Smart woking, controlli a distanza, esuberi, lavoro per obiettivi, ammortizzatori sociali.
Mai come ora il mondo del lavoro sta vivendo un momento di profondo cambiamento e per questo la consulenza integrata diventa una vera necessità.
HR Capital e De Luca & Partners da sempre formano un unico team di Consulenti del Lavoro e Avvocati Giuslavoristi per supportare le imprese nel loro lavoro.
E’ partita la nuova campagna pubblicitaria di HR Capital S.r.l., con una importante novità.
Insieme agli Avvocati Giuslavoristi della nostra consociata De Luca & Partners, da tempo siamo abituati a lavorare a tutto campo come un unico team, per aiutare le imprese ad affrontare le difficili sfide di quest’epoca storica. E abbiamo deciso di raccontarlo.
Vi informiamo che il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) è stato convertito nella Legge n. 27/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, modificando ed integrando le misure speciali introdotte per imprese e lavoratori per far fronte all’attuale situazione emergenziale dovuta al diffondersi del COVID-19.
Si fornisce di seguito una sintesi dei principali interventi della legge di conversione aventi impatto su imprese e lavoratori.
Circa i contratti di lavoro a tempo determinato, è stata prevista la possibilità di:
Permangono, tuttavia, gli obblighi di indicare le causali (per i rinnovi e per le proroghe oltre i 12 mesi) e di rispettare i limiti quantitativi e di durata.
La Legge di Conversione ha ulteriormente allargato il diritto di alcune categorie di lavoratori ad usufruire del regime di lavoro in “smart working”, includendovi – oltre ai disabili o coloro che assistono familiari disabili ai sensi della L. n. 104/1992) – anche i soggetti immunodepressi.
Non viene apportata alcuna modifica oltre a quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia” in materia di malattia da Covid-19, confermando che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (come disposto dal certificato medico) debba essere equiparato ad assenza per malattia, nonché non computabile ai fini del periodo di comporto.
La Legge di Conversione non ha rivisto quanto già disposto dal “Decreto Cura Italia”, limitandosi a precisare che l’articolo 46 riguarda le “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, e non le impugnazioni.
Infine, non si registrano novità rispetto a già quanto disciplinato dal “Decreto Cura Italia” per ciò che riguarda:
◊ ◊ ◊ ◊
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.
Alla luce del D.P.C.M del 10 aprile 2020 che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale straordinario COVID-19.
Come è noto, il congedo introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, può essere fruito:
Questa mattina è stato pubblicato il c.d. Decreto Liquidità, D.L. n. 23/2020 (cosiddetto “Decreto Liquidità”), che introduce una serie di novità che riguardano i datori di lavoro, di seguito riportate in sintesi:
Sono sospesi tutti i versamenti F24 in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per le imprese:
a) aventi ricavi non superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e che abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione di misura analoga nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta; oppure
b) aventi ricavi superiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo di imposta e una flessione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 deve essere pari o superiore al 50%.
La sospensione in oggetto è prevista, a prescindere dalle condizioni sopra elencate, per chi abbia intrapreso l’attività di impresa in data successiva al 31 marzo 2019. Particolari agevolazioni sono inoltre previste per le imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
La sospensione, in particolare, si riferisce ai versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL.
Sarà possibile procedere al versamento dei tributi sospesi entro il mese di giugno 2020 o, in alternativa, in 5 rate mensili decorrenti dal medesimo mese di giugno, senza applicazione di interessi e sanzioni. Resta inteso che le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti possono continuare a beneficiare delle previsioni di cui al Decreto “Cura Italia”, ove più favorevoli (art. 61, D.L. n. 18/2020).
All’art. 41 il Decreto prevede che i trattamenti di integrazione salariale (i.e. assegno ordinario FIS, cassa integrazione guadagni ordinaria e in deroga) previsti dal Decreto Cura Italia siano accessibili a tutti i lavoratori dipendenti assunti fino al 17 marzo 2020. Detto termine sostituisce quello del 23 febbraio 2020, precedentemente previsto dal D.L. 18/2020.
Viene posticipato, dall’art. 22, al 30 aprile 2020 il termine per la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (cosiddette CU) relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Allo stesso modo, viene estesa alla medesima data la scadenza per l’invio delle CU all’Agenzia delle Entrate da parte dei datori di lavoro o degli intermediari delegati, senza applicazioni di sanzioni.
I lavoratori autonomi che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
La disposizione riguarda le ritenute operate dai committenti su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
Con la presente Vi informiamo che, alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020 che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale straordinario COVID-19.
Come è noto, il congedo introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, può essere fruito:
* * * *
Restiamo, in ogni caso, a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Il Decreto Legge n. 18/2020 (cosiddetto “Decreto Cura Italia”) ha previsto, all’art. 63, la corresponsione di un premio di 100 Euro ai lavoratori dipendenti che durante l’emergenza sanitaria non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) e di conseguenza si sono dovuti recare presso la sede lavorativa.
Il premio, riferito al mese di marzo 2020, spetta ai lavoratori dipendenti aventi un reddito di lavoro dipendenti non superiore ai 40.000 Euro nel 2019.
In particolare, il bonus è da rapportarsi al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti presso la sede di lavoro da parte del beneficiario nel corso del mese di marzo e viene erogato direttamente dal datore di lavoro. A riguardo, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che – ai fini del corretto calcolo del premio spettante – rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate in azienda nel mese di marzo 2020 e le ore lavorabili come previsto contrattualmente. Inoltre, il pagamento nei confronti dei lavoratori beneficiari dovrà avvenire nel mese di aprile e, in ogni caso, entro il termine di effettuazione del conguaglio.
Il premio di 100 Euro spetta anche se il rapporto di lavoro è cessato e deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta o presso sedi secondarie dell’impresa.
Infine, il valore del premio non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente e, nel mese successivo all’erogazione, sarà portato a compensazione dal datore di lavoro nella sezione “erario” della delega F24, in quanto credito d’imposta.
Si fornisce di seguito un fac-simile della comunicazione che i datori di lavoro possono sottoporre ai lavoratori dipendenti per l’accertamento dei redditi 2019, che si prega restituire alla scrivente HR Capital Srl entro il 15 aprile 2020.
Restiamo, in ogni caso, a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
In data 22 marzo u.s., il Governo ha emanato un nuovo DPCM che ha disposto, sull’intero territorio nazionale, la “sospensione delle attività produttive industriali o commerciali”, salvo che non siano organizzate nelle modalità a distanza o smart-working.
Il DPCM definisce inoltre l’elenco delle attività che fanno eccezione al suddetto obbligo di sospensione, come riepilogate nel documento allegato al DPCM. Tuttavia, le imprese che svolgono le attività non sospese dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le Parti Sociali.
Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione possa derivare un grave pregiudizio all’impianto stesso ovvero un rischio incidenti.
Le aziende, le cui attività sono sospese per effetto del DPCM, potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo p.v., compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni del DPCM producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo e per gestire il personale dipendente in costanza dell’emergenza sanitaria in atto.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo, l’INPS, con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, ha fornito i primi chiarimenti relativamente alla fruizione del congedo parentale straordinario, del bonus baby-sitting e dei permessi retribuiti di cui alla L. 104/1992, come di seguito brevemente riepilogati
a) Congedo parentale straordinario
Il congedo parentale straordinario è riconosciuto dal 5 marzo al 3 aprile, fino a un massimo di 15 giorni anche frazionati, ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni (o senza limiti di età in caso di figli con disabilità grave accertata).
Il congedo è retribuito con un’indennità, a carico INPS, pari al 50% della retribuzione, calcolato con rinvio alle norme in materia di congedo parentale obbligatorio, e non spetta nel caso vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito (CIG, NaSPI ecc.).
I congedi parentali ordinari eventualmente già richiesti all’INPS dopo il 5 marzo, saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo parentale straordinario, senza necessità di presentare ulteriore domanda da parte dell’interessato/a.
Al pari, coloro che possono accedere al congedo ordinario e che non hanno ancora fatto domanda, possono utilizzare la procedura di domanda ordinaria già in uso.
b) Bonus per servizi di babysitting
Alternativamente al congedo parentale straordinario è prevista la possibilità per il lavoratore o la lavoratrice del settore privato di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di Euro 600.
La domanda, che verrà resa disponibile entro la prima settimana di aprile, potrà essere presentata telematicamente con il PIN INPS dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN), rivolgendosi al contact center integrato INPS o attraverso i Patronati. Per poter accedere alla futura domanda è necessario che i lavoratori attivino il “libretto famiglia” nell’apposita sezione “prestazioni occasionali” già disponibile sulla piattaforma INPS.
c) Estensione dei permessi retribuiti ex Legge n. 104/1990
Ai lavoratori titolari dei permessi retribuiti Legge 104/1990, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti, spettano ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Le predette giornate possono essere fruite consecutivamente nello stesso mese e sono anche frazionabili in ore.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.
Con il Decreto Legge n. 18/2020 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Governo ha temporaneamente sospeso gli obblighi relativi alla Legge 68/1999 circa il collocamento obbligatorio dei disabili da parte delle aziende.
La sospensione opera per 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del Decreto, dunque fino al 16 maggio 2020.
In particolare, sono sospesi:
Infine, le richieste di ottemperanza ex art. 17 presentate dalle aziende tra il 17 marzo 2020 ed il 16 maggio 2020 sono da considerarsi come accolte e, dunque, evase positivamente.
Con nota n. 1160 del 19 marzo 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Società ha rinviato al 30 maggio 2020 la scadenza per la compilazione del modello LAV_US per le attività lavorative svolte nell’anno 2019.
Si ricorda che il modello LAV_US deve essere compilato e trasmesso per denunciare le seguenti attività:
– attività facenti parte di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena”;
– attività faticose e pesanti, c.d. usuranti;
– attività lavorativa notturna svolta in modo continuativo e inserita in turnazioni periodiche.
Restiamo, infine, a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.
Questa mattina è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le misure a sostegno del lavoro, il Governo, come si legge nel Titolo II, del Decreto, ha istituito “misure a sostegno del lavoro”, di cui riepiloghiamo in sintesi gli elementi principali.
– l’introduzione della specifica causale “emergenza COVID-19” per accedere al trattamento, con effetto retroattivo;
– una durata massima pari a 9 settimane da fruire, in ogni caso, entro il mese di agosto 2020;
– l’esonero dalla procedura sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
– l’ampliamento dei termini per proporre la domanda all’INPS;
– l’assenza della verifica della sussistenza dei requisiti di legge ordinariamente previsti;
– i periodi di sospensione non sono conteggiati ai fini del calcolo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale;
– l’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
– l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupino mediamente più di 5 dipendenti;
– in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;
– accesso alla CIGO (nella versione semplificata) ammessa anche per chi ha in corso trattamenti CIGS, nel qual caso il trattamento straordinario sarà sospeso per il periodo corrispondente;
– le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in Deroga (“CIGD”) previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
– la durata massima è pari a 9 settimane;
– l’esonero dal pagamento del contributo addizionale;
– in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un’anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;
– resta fermo quanto previsto agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020.
È riconosciuto un congedo specifico, fino a 15 giorni anche frazionati, ai genitori lavoratori del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Durante tale congedo, il beneficiario avrà diritto a un’indennità, a carico dell’INPS, pari al 50 % della retribuzione calcolata secondo i criteri dei congedi parentali.
Alternativamente al congedo specifico è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Ai lavoratori del settore privato aventi figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della L. 104/1992, art. 4, co.1, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, non si applica il limite di età sopra menzionato.
Le modalità operative per accedere al congedo oppure al bonus in argomento sono stabilite dall’INPS.
Sono riconosciuti, ai lavoratori dipendenti che assistono una persona con handicap grave, 12 giorni in più (ai 3 giorni al mese già attualmente previsti) di permesso retribuito complessivi da fruire ne mesi di marzo e aprile 2020.
L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex Legge 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Per i soggetti espressamente previsti dal Decreto, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Per i suddetti soggetti non espressamente indicati dal Decreto, con ricavi registrati nel 2019 inferiori a 2 milioni di Euro, la sospensione ha effetto fino al 31 marzo 2020.
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 Euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.
Con il comunicato n. 50, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato reso noto che i termini relativi ai versamenti fiscali al 16 marzo saranno differiti con una norma del decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri.
Continueremo a monitorare lo status della procedura di approvazione del suddetto decreto – che disporrà ulteriori misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie – e sarà nostra premura tenerVi costantemente aggiornati.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse necessitarVi a riguardo.
Continua incessantemente dall’inizio di febbraio il lavoro della nostra “Coronavirus HRC Task Force” composta dal nostro affiatato team di consulenti del lavoro affiancato dagli avvocati di De Luca & Partners (per le tematiche giuslavoristiche di sicurezza del lavoro e di privacy).
Le complesse situazioni che il contesto impone alle aziende di affrontare riguardano principalmente:
Entro il prossimo 9 marzo 2020 dovrà essere trasmessa – direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato – all’Agenzia delle Entrate dal sostituto d’imposta la c.d. Certificazione Unica.
Detta certificazione deve essere rilasciata – entro il 31 marzo 2020 – a tutti i soggetti nei confronti dei quali, nel periodo d’imposta 2019, siano stati corrisposti:
In ragione di quanto sopra, ferma restando l’automatica elaborazione e trasmissione da parte di HR Capital della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, qualora intendiate conferire alla nostra Società anche l’incarico di certificare i redditi di lavoro autonomo ed i redditi diversi – per compensi, provvigioni o corrispettivi erogati nel periodo di imposta 2019 – Vi chiediamo gentilmente di contattarci immediatamente al fine di fornirci le informazioni utili per effettuare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Vi informiamo che il c.d. Decreto Fiscale 2020 ha introdotto particolari novità e adempimenti relativi ai versamenti IRPEF per tutti i soggetti coinvolti in contratti di appalto e subappalto.
In particolare, i requisiti delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione delle novità normative sono i seguenti:
* * * *
Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Entro il 31 gennaio 2020 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2019, lavoratori in somministrazione, dovranno effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in merito ai dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2019.
I dati obbligatori da inserire nella comunicazione in oggetto sono:
* * * *
Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
In base all’art. 9 della Legge 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, le aziende soggette all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per le quali siano intervenuti cambiamenti relativi alla situazione occupazionale tali da modificare il predetto obbligo, sono tenute a trasmettere al competente Servizio Provinciale, entro il prossimo 31 gennaio 2020, un prospetto informativo recante la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.
Analogamente, sempre entro il 31 gennaio 2020, le aziende che hanno beneficiato dell’esonero parziale ex art. 5 Legge 68/99 nel corso del 2019, dovranno inviare alla Provincia un prospetto riepilogativo delle somme versate.
Come di consueto, qualora intendiate conferire alla nostra Società l’incarico di:
Vi preghiamo di volerci comunicare, non appena possibile e comunque non oltre il 17 gennaio 2020, le seguenti informazioni:
Inoltre, Vi preghiamo di trasmetterci, copia del prospetto informativo presentato lo scorso anno, laddove non in nostro possesso, unitamente all’eventuale seguente documentazione:
* * * *
Restiamo in ogni caso a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Salvatore Vitiello sarà relatore al convegno “Pensioni 2019: come muoversi nel labirinto delle nuove opzioni” organizzato da Convenia il prossimo 18 luglio a Milano.
LOCATION E ORARI
Milano – giovedì 18 luglio 2019
(ore 9.00 – 13.30)
FOCUS
Salvatore Vitiello approfondirà durante il suo intervento “La mappatura dell’attuale sistema pensionistico: calcolo, requisiti e novità” l’accesso pensionistico alla luce della Legge di Stabilità.
In particolare, l’intervento verterà sulle seguenti tematiche:
– nuove pensioni
– deroga temporanea al sistema: impatto pratico di Quota 100: APE Sociale e APE volontaria
– dal prepensionamento Fornero al ruolo dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di settore: costi e benefici
– come si calcola la pensione: esempi pratici
Clicca qui per ulteriori dettagli.
L’INPS, mediante la circolare n. 63/2019 emessa in data 9 maggio 2019, istituisce l’estensione a 10 anni – rispetto al precedente limite di 5 – del limite prescrizionale ai fini del recupero della contribuzione erroneamente versata oltre il valore del massimale contributivo annuo, fissato dalla legge n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini).
La riforma determinò come i soggetti privi di contribuzione anteriore al 1996 versino la contribuzione obbligatoria entro un massimale retributivo annualmente rivalutato e pari per il 2019 ad Euro 102.543,00.
In situazioni in cui il versamento contributivo sia avvenuto in eccedenza rispetto al massimale per soggetti aderenti al regime contributivo, l’INPS determina come detta contribuzione sia soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 del codice civile, con particolare riferimento a quelle che prevedono l’elevazione, ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile, del termine prescrizionale a dieci anni.
Inoltre, in conformità ai principi generali che regolano la restituzione della contribuzione indebitamente versata, le somme che non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale decennale rimarranno acquisite all’INPS e risulteranno improduttive di effetti previdenziali.
Nella medesima circolare l’istituto ha reso note le istruzioni operative per l’esecuzione del recupero, con modalità distinte a seconda della collocazione temporale delle annualità contributive, oltre a ricordare che nel flusso individuale Uniemens vi sia un apposito elemento atto a dichiarare, per ogni mese di lavoro, lo stato di nuovo o vecchio iscritto e la conseguente applicazione del massimale.
L’INPS precisa, in conclusione, come la contribuzione accreditata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nei confronti di soggetti a cui si applica il massimale sia da valutarsi in virtù della teorica estensione temporale del preavviso medesimo.
L’INPS con messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019, ha reso noto il rilascio di una specifica funzionalità finalizzata a fornire on line – e direttamente al datore di lavoro – l’esito delle valutazioni medico-legali dell’Inps sulla documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo. La funzionalità è disponibile, accedendo al Portale Inps con il proprio PIN dispositivo, all’interno del servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”. L’Inps precisa, che l’Ufficio medico-legale della Struttura territoriale dell’Inps è sempre comunque tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. La funzionalità descritta, infatti, comporta esclusivamente il venire meno, in capo al lavoratore, dell’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.