolazione contributiva pari a quella prevista per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità (art. 2 comma 134);
2. per i datori di lavoro che assumono soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva, iscritti alle liste di mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione, la medesima agevolazione del punto 1) fino alla data del pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 (art. 2 comma 134);
3. per l’instaurazione di rapporti di lavoro con soggetti destinatari di trattamenti di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di quella speciale edile, un beneficio pari all’indennità che sarebbe spettata ai lavoratori per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogato (art. 2 comma 151).
Le sopra esposte misure sono in attesa di provvedimenti attuativi, pertanto, sono ancora inapplicabili.
Inoltre,
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Le aziende, per poter fruire di qualsiasi beneficio contributivo, dovranno essere in regola con il DURC (L. n. 266/02), oltre ad aver presentato alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l’autocertificazione che attesti l’assenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, comminati per gli illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro (D.M. 24 ottobre 2007).
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Con circolare n. 60 del 16 aprile 2010 l’Inps ha precisato che a decorrere dal 3 aprile 2010 i medici dipendenti del SSN o in regime di convenzione sono tenuti a trasmettere all’INPS in via telematica i certificati di malattia del lavoratore, rilasciando all’interessato copia cartacea. Spetta poi all’INPS mettere a disposizione del datore – presso il proprio sito internet – le attestazioni di malattia. Nel caso in cui i lavoratori del settore privato abbiano diritto all’indennità di malattia, l’Inps stesso li può convocare per visite mediche di controllo o per il pagamento delle prestazioni.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) accantonate al 31 dicembre 2009 è pari allo 0,761598%.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
La Legge n. 33/09 ha previsto un incentivo all’assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010. L’INPS. con circolare n. 5/10, ha reso operativa la predetta disposizione rivolta ai datori di lavoro che senza esservi tenuti (da obblighi di legge o di contratto) assumono (dopo il 12 aprile 2009) lavoratori in CIG, mobilità ovvero disoccupazione in deroga. La misura del beneficio consiste nell’indennità che il lavoratore avrebbe percepito (ridotta del 5,84%), per il numero di mensilità residue. Tale incentivo è cumulabile con altre riduzioni contributive eventualmente spettanti, connesse a un particolare tipo di contratto (ad esempio, apprendistato o inserimento).
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INAIL, con circolare n. 11/2010, ha reso noti i nuovi valori dei minimi di retribuzione imponibile giornaliera che servono per il calcolo dei premi assicurativi.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 9/10, ha precisato che il responsabile aziendale dovrà sottoscrivere un’apposita delega per autorizzare il referente (consulente, collaboratore o dipendente) a effettuare le operazioni connesse alla presentazione di ogni istanza di CIGS e per contratti di solidarietà. Nella delega devono essere indicati gli atti per i quali la delega stessa è stata conferita. Il Ministero ha anche ricordato che, per facilitare la formulazione di questa delega, è stato predisposto un modello.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Giovedì 1° aprile 2010 scatta l’obbligo di utilizzo di un nuovo canale telematico per la costituzione di nuove imprese. Tale strumento permette di assolvere contemporaneamente tutti gli adempimenti fiscali, assistenziali, previdenziali e per il registro delle imprese. L’INPS, con circolare n. 41/10, ha chiarito che non sono soggette a tale obbligo le aziende che hanno necessità di comunicare dei dati estranei a quelli richiesti dal Registro Imprese (sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività lavorativa con dipendenti), o nel caso in cui si renda necessaria l’assegnazione di una matricola aziendale per azienda già costituita che proceda all’assunzione di dipendenti in un momento diverso dall’avvio dell’attività stessa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 8097/10, ha illustrato le modalità di redazione dell’Uniemens relativo al recupero del trattamento di Cigs per i contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’art. 1, D.L. n. 726/84 (L. n. 863/84). Il pagamento del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà (in via sperimentale, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010, pari all’80% della retribuzione persa per la contrazione dell’orario) va eseguito al netto della ritenuta del 5,84% e non è soggetta al tetto massimo previsto per la Cigs.
I datori di lavoro, ai fini dell’esposizione nell’Uniemens dell’importo dell’integrazione posta a conguaglio nella misura del 60% della retribuzione persa, possono attenersi alle modalità già in uso. Per quanto riguarda invece il conguaglio della sola maggiorazione del 20%, relativa a periodi di paga arretrati dell’anno 2010, deve essere indicato nell’elemento “CausaleCongCIGS” il codice G704 e valorizzato nell’elemento “ImportoCongCIGS” l’importo posto a conguaglio.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con la circolare 39/10, ha fornito i primi indirizzi operativi per accedere all’incentivo sugli importi corrisposti lo scorso anno in base alla contrattazione collettiva di secondo livello. In primo luogo, è prevista la scomparsa del c.d. “click day”. È inoltre previsto l’abbattimento dal 3% al 2,25% del tetto della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio. Le modalità per richiedere lo sgravio rimangono esclusivamente telematiche. I termini entro cui dovranno essere trasmesse le istanze saranno resi noti in seguito.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
A febbraio, il coefficiente per rivalutare le quote di TFR accantonate al 31 dicembre 2009 è pari a 0,470913.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 che rende operativo, per l’anno passato, lo sgravio contributivo sugli importi corrisposti in base alle previsioni della contrattazione collettiva aziendale e territoriale. I fondi a disposizione per il 2009 sono 650 milioni di Euro circa. Rispetto al 2008 si registrano due importanti novità:
1. l’abbassamento del tetto della retribuzione su cui è possibile richiedere lo sgravio che passa dal 3% al 2,25%. Il provvedimento ministeriale prevede comunque che, nell’ipotesi in cui le risorse disponibili (650 milioni) non fossero sufficienti a garantire le facilitazioni a chi ha presentato la domanda, l’Inps provvederà a ridurre la percentuale di accesso al beneficio in misura proporzionale rispetto all’eccedenza del tetto di spesa;
2. la possibilità di richiedere lo sgravio anche per i contratti che non sono stati depositati in precedenza, sempre che gli stessi siano consegnati alla Direzione Provinciale del Lavoro entro i 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto attuativo. L’istanza deve indicare l’ammontare annuo complessivo dei premi pagati nel 2009, nei limiti del tetto massimo del 2,25% della retribuzione imponibile dei lavoratori per cui si chiede l’agevolazione.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 7300/10, chiarisce le condizioni per l’accesso al calcolo contributivo per la pensione delle donne lavoratrici. Queste ultime evitano i requisiti più severi previsti dalla L. n. 247/07 per la pensione di anzianità, ovverosia l’età minima richiesta si abbassa a 57 anni (58 se lavoratrici autonome), con almeno 35 anni di versamenti. Di tale pensionamento anticipato ne possono beneficiare:
a) le donne con anzianità contributiva di almeno 18 anni entro il 1995, che non hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007;
b) le donne con anzianità contributiva di meno di 18 anni entro il 1995, che sono passate al sistema contributivo con opzione ordinaria (almeno 15 anni di versamenti, di cui almeno 5 dal 1996).
Le donne interessate potranno beneficiare del trattamento minimo se hanno redditi personali e familiari sotto il limite di legge.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Dopo circa 8 mesi di trattative è stato siglato il nuovo contratto collettivo 2010-2012 degli elettrici che interessa circa 60 mila lavoratori distribuiti in 130 imprese. Il contratto prevede un aumento medio di 157 euro da erogare in quattro tranche e rispettivamente il 1° marzo 2010 (40 euro), il 1 gennaio 2011 (45 euro), 1 gennaio 2012 (45 euro) e, infine, il 1° luglio 2012 (27 euro). Il contratto prevede anche il pagamento di una tantum di 360 euro per il periodo di riallineamento di vigenza contrattuale a quello degli altri contratti del comparto di energia.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
A febbraio, dopo il calo iniziale registrato a gennaio, è di nuovo aumentato il ricorso da parte dell’industria alla Cassa Integrazione. In particolare, secondo i dati forniti dall’INPS, le ore autorizzate nel complesso su base mensile balzano del 12,4% rispetto a gennaio mentre, con riferimento all’anno precedente, si passa dai 45,5 milioni di ore del 2009 ai 95 milioni del 2010 (con un aumento in percentuale del 123,4%). A segnare la crescita maggiore sono stati gli interventi straordinari che in febbraio sono più che triplicati registrando un incremento del 245% rispetto al 2009. Secondo il Presidente dell’INPS, Antonio Mastrapasqua, tale aumento è dovuto a “due effetti positivi della rete di protezione sociale stesa la scorsa primavera ovvero l’ordinarizzazione della Cassa Integrazione Straordinaria e l’allargamento degli ammortizzatori sociali a soggetti che nel passato non ne avevano diritto, con l’uso diffuso della Cassa Integrazione in deroga”.
(Fonte Il Sole 24 Ore)