Ieri, 20 luglio 2009, al primo incontro per il rinnovo contrattuale, le sigle sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS innanzi alle parti datoriali, hanno presentato tre diverse piattaforme.
La sintesi delle diverse posizioni non dovrebbe risultare difficile sulla parte normativa dell’accordo, mentre le parti sembrerebbero più distanti sulla parte economica del contratto. Intanto, le nuove regole sul rinnovo contrattuale, producono i primi effetti, in quanto l’avvio della vertenza per il rinnovo, ha avuto inizio con 6 mesi di anticipo sulla scadenza del precedente contratto.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
È stata approvata ieri, 30 giugno 2009, dall’assemblea FIOM-CGIL la piattaforma per il biennio 2010-2011. La piattaforma, che nei prossimi giorni sarà inviata a Federmeccanica, contiene la richiesta al Governo di detassare gli aumenti del contratto nazionale, così come previsto dalla Legge n. 2/2009 per gli incrementi di produttività del contratto aziendale.
Insieme ai 130 euro di aumento medio che riguardano le fasce centrali (terza, quarta e quinta), per i lavoratori delle aziende in cui non esiste la contrattazione di secondo livello, a titolo di “elemento perequativo” la FIOM propone un incremento mensile di Euro 35 (Euro 455 annui) anch’esso sottoposto a tassazione agevolata.
Tra gli altri elementi, troviamo l’aggiornamento del c.d. “valore punto” per calcolare gli incrementi dei rinnovi, un aumento dell’indennità quadri del 6,9%. Inoltre per il biennio 2010-2011, la FIOM ha proposto il blocco dei licenziamenti per tutte le tipologie di lavoro, con l’impegno delle parti a prevedere il ricorso all’insieme degli ammortizzatori sociali in alternativa al licenziamento, attraverso un piano straordinario di formazione professionale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’assemblea della FILCEM-CGIL ha approvato ieri, 30 giugno 2009, la piattaforma per il triennio 2009-2012 con una richiesta di aumento di Euro 190 e la proposta di realizzare il contratto unico per il comparto integrato energetico – idrico, insieme all’istituzione dei consigli di sorveglianza di stampo tedesco per innovare le relazioni industriali.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 17114/09, ha affermato che, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato di lavoratori apprendisti, gli stessi possono usufruire della disoccupazione – lettere a) e b) del comma 1, dell’art. 19 della Legge n. 2/09 – e il periodo trascorso nel rapporto di apprendistato vale ai fini dell’anzianità assicurativa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Il presidente di Alleanza Lavoro, Antonio Lombardi, ricorda in una nota che, secondo quanto previsto dalla convenzione siglata in data 29 luglio 2009 da INPS ed enti bilaterali, l’assegno di 1300 euro una tantum e il voucher formativo di 700 euro spetta a tutti i lavoratori somministrati (e non solo ad alcuni) che abbiano effettuato almeno 78 giorni di missione lavoro a tempo determinato a partire dal 1° gennaio 2008 e che siano disoccupati da almeno 45 giorni.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 16975 del 29 luglio 2009, dispone un sussidio di disoccupazione a favore dei lavoratori somministrati. Tale sussidio pari ad 1.300 euro, sarà emesso “una tantum” a favore dei lavoratori somministrati per i periodi di disoccupazione a condizione che i prestatori destinatari della misura abbiano maturato un’anzianità lavorativa minima di 78 giornate in somministrazione dal 1° gennaio 2008 e che alla data di presentazione della domanda siano disoccupati da almeno 45 giorni, senza percepire altri ammortizzatori sociali.
La domanda di ammissione al trattamento di sostegno al reddito dovrà essere presentata, direttamente dal lavoratore, alle agenzie del lavoro.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 95/2009, fa presente che la versione semplificata del modello 770 deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio 2009, sia i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2008 sia i dati contributivi.
Tra questi ultimi vi è anche lo sgravio sui premi di risultato che ha sostituito la decontribuzione. In merito l’INPS ricorda che deve essere indicato l’intero premio o erogazione, compresa la parte soggetta a quel particolare sgravio che corrisponde ad un massimo di 25 punti a favore del datore di lavoro e all’intera quota contributiva a favore del lavoratore.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con il messaggio n. 016594 del 22 luglio, ha pubblicato sul proprio sito i nuovi modelli per la richiesta dell’integrazione salariale, in tutte le sue forme. In particolare si tratta di: mod. Ig15/Deroga – Cod. Sr100 per le domande di integrazione salariale in deroga; mod. Ig15/Str – Cod. Sr40 per la domanda di integrazione salariale straordinaria; mod. Did – Cod. Sr05 per la dichiarazione di immediata disponibilità del lavoratore; mod. Ds21 – Cod. Sr05 per la domanda di disoccupazione.
Contestualmente viene data notizia dell’abolizione del modello Ig15/Str./Crisi – Cod. Sr47.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 16508/09, ha chiarito che la possibilità di utilizzare i dipendenti, destinatari di trattamenti di sostegno al reddito, in progetti di formazione o riqualificazione – prevista dall’art. 1 del D.L. n. 78/09 – spetterebbe soltanto alle aziende con esclusione dei datori di lavoro che non sono imprese, come i professionisti.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’Inps, con la circolare n. 94 di ieri, ha eliminato i modelli Ind. mal 1 e Ind. mal 2 per il pagamento, in modo diretto, delle indennità di malattia e maternità in favore di lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli. I dati necessari alla liquidazione di dette indennità sono, infatti, contenuti nel flusso Emens inviato mensilmente dal datore di lavoro all’Istituto Previdenziale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con messaggio n. 16380 di ieri, ha chiarito che i pensionati soggetti al divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo devono effettuare la comunicazione dei redditi conseguiti nel 2008 e di quelli presunti per l’anno in corso, entro il prossimo 30 settembre 2009.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione “a preventivo” saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2009 resa a consuntivo nel 2010. I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto di contributi previdenziali ed assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito di impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili nell’anno di riferimento del reddito.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Con Decreto Ministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009 sono stati definiti i fondi assegnati per il 2009 alle Regioni per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. Dei 674 milioni stanziati dal Governo, 418 vanno alle regioni e province autonome del Centro-Nord e i restanti 256 milioni al Mezzogiorno. L’utilizzo e il riparto di tali somme saranno definiti con accordi quadro da stipulare nelle regioni e province autonome d’intesa con le parti sociali.
Nel frattempo, l’INPS con messaggio n.16356, ha fornito alle sedi territoriali le modalità di acquisizione e gestione delle domande di intervento in deroga. I datori di lavoro con sede in un’unica Regione potranno presentare il modello, per ogni unità produttiva interessata, all’INPS tramite la Regione o, in alcuni casi, tramite la Direzione Regionale del Lavoro. Sulla base del provvedimento di autorizzazione trasmesso all’INPS dalla Regione, le sedi territoriali autorizzeranno la presentazione.
Nel caso di imprese localizzate in più Regioni, occorre presentare, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui inizia la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, la domanda di intervento in deroga al Ministero del Lavoro.
In caso di accoglimento, verrà emanato un Decreto Interministeriale e le imprese coinvolte dovranno comunque presentare domanda all’INPS per ogni unità produttiva interessata. In attesa del provvedimento, è data la facoltà all’INPS, se richiesto, di anticipare il pagamento direttamente al lavoratore.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con il messaggio n. 16410/09, a correzione di un suo precedente orientamento, ha chiarito che possono essere accolte le domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, dopo le dimissioni per giusta causa dovute al mancato pagamento delle retribuzioni, abbia ricevuto quanto dovuto a tale titolo, pur non avendo manifestato all’INPS la volontà di andare in giudizio.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Sarà l’INPS ad erogare in un’unica soluzione e nell’intera misura l’indennità dell’80% della retribuzione, spettante nei casi di sospensione dal lavoro (art. 19, comma 1, lett. da a) a c) del D.L. 185/2005 convertito in Legge 2/2009).
Oltre alla quota a carico del Fondo Nazionale per l’occupazione, l’Istituto erogherà anche quella integrativa a carico degli enti bilaterali. Tale quota è pari al 20% del 60% della retribuzione (il 12% della retribuzione stessa), in caso di lavoratore a cui spetta un trattamento ordinario di disoccupazione. In caso di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti, invece, l’integrazione diventa il 20% del 35% della retribuzione, equivalente al 7% della stessa.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 89 del 10 luglio 2009, chiarisce la propria posizione in caso di riassunzione presso il medesimo datore di lavoro del dipendente che vanta diritto a pensione.
La data di ripresa dell’attività lavorativa non può, in nessun caso, coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico, ciò per evitare una duplice percezione. Ove le date coincidano, debbono essere revocate le pensioni di anzianità. Inoltre, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di riassunzione, è necessaria la presenza di una soluzione di continuità tra i successivi rapporti di lavoro.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con il messaggio n. 15680/09, ha chiarito che i contributi a carico del datore di lavoro, destinati al finanziamento dell’indennità economica di maternità, sono uniformati, con decorrenza 1° gennaio 2009, per tutti i fondi pensionistici, anche se gestiti da enti diversi dall’INPS.
Le aziende che, nei periodi contributivi già scaduti, hanno versato la maternità in misura non armonizzata (comprensiva, cioè, dello 0,57%) potranno recuperare, entro il 16 ottobre 2009, la maggiore contribuzione versata.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 88 del 9 luglio 2009, ha precisato che le agenzie per il lavoro non possono avviare il lavoro accessorio presso le aziende utilizzatrici. Questa l’interpretazione dell’Istituto all’art. 70 del D.Lgs n. 276/03 in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 33/09.
Ulteriori precisazioni vengono fornite sulla determinazione dei limiti reddituali entro i quali è legittima la prestazione accessoria. Al riguardo si ricorda che i voucher sono ammessi nei limiti di Euro 5.000,00 per la generalità delle prestazioni; Euro 3.000,00 per i soggetti che percepiscono un importo a sostegno del reddito; Euro 10.000,00 per le imprese familiari.
L’INPS specifica che tali limiti devono intendersi al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali effettuate sul buono (l’importo è esente sul piano fiscale).
(Fonte Il Sole 24 Ore)
L’INPS, con circolare n. 86 del 7 luglio 2009, ha precisato che nel caso in cui un’azienda assuma un soggetto avente titolo a percepire il sussidio previsto dal programma “P.A.R.I. 2007”, gli importi mensili non ancora maturati dall’interessato alla data di assunzione verranno riconosciuti all’azienda datrice di lavoro, sotto forma di crediti contributivi da portare a conguaglio con i successivi versamenti dovuti.
Ciò, a condizione che si tratti di un’assunzione a tempo indeterminato ovvero determinato, purché superiore a 12 mesi o con orario pari o superiore a 20 ore settimanali.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Con un comunicato stampa del 2 luglio u.s., l’INPS ha fornito la propria interpretazione dell’articolo del D.L. n. 185/08 relativo ai destinatari del sussidio previsto per i casi di fine lavoro, estendo la platea dei possibili beneficiari con l’inserimento dei co.co.co non a progetto (che sembravano di fatto esclusi dal beneficio).
Sempre secondo l’interpretazione dell’INPS, il termine del 30 giugno 2009 indicato nella circolare n. 74/09 non è perentorio, ma “ordinatorio”, sicché il suo superamento non comporta la perdita del diritto alla prestazione, sempre che sussistano i requisiti indicati dalla legge.
(Fonte Il Sole 24 Ore)
Le circolari 73, 74 e 75 dell’INPS che hanno reso attuabili le misure di sostegno al reddito introdotte dalle leggi n. 2/2009 e n. 33/2009 prevedono precisi termini temporali per l’ammissione a queste forme di tutela.
Pertanto, i collaboratori a progetto che abbiano cessato la propria attività prima del 30 maggio scorso hanno tempo fino al 30 giugno p.v. per accedere ai fondi stanziati dal governo, se la data di “fine lavori” ha decorrenza posteriore al 30 giugno i collaboratori hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda all’INPS.
Diversi, invece, sono i tempi per le altre categorie di lavoratori, lavoratori subordinati e apprendisti sospesi per effetto della crisi aziendale hanno 20 giorni di tempo dalla data della sospensione per presentare domanda all’Istituto previdenziale.
(Fonte Il Sole 24 Ore)