Marzo 2025: novità e rinnovi CCNL

1. CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro – Assunzioni

A decorrere dal 1° marzo 2025, entrerà in vigore la nuova procedura di ricollocazione prevista dall’art. 23 dell’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL del 3 febbraio 2025. Analoga decorrenza è prevista per la nuova procedura di ricollocazione plurima ai sensi dell’art. 25 dell’Ipotesi di Accordo. 

2. CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro – Enti bilaterali

Previsto per il mese di marzo 2025 l’intervento della Commissione Prestazioni volto a definire le misure erogabili dall’Ente bilaterale Ebitemp ai sensi dell’art. 6 bis dell’Ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL del 3 febbraio 2025.

3. CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro – Fondo di solidarietà

Con decorrenza 1° marzo 2025 varia l’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la somministrazione di Lavoro (Fsbs), fissata allo 0,60% e suddivisa in (i) 0,45% a carico del datore di lavoro (ii) e 0,15% a carico del lavoratore.

4. CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro – Formazione e addestramento professionale

L’adeguamento dell’indennità di frequenza, previsto dall’art. 11 dell’Ipotesi di Accordo, decorre dal 1° marzo 2025. A partire dalla stessa data, sarà applicata anche la disciplina relativa al diritto a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, come stabilito dall’art. 12 dell’Ipotesi di Accordo.

5. CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro – Indennità varie

Decorrere dal 1° marzo 2025, la nuova disciplina sull’indennità di disponibilità prevista dall’Ipotesi di Accordo di rinnovo del 3 febbraio 2025, rivolta ai lavoratori non in missione e applicabile fino al termine del periodo di disponibilità o all’attivazione della procedura di ricollocazione. L’aumento dell’indennità previsto all’articolo 33 dell’Ipotesi di Accordo si estenderà anche ai lavoratori in disponibilità dal 3 febbraio 2025.

6. CCNL Calzaturieri (Industria) – Elemento di garanzia retributiva

Con la retribuzione del mese di marzo viene erogato un importo di 300 euro lordi a titolo di Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.) ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Le aziende in situazione di crisi rilevata nel suddetto anno possono concordare con R.S.U. e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’E.G.R.

7. CCNL Nettezza urbana – Elemento di garanzia retributiva

Ai dipendenti delle aziende che risultano prive di contrattazione aziendale relativamente al premio di risultato è riconosciuto, con la retribuzione di marzo, l’importo annuo pro capite di 150 euro a titolo di Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.) in proporzione ai mesi in forza in azienda nell’anno solare precedente. Tale somma è corrisposta salvo che i dipendenti non percepiscano oltre quanto spettante per il presente C.C.N.L., altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione.

8. CCNL Pompe funebri (AZIENDE MUNICIPALIZZATE) – Elemento di garanzia retributiva

Prevista con la mensilità di marzo l’erogazione dell’elemento di garanzia retributiva pari a 150 euro, da riproporzionare secondo i mesi di presenza effettiva in servizio nell’anno precedente. Beneficiari della prestazione i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, fermo restando la possibilità per i datori di lavoro di riconoscere a livello aziendale l’elemento di garanzia retributiva anche ai lavoratori a tempo determinato con durata superiore a nove mesi e ad altre tipologie contrattuali impiegate in azienda.

9. CCNL Alimentari (Industria) – Orario di lavoro

A partire dal 1° gennaio 2024, il personale impiegatizio è tenuto ad usufruire delle Rol maturate entro l’anno di riferimento. Qualora tali permessi non vengano utilizzati entro scadenza, sarà possibile fruirne fino al 31 marzo dell’anno successivo. Salvo diverse disposizioni collettive o accordi specifici già in essere, eventuali permessi residui dovranno essere liquidati con la mensilità di aprile.

10. CCNL Lapidei (Industria) – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 24 novembre 2022 è valido a partire dal 1° aprile 2022 e resterà in vigore fino al 31 marzo 2025.

11. CCNL Miniere, Metallurgia – Decorrenza e durata

L’Accordo di Rinnovo del 13 luglio 2022 resterà in vigore fino al 31 marzo 2025.

Aumento dei minimi retributivi dal 1° marzo 2025

A decorrere dal 1° marzo 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

  • CCNL Commercio – Confcommercio;
  • CCNL Commercio – Confesercenti;
  • CCNL Commercio (Conflavoro – Confsal);
  • CCNL Commercio (Federdat- Consil);
  • CCNL Distribuzione moderna organizzata;
  • CCNL Guardie ai fuochi;
  • CCNL Terziario, Servizi – Sistema Impresa / Confsal;
  • CCNL Trasporto a fune.

Una tantum di marzo 2025

Per il mese di marzo 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:

  • CCNL Ceramica (Artigianato);
  • CCNL Chimici, Gomma, Plastica, Vetro (Artigianato);
  • CCNL Commercio (Fino a 14 dipendenti);
  • CCNL Dirigenti Imprese Pubbliche;
  • CCNL Dirigenti Industria;
  • CCNL Lavanderie e tintorie (Artigianato);
  • CCNL Occhiali (Artigianato);
  • CCNL Servizi postali appaltati;
  • CCNL Tessili (Artigianato).

Gestione separata e valorizzazione dei periodi esteri collocati prima del 1° gennaio 1996

L’INPS, con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti sulla valorizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero prima del 1° gennaio 1996 per gli iscritti alla Gestione Separata.

Rilevanza dei periodi esteri antecedenti al 1996

I periodi di contribuzione maturati all’estero prima del 1° gennaio 1996 sono considerati validi per il conseguimento della pensione in regime internazionale. Tuttavia, la valorizzazione avviene esclusivamente sulla base dei contributi versati nella Gestione Separata, applicando i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e le disposizioni del sistema contributivo.

Paesi interessati e totalizzazione internazionale

Questi periodi assicurativi possono essere riconosciuti se maturati in Paesi:

  • che applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale;
  • extracomunitari con i quali l’Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali che prevedono la totalizzazione internazionale.

È importante sottolineare che la totalizzazione è possibile solo se, in Italia, l’iscritto ha maturato nella Gestione Separata il minimo contributivo richiesto, ossia 52 settimane secondo la normativa UE o quanto previsto dalle singole Convenzioni bilaterali.

Requisiti per la pensione di vecchiaia

Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia:

  • Non è necessario verificare il requisito dell’importo soglia.
  • Non è possibile accedere alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, né alla pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva.

Questi requisiti sono soggetti agli adeguamenti legati all’aspettativa di vita.

Periodi esteri successivi al 1996

Se i periodi di lavoro all’estero sono interamente successivi al 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione Separata in regime internazionale viene calcolata secondo i requisiti del sistema contributivo.

Iscrizione ad altre forme di assicurazione obbligatoria

Nel caso in cui l’assicurato sia iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi esteri antecedenti al 1996 possono essere utilizzati per ottenere un trattamento pensionistico in regime internazionale, avvalendosi degli strumenti di cumulo previsti dalla normativa italiana.

Bonus giovani e donne – Il via libera della Commissione Europea

Con comunicato del 31 gennaio 2025 pubblicato sulla propria pagina istituzionale, il Ministero del Lavoro rende nota la ricezione da parte della Commissione Europea dell’autorizzazione alle due misure con cui l’Italia sostiene l’occupazione di donne e giovani, aprendo così la strada per l’approvazione dei decreti attuativi dei Bonus Giovani e Donne, previsti dal Decreto Coesione (artt. 22 e 23 del Dl n. 60/2024) e attualmente in stand-by in attesa del via libera europeo. 

Entrambe le agevolazioni oggetto del nulla osta rientrano tra gli incentivi alle assunzioni in vigore dal 1° settembre 2024 previsti dal Dl n. 60/2024, la cui applicazione tuttavia – per espressa previsione normativa – era subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Bonus Giovani

La misura in oggetto, introdotta con lo scopo di favorire l’incremento dell’occupazione stabile giovanile, ai sensi dell’art. 22 del Dl n. 60/2024, consiste in uno sgravio (o esonero) di natura contributiva rivolto ai datori di lavoro privati che effettuano, nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 al loro primo impiego stabile, ossia privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in precedenza. Inclusi nella platea dei beneficiari dello sgravio anche i datori di lavoro che trasformano i rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando i requisiti di età e di impiego alla data della trasformazione (under 35 con assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in precedenza). Restano escluse dal campo di applicazione dell’esonero le assunzioni di categorie dirigenziali, di lavoratori domestici e di apprendisti.

Lo sgravio in esame, di durata biennale, è fruibile per massimo 24 mesi dal giorno di assunzione ed è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 500 euro mensili. Tale importo, ai sensi del comma 3 dell’art. 22, è elevato a 650 euro mensili qualora le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di under 35 al loro primo impiego stabile risultino effettuate in sedi o unità produttive ubicate in una delle regioni ricomprese nella c.d. ZES unica (Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno), ossia Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Previsto il riconoscimento in via residuale anche per le assunzioni di lavoratori che alla data di inizio rapporto di lavoro risultino essere stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, beneficiario parzialmente dello sgravio contributivo.

La misura contributiva, chiarisce la disposizione normativa, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento attualmente in vigore, fermo restando la compatibilità, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione prevista per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, introdotta per l’anno 2024 dal D.lgs. 216/2023 ed estesa dalla Legge di Bilancio 2025 per un ulteriore triennio (c.d. “Super deduzione”).

L’utilizzo dello sgravio, ricorda il comma 5 dell’art. 22 del Decreto Coesione, è subordinato al rispetto delle norme generali per la fruizione degli incentivi di cui al D.lgs. n. 150/2015, incluso le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei Contratti collettivi applicati, oltre al possesso del Durc attestante la regolarità contributiva da parte dei datori di lavoro. In aggiunta ai principi generali richiamati, la norma vincola la fruizione dello sgravio contributivo all’ assenza nei sei mesi precedenti l’assunzione di licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, effettuati nella medesima unità produttiva dove ha inizio il rapporto di lavoro con il giovane lavoratore. Parallelamente, la stessa disposizione dispone la revoca e la restituzione dello sgravio al verificarsi di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti con l‘ esonero biennale o di dipendenti aventi la stessa qualifica, avvenuti nei sei mesi successivi l’assunzione, nella medesima unità produttiva.

Nonostante la recente approvazione da parte della Commissione Europea, il Bonus Giovani non è ancora pienamente operativo, sarà necessario infatti attendere il decreto attuativo e le successive istruzioni dell’INPS relative alle modalità di fruizione dello sgravio e al recupero degli arretrati a credito dei mesi antecedenti l’autorizzazione della Commissione.

Bonus Donne

La misura in esame denominata Bonus Donne, rientra tra i provvedimenti introdotti dal Decreto Coesione di stabilizzazione delle assunzioni, ed è volta nello specifico a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

L’esonero, anch’esso di natura contributiva, previsto dall’ art. 23 del Dl n. 60/2024, si rivolge ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato: (i) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f) del Regolamento UE 651/2014 e (ii) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

In merito alla portata della misura, la stessa ha durata biennale, di massimo 24 mesi, e consente la fruizione di uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi a carico dei datori id lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice stabilizzata, fatta eccezione per i rapporti instaurati in apprendistato e di lavoro domestico.

La disposizione normativa all’art. 23, commi 3 e 5,  chiarisce che i benefici contributivi derivanti dall’applicazione Bonus Donne sono vincolati al verificarsi dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, oltre a prevedere, come per il Bonus Giovani, l’incumulabilità dello stesso con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento attualmente in vigore, fermo restando la compatibilità, senza alcuna riduzione, con la misura agevolativa della “Super – deduzione”.

Analogamente a quanto anticipato per il Bonus Giovani, ai fini dell’applicabilità dell’esonero contributivo in esame, sarà necessario attendere il decreto ministeriale attuativo e le successive istruzioni INPS relative alle modalità di fruizione e di recupero degli eventuali arretrati contributivi.

Massimale contributivo per l’anno 2025

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, che stabilisce il massimale contributivo per il 2025. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato a 120.607,00 euro: ciò significa che la retribuzione dei lavoratori soggetti al massimale, nel 2025, sarà assoggettata a contributi previdenziali entro il detto valore annuale.

I lavoratori dipendenti soggetti al massimale contributivo sono coloro che risultano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 in poi, oppure coloro che hanno optato volontariamente per il sistema contributivo (possibilità che la legge attribuisce a chi risulti iscritto alla previdenza obbligatoria prima di tale data).

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS – come i co.co.co. – sono soggetti al massimale contributivo a prescindere dalla prima data di iscrizione alla previdenza obbligatoria.

Bonus mamme – i chiarimenti INPS sulla fruizione dell’esonero in vigore dal 2024

Con messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la sfera applicativa e la validità temporale del c.d. Bonus mamme, misura introdotta nel 2024 dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e parzialmente ripresa dalla nuova Legge di Bilancio 2025.

Nello specifico, con il Bonus mamme, in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,  è stato introdotto un esonero contributivo totale per la quota IVS a carico dipendente, nel limite annuo di 3.000 euro, a favore delle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato con almeno tre figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In via sperimentale e per il solo anno 2024, l’esonero è stato esteso anche alle lavoratrici madri a tempo indeterminato con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Rispetto a tale misura contributiva già in essere, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in corso, un nuovo esonero parziale rivolto alle lavoratrici dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, e alle lavoratrici autonome. Potranno beneficiare del nuovo esonero le categorie seguenti:

  1. fino al 31 dicembre 2026, le lavoratrici madri con almeno due figli entro il decimo anno del figlio più piccolo;
  2. dal 2027, esclusivamente le lavoratrici con tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

La portata e le modalità che renderanno operativo il nuovo esonero saranno rese note con successivo decreto ministerialedi cui si attende pubblicazione.

L’INPS, in considerazione della coesistenza per il biennio 2025 – 2026 delle due misure contributive sopra richiamate, ha chiarito con il messaggio 401 del 31 gennaio che il Bonus mamme, già in vigore dal 2024, potrà continuare ad essere fruito dalle lavoratrici madri di tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche qualora la nascita o l’adozione del terzo figlio si verifichi nel corso del 2025 o del 2026.

Siamo tra le aziende certificate Great Place To Work® in Italia nel 2024!

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Dimissioni per fatti concludenti – le prime indicazioni dell’INL

Con l’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti, ai sensi dell’art. 19 del Collegato Lavoro, viene consentito al datore di lavoro di risolvere il rapporto in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, attribuendo a quest’ultimo la volontà del recesso. Difatti, la nuova disposizione che integra con il comma 7-bis l’art. 26 del D.lgs. 151/2015, stabilisce che, qualora l’ assenza ingiustificata del lavoratore si protragga oltre i termini previsti dalla contrattazione, o in assenza della stessa, trascorsi quindici giorni, il datore di lavoro possa, previa comunicazione alla sede competente dell’ispettorato del lavoro, considerare il rapporto di lavoro risolto per dimissioni del lavoratore.

A tal riguardo l’Ispettorato Nazionale del lavoro, nella recente nota. n. 579 del 22 gennaio 2025, ha fornito i primi chiarimenti sulla procedura da seguire, sulle modalità con cui le proprie sedi territoriali effettueranno le dovute verifiche e sulle motivazioni che, una volta presentate dal lavoratore, potranno rendere inapplicabile l’effetto risolutivo della procedura.

L’INL nella suddetta nota specifica che la comunicazione dovrà essere trasmessa preferibilmente via PEC e dovrà riportare tutte le informazioni concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici, ma anche ai recapiti telefonici e di posta elettronica. L’ispettorato potrà in questo modo contattare il lavoratore, oltre ad altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro ed altri soggetti, al fine di accertare la veridicità di quanto segnalato. Tali accertamenti, rende noto l’ispettorato, verranno eseguiti tempestivamente, e si concluderanno entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Laddove il lavoratore dia prova dell’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di presentare le proprie giustificazioni o l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto non avrà effetto.

Febbraio 2025: novità e rinnovi CCNL

  • CCNL Cartai (Piccola Industria) – Welfare

L’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10), sostituiti a decorrere dall’1° gennaio 2019 da flex benefit per un importo pari ad euro 258,00, dovranno essere messi a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno e utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno stesso.

  • CCNL Grafici editoriali (Piccola industria) – Welfare

L’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10), sostituiti a decorrere dall’1° gennaio 2019 da flex benefit per un importo pari ad euro 258,00, dovranno essere messi a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno e utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno stesso.

  •  CCNL Scuole materne – FISM- Somministrazione di lavoro

Entro il 28 febbraio 2025, gli istituti che utilizzano il contratto di somministrazione sono tenuti a fornire alla Fism territoriale e alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente Accordo, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

Aumento dei minimi retributivi dal 1° febbraio 2025

A decorrere dal 1° febbraio 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

  • ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA);
  • FACONISTI (ANPIT-CISAL);
  • LATERIZI (INDUSTRIA);
  • LAVORO DOMESTICO FEDERPROPRIETÀ’;
  • LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA);
  • OCCHIALI (INDUSTRIA);
  • SOCCORSO STRADALE – CONFIMEA/UGL;
  • TESSILI (INDUSTRIA).

Una tantum di febbraio 2025

Per il mese di febbraio 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:

  • GRAFICI, EDITORIALI (ARTIGIANATO);
  • TURISMO (INDUSTRIA).

Legge di Bilancio 2025 – novità in materia di lavoro e di previdenza sociale

In data 31 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027(di seguito, “Legge di Bilancio”).

Molteplici sono le novità che avranno un impatto sulle imprese e i loro dipendenti.

Cosa cambia in busta paga?

Cessa al 31 dicembre 2024 il cuneo contributivo del 6-7% e in sostituzione la nuova manovra riconosce ai titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20.000 euro, una somma esentasse calcolata attraverso l’applicazione di specifiche percentuali al reddito da lavoro dipendente, determinate in funzione della fascia reddituale di appartenenza. Ai titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito complessivo tra 20.000 e 40.000 euro viene riconosciuta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro e determinata in base al reddito complessivo percepito.

È stata inserita poi una stretta sulle detrazioni dell’imposta lorda derivanti da oneri e spese detraibili. Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro l’importo massimo detraibile sarà determinato oltre che dall’ammontare del reddito percepito anche dal numero dei figli a carico.

Le legge di Bilancio 2025 modifica, inoltre, le detrazioni per figli a carico, che fermo restando l’assegno unico, saranno fruibili per i figli tra i 21 e i 30 anni di età salvo i casi di disabilità accertata. Infine, le detrazioni per altri familiari a carico saranno limitate ai soli ascendenti conviventi con il contribuente.

Viene confermata, altresì, la riduzione delle aliquote fiscali IRPEF e degli scaglioni di reddito come per l’anno 2024. Parallelamente restano invariate la “no tax area” e il correttivo al trattamento integrativo in vigore nel 2024.

Infine, è stata introdotta una stratta per poter beneficiare di rimborsi esenti per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (come taxi e noleggi con conducente). Dal 2025 sarà infatti necessario che i pagamenti vengano effettuati con sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito o debito, assegni e bonifici bancari o postali).

Sono state inoltre previste delle novità e delle conferme vantaggiose in materia di Welfare

È stataconfermata, innanzitutto, la soglia di esenzione dei fringe benefit a 1.000 euro, innalzata a 2.000 euro per i genitori lavoratori con figli fiscalmente a carico.  Previste anche nuove regole di determinazione del valore imponibile delle auto di nuova immatricolazione concesse dai datori di lavoro ad uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. La Legge di Bilancio introducendo questa misura favorisce la concessione delle auto elettriche.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025 che trasferiscono la residenza a più di 100 km dalla precedente per lo svolgimento della nuova attività lavorativa è stata introdotta, inoltre, un’esenzione fiscale biennale nel limite complessivo di 5.000 euro annui sulle somme erogate o rimborsare dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati. La misura è rivolta ai lavoratori percettori nel 2024 di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Per ultimo, è stataconfermata per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività ridotta (PDR) al 5%.

La legge di Bilancio 2025 si sofferma poi delle misure a favore dei genitori lavoratori

In particolare, sono statiampliati ulteriormente il numero di mesi di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, portati a tre per chi concluderà il congedo obbligatorio nel 2025. Per i genitori lavoratori che hanno concluso il congedo obbligatorio nel 2024, il secondo mese previsto al 60% nel 2025 viene elevato all’80%.

È stato inoltreconfermato ed ampliato alle lavoratrici a tempo determinato e alle lavoratrici autonome in possesso di determinati requisiti il bonus mamme introdotto nel 2024. Estesa al biennio 2025 – 2026 la fruizione alle lavoratrici madri con almeno due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

La normativa interviene inoltre a favore delle aziende situate nel Sud Italia

Insostituzione della Decontribuzione Sud terminata il 31 dicembre 2024, infatti, vengono introdotte due nuovi esoneri contributivi destinati rispettivamente a microimprese e piccole e medie imprese per definizione con meno di 250 dipendenti e alle imprese non rientranti in tale definizione che assumono lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni del Sud Italia.

Ulteriore misura introdotta in tema contributivo riguarda i requisiti d’accesso per la Naspi

È statointrodotto un nuovo requisito contributivo per beneficiare dell’indennità di disoccupazione. I lavoratori che cessano volontariamente un rapporto di lavoro potranno accedere alla NASPI – per perdita involontaria dell’impiego nei successivi 12 mesi la cessazione volontaria – qualora abbiano maturato nell’espletamento del nuovo lavoro 13 settimane contributive. Sono fatte salve particolari casistiche individuate dalla normativa.

Focus sulle nuove misure in materia pensionistica

La prima novità riguardai giovani lavoratori che versano per la prima volta nel 2025 ad una forma di previdenza obbligatoria (quali l’AGO, le sue forme sostituite ed esclusive e la Gestione Separata) potranno scegliere di incrementare il loro montante contributivo mediante l’innalzamento dell’aliquota IVS a proprio carico fino ad un massimo di 2 punti percentuali.

Viene poi estesa ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 maturano i requisiti per accedere alla pensione anticipata e optano per la permanenza in servizio la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico. In considerazione dell’esercizio di tale diritto il datore di lavoro sarà esonerato dal versamento della predetta quota e la stessa, non più versata all’ente previdenziale ma corrisposta interamente al lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51, comma 2, i-bis del TUIR.

Viene introdotta, infine, la possibilità per i lavoratori appartenenti al sistema contributivo di anticipare il pensionamento attraverso il cumulo della previdenza obbligatoria con quella complementare per il raggiungimento del requisito dell’importo soglia mensile altrimenti non perfezionato.  

Collegato lavoro: dal 12 gennaio in vigore le nuove disposizioni

Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre e meglio conosciuta come “Collegato Lavoro”.

Il provvedimento, da tempo atteso, introduce diverse novità in particolare in materia di: dimissioni “per fatti concludenti”, periodo di prova nei contratti a termine, computo dei lavoratori in somministrazione, conciliazioni telematiche e “Contratti misti”, i cui contenuti normativi sono stati ripresi dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota 9740 emanata il 30 dicembre 2024 per quanto di propria competenza.

Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro

L’art. 19 della Legge n. 203, interviene ed integra l’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 in tema di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, disposizione con la quale a suo tempo era stato introdotto l’istituto delle dimissioni telematiche volto a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, pratica che consisteva nel far sottoscrivere al dipendente all’atto dell’assunzione una lettera di dimissioni “non datate” che il datore di lavoro poteva utilizzare poi a proprio piacimento rendendola efficace in un momento successivo del rapporto.

La norma nel disciplinare le modalità di esercizio delle dimissioni volontarie, da espletare nella generalità dei casi in via telematica al fine di garantire la tutela e il libero esercizio delle stesse da parte di lavoratrici e lavoratori, non aveva tenuto conto della possibilità che, in alcuni casi, di questa disposizione ne potesse essere fatto un uso “improprio” attraverso il fenomeno della c.d. “assenza ingiustificata” , ossia il protrarsi dell’assenza sul luogo del lavoro da parte del dipendente senza fornire alcuna giustificazione al datore di lavoro o senza presentazione delle dimissioni telematiche. In questo caso, di fronte a tale circostanza il datore di lavoro si è visto costretto, almeno fino ad oggi, ad iniziare un lungo iter disciplinare volto al licenziamento del lavoratore e al pagamento del contributo di licenziamento all’INPS.   

Con l’integrazione del comma 7- bis all’ art. 26 del D.lgs. 151/2015, il Collegato Lavoro stabilisce che “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro possa segnalare all’Ispettorato territoriale del Lavoro tale assenza, e una volta verificata la correttezza della segnalazione da parte dell’ITL, risolvere il rapporto di lavoro automaticamente per volontà del lavoratore ossia per “dimissioni di fatto”. Tuttavia, qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità avuta, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di giustificarne l’assenza, la nuova disposizione non troverà applicazione.

Con la novità introdotta, in concreto, nei casi in cui a seguito della verifica dell’Ispettorato venissero accertate le dimissioni di fatto, il datore di lavoro non sarà più tenuto all’espletamento dell’iter disciplinare e a sostenere il costo del contributo di licenziamento, mentre il lavoratore non potrà accedere al trattamento di disoccupazione (NASPI).

Fermo restando quanto in vigore, saranno necessari ulteriori chiarimenti con particolare riguardo alle modalità con cui il datore di lavoro dovrà segnalare l’assenza ingiustificata o in che modo lo stesso Ispettorato attuerà le verifiche previste a seguito della segnalazione.

Durata del periodo di prova nei contratti a termine

Ulteriore significativa novità introdotta dal Collegato Lavoro riguarda la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato. L’art. 13 della Legge 203/2024 è intervenuto sulla disposizione di cui all’art. 7, comma 2 del D.lgs. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza) che genericamente prevedeva che la determinazione del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato avvenisse  “in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego”.L’assenza di parametri oggettivi nella precedente disposizione ai fini della determinazione del periodo di prova comportava il rischio, nei casi di pattuizione di una durata discrezionale (nei limiti previsti dal Ccnl) e “sproporzionata” rispetto al rapporto di lavoro, di rendere nullo lo stesso, invalidando l’eventuale recesso senza preavviso delle parti.

Dal 12 gennaio 2025, entrata in vigore del Collegato, in assenza di esplicite previsioni contrattuali collettive, sarà possibile applicare un calcolo per così dire “matematico” ai fini della determinazione del periodo di prova nei contratti a termine: un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto, fermo restando una durata non inferiore a 2 giorni e non superiore a 15 giorni per i rapporti di durata inferiore a 6 mesi e 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12.

Somministrazione del lavoro

In materia di somministrazione l’art. 10 del Collegato Lavoro interviene sul D.lgs. 81/2015 con due importanti novità: (i) abrogando il limite di durata complessiva di 24 mesi delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore nei casi in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato e (ii) escludendo dai limiti quantitativi del 30% previsto per i lavoratori assunti a tempo determinato e con contratto di  somministrazione a tempo determinato presso l’utilizzatore, ai sensi dell’art. 31 comma 2 D.lgs. 81/2015, i lavoratori somministrati assunti stabilmente presso le agenzie di somministrazione e i lavoratori somministrati impiegati per determinate esigenze quali attività stagionali, specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti o con più di 50 anni di età.

Infine, con riferimento all’utilizzo delle causali nei contratti a termine superiori a 12 mesi, viene introdotta la ”a-causalità “ per i rapporti di somministrazione a termine con soggetti disoccupati beneficiari da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e con soggetti rientranti nelle categorie di svantaggiati o molto svantaggiati.

Conciliazioni telematiche

Per quanto riguarda l’istituto delle conciliazioni telematiche, l’art. 20 della Legge 203/2024 prevede  ai fini dell’espletamento dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro di cui agli artt. 410, 411 e 412 ter del c.p.c. la possibilità che gli stessi possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. L’attuazione di tale disposizione, ricorda l’INL nella nota 9740, resta subordinata all’emanazione, entro i 12 mesi dall’entrata in vigore della norma, di un decreto ministeriale contenente le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti

Viene introdotta infine una nuova tipologia contrattuale, definita “Contratto Mistoattraverso il quale il legislatore permette di ovviare alla causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), comma 57, art. 1 della L. 190/2014. Attraverso utilizzo di tale tipologia contrattuale, ammessa esclusivamente nelle società con più di 250 dipendenti, il medesimo soggetto potrà svolgere attività lavorativa nei confronti dello stesso datore di lavoro/committente sia in qualità di dipendente che come lavoratore autonomo in regime forfettario. In aggiunta al requisito dimensionale in capo all’azienda datrice dovranno essere rispettate determinate condizioni tra cui la certificazione del contratto di lavoro autonomo presso una delle commissioni di cui all’art. 76 del D.lgs. 276/2003, lo svolgimento della prestazione lavorativa subordinata in part time tra 40 e 50%,  la non sovrapponibilità nello svolgimento delle due prestazioni dell’oggetto delle stesse, delle modalità, nonché dell’orario e delle giornate di lavoro oltre la presenza di un domicilio professionale del lavoratore autonomo distinto da quello del datore di lavoro.

Fringe Benefit: livello di erogazione in incremento nel 2024 ma permangono difficoltà di gestione

Secondo una ricerca di HR Capital, nel 2024 il 60% delle grandi aziende ha integrato i fringe benefit nelle proprie politiche retributive.
Rispetto al 2023, è stato rilevato un lieve incremento dell’erogazione dei fringe benefit (+10%), anche in virtù dell’innalzamento del limite di esenzione avvenuto negli ultimi anni.

Milano, 16 dicembre 2024 – L’impiego dei fringe benefit[1] continua a rappresentare una tra le politiche retributive più strategiche che le aziende possano applicare. Nonostante ciò, non sembrano ancora aver raggiunto la piena diffusione.

Questo è quanto emerge da una ricerca condotta da HR Capital – società consociata di De Luca & Partners e leader nei servizi per la gestione e per l’amministrazione del personale in outsourcing – che ha analizzato il tasso di adozione dei fringe benefit da parte delle aziende.

Più nel dettaglio, secondo lo studio[2] condotto sulle aziende assistite, il 60% del panel – prevalentemente grandi realtà strutturate – ha integrato i fringe benefit nelle proprie politiche retributive, anche in sinergia con i programmi di welfare aziendale. Il restante 40% del campione mostra, invece, una maggiore esitazione nell’adottare questi strumenti a causa del costo aggiuntivo generato, che, nonostante il regime fiscale agevolato, rimane rilevante soprattutto per le piccole e medie imprese.

Rispetto al 2023, si evidenzia così un innalzamento del 10% delle imprese che hanno introdotto o implementato la loro politica retributiva attraverso la concessione di fringe benefit, che si è concretizzata, nella maggior parte dei casi, nell’assegnazione ai propri dipendenti di auto aziendali a uso promiscuo o nel riconoscimento di coperture assistenziali mediante la stipula di polizze assicurative. “I dati evidenziano una tendenza di crescita nell’uso dei fringe benefit, seppur in minima misura, favorito anche dalle recenti modifiche normative che hanno incrementato i limiti di esenzione. La loro potenziale riconferma, prevista nella bozza del DDL Bilancio 2025, lascia presagire un’ulteriore diffusione dello strumento nel prossimo futuro” –  commenta Andrea Di Nino, Consulente del Lavoro e collaboratore di HR Capital. “La ricerca – prosegue Di Nino – ha inoltre rilevato le difficoltà di gestione nel conferimento dei fringe benefit a seguito dell’innalzamento della soglia di esenzione a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Soprattutto nelle piccole e medie imprese, infatti, la procedura di distribuzione e reperimento delle dichiarazioni attestanti la presenza di figli a carico non è sempre semplice, e di conseguenza scoraggia le aziende dall’adozione dei fringe benefit”.

Il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (“TUIR”), stabilisce per i compensi erogati sottoforma di fringe benefit un particolare regime di esenzione fiscale e contributiva, ponendo nel limite di 258,23 euro la soglia di esenzione, al superamento della quale tali fringe benefit entrano a far parte della retribuzione imponibile del lavoratore beneficiario per l’intero ammontare erogato. Negli ultimi anni, tale disposizione ha subito molteplici revisioni: in particolare, da ultimo, la Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione del valore dei fringe benefit complessivo entro il limite di 1.000 euro, innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.


[1] Il termine fringe benefit fa riferimento ai compensi concessi sotto forma di beni e servizi dai datori di lavoro ai propri dipendenti, in conformità alle disposizioni contrattuali collettive o per libera scelta aziendale, al fine di incentivare e fidelizzare le risorse al proprio interno.

[2] Il campione su cui è stata basata la ricerca era composto da 40 aziende, di cui il 70% formato da imprese italiane. Il restante 30% era formato da imprese aventi la sede principale all’estero (comunque entro l’Unione Europea).

Hanno ripreso la notizia:


Gennaio 2025: novità e rinnovi CCNL

  • CCNL Abbigliamento (Industria) – Elemento di garanzia retributiva

È prevista con la mensilità di gennaio  l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), riconosciuto ai lavoratori in forza al1° gennaio in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

  • CCNL Abbigliamento (Industria) – Enti bilaterali

Le parti si impegnano a costituire l’ Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), che opererà a supporto ed in sinergia con gli Organismi bilaterali previsti dal Capitolo III del presente Contratto Nazionale e con gli altri Enti bilaterali Previmoda e Sanimoda. Per finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente Bilaterale Moda, l’Accordo istitutivo definirà un contributo ”Una tantum” a carico delle aziende pari 6,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato alla data del1° gennaio 2025.

  • CCNL Abbigliamento (Industria) – Preavviso di licenziamento o dimissioni

Decorre dal 1° gennaio 2025 la nuova disciplina del preavviso definita dall’Accordo di rinnovo dell’11 novembre 2024.

  • CCNL Aeroporti (Trasporto Aereo) – Sezione Handlers – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2025 verranno attivate dalla parte datoriale forme di sanità integrativa, individuate a cura dell’azienda, con contribuzione a carico della stessa per ogni singolo dipendente a tempo indeterminato che non potrà essere inferiore a 120 euro annui, suddivisi in 12 quote mensili da 10 euro l’una.

  • CCNL Aeroporti (Trasporto Aereo) – Sezione Handlers – Previdenza complementare

A far data dal 1° gennaio 2025 l’adesione al Fondo Prevaer comporterà una contribuzione mensile del 2,5% per 12 mensilità annue a carico dell’Azienda ed una contribuzione mensile dell’1% per dodici mensilità annue a carico del lavoratore che aderisce al Fondo, calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

  • CCNL AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS – Classificazione del personale

Dal 1° gennaio 2025 i livelli 6 e 7 sono sostituiti dal livello di ingresso 6I di cui all’ art. 76 del presente CCNL.

  • CCNL AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS – Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con orario minimo di 20 ore settimanali (esclusi i lavoratori a chiamata che non percepiscono indennità di disponibilità), nonché i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 6 mesi, sulla base della specifica regolamentazione definita ai commi successivi. La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in euro 12,00 di cui euro 10,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico del lavoratore

  • CCNL AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS – Contributi contrattuali

Al fine di garantire il funzionamento della concertazione nazionale e di rendere esplicita la rappresentanza a livello territoriale le aziende che applicano il presenteCCNL, con decorrenza 1° gennaio 2025, dovranno versare alle associazioni datoriali firmatarie del Contratto, una quota pari a 0,20% di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore, da calcolarsi per ciascun lavoratore in forza presso l’azienda e per 12 mensilità.

  • CCNL AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

  • CCNL AGRICOLTURA (COOPERATIVE) – Maternità

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il lavoratore potrà usufruire di 8 ore di permesso retribuito all’anno, frazionabili, per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital.

  • CCNL AGRICOLTURA (COOPERATIVE) – Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la contribuzione Filcoop Sanitario è incrementata di 48,00 euro annue a carico dell’azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva è pari a100,00 euro di cui 74,00 euro a carico dell’azienda e26,00 euro a carico del lavoratore.

Per gli operai a tempo determinato invece la contribuzione è incrementata di 34,00 euro annue a carico dell’azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva è pari a 70,00 euro di cui 52,00 euro a carico dell’azienda e 18,00 euro a carico del lavoratore.

  • CCNL AGRICOLTURA (COOPERATIVE) – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (Fia), è di euro 520,00 annui. Il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.

  • CCNL ALBERGHI – CONFCOMMERCIO – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

  1. CCNL ALIMENTARI (ARTIGIANATO) – Apprendisti

A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

  • CCNL ALIMENTARI (ARTIGIANATO) – Previdenza complementare

Con decorrenza 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico azienda è dell’1,50%, calcolata sulla retribuzione utile al trattamento di fine rapporto (T.F.R). –

  • CCNL ALIMENTARI (COOPERATIVE) – Previdenza complementare

 Con decorrenza 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico azienda è dell’ 1,50% calcolata sulla retribuzione utile al trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

  • CCNL ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI – Retribuzione

Per i dipendenti che maturano il diritto di scorrimento di livello previsto dal CCNL a partire dal 1° gennaio 2025, la differenza di trattamento retributivo derivante dal suddetto scorrimento economico sarà erogata in unica tranche alla maturazione del diritto.

  • CCNL ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI – Scatti di anzianità

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 la tabella degli scatti anzianità del CCNL viene sostituita.

  • CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI) – Retribuzione

Le parti attribuiscono alla contrattazione di secondo livello per l’anno 2025 la corresponsione sottoforma di welfare di un importo di 30 euro per 12 mensilità, in favore di ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

  • CCNL CALZATURIERI (INDUSTRIA) – Assicurazione complementare

Dal 1° gennaio 2025, tramite il Sanimoda viene attivata un’ assicurazione contro la non autosufficienza (LTC), alla quale sono iscritti tutti i lavoratori in forza a quella data. Questa sarà finanziata con un contributo a carico azienda pari a due euro almese, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.

  • CCNL CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI – CONFCOMMERCIO – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la quota contributiva annua al fondo Quas viene fissata in euro 360 a carico del datore di lavoro e in euro 50 a carico del Quadro. 

  • CCNL CHIMICI FARMACEUTICI (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda relativa alla previdenza complementare è incrementata dello 0,10%.

  • CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO – Contratto a tempo parziale

A decorrere dal 1° gennaio 2025, in alternativa alle maggiorazioni dell’1,5%, a fronte dell’applicazione di clausole elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 155 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

  • CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025 la quota contributiva al Fondo Quas è incrementata di euro 20,00 a carico del datore di lavoro.

  • CCNL COMMERCIO – CONFESERCENTI – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025 la quota contributiva al Fondo Quas è incrementata di euro 20 a carico del datore di lavoro.

  • CCNL COMMERCIO (COOPERATIVE DI CONSUMO) – Assistenza sanitaria integrativa

A partire dal 1° gennaio 2025, è dovuto un contributo a carico dell’impresa, per tutto il personale assunto, iscritto al Fondo Coopersalute, pari a 14,00 euro mensili per ciascun iscritto.

  • CCNL COOPERATIVE SOCIALI – Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025, il contributo di finanziamento della assistenza sanitaria integrativa a carico dell’impresa sale da 5 euro a 10 euro mensili.

  • CCNL COOPERATIVE SOCIALI – Gratifica di ferie

A partire dal 1° gennaio 2025 è prevista per i lavoratori in forza la maturazione della quattordicesima mensilità che andrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.

  • CCNL COOPERATIVE SOCIALI – Retribuzione

Gli educatori inquadrati al profilo D1 del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2025 hanno diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di euro 41. A decorrere dal 1° gennaio 2025 ai profili D1 espressamente previsti dal CCNL viene riconosciuto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro.

  • CCNL DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME – Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri,  è pari al 2,47%.

  • CCNL DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE – Welfare

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri,  è pari al 2,47%.

  • CCNL DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE – Copertura assicurativa

Entro il 1° gennaio 2025 tutti Dirigenti andranno obbligatoriamente assicurati dalla “Garanzia Infortuni” del Pastore.

  • CCNL DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE – Fondo di previdenza (Fondo Mario Negri)

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri,  è pari al 2,47%.

  • CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo al fondo Mario Negri a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, è pari, al 2,47%. I contributi di cui sopra sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.

  • CCNL DIRIGENTI IMPRESE AUTOTRASPORTO – Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, è pari al 2,47%.

  • CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA – Copertura assicurativa

A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’azienda provvederà a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte ovvero di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del Dirigente per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari a euro 300.000 o di euro 400.000 quando il nucleo familiare del Dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il Dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di 300 euro annui.

  • CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA – Previdenza complementare (Previndai)

L’accordo di rinnovo del 13 novembre 2024 ha previsto una modifica delle quote di contribuzione al fondo Previndai con decorrenza 1° gennaio 2025. In particolare, aumenterà la quota minima a carico dell’impresa dal 4% al 6% (da applicarsi fino al limite di 200.000 euro e non più a 180.000) con un conseguente alleggerimento di quella a carico del dirigente dal 4% al 2%. Questa modifica è prevista sia per tutti i dirigenti già iscritti, sia per quelli vi aderiranno.

  • CCNL DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI – Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, , è pari al 2,47%.

  • CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA – Contratto a tempo parziale

A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’indennità per l’applicazione di clausole elastiche è pari ad almeno 155 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

  • CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio annuo a favore del Fondo Quas è incrementato di euro 20,00 a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

  • CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva

Con la retribuzione del mese di gennaio il datore di lavoro dovrà erogare un importo annuo a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), pari a 300 euro lordi, a tutti i lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

  • CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) – Formazione e addestramento professionale

Dal 1° gennaio 2025 le aziende dovranno coinvolgere tutti i lavoratori in forza, laddove la durata del contratto risulti non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 8 ore pro-capite, elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della R.S.U., o aderendo a progetti territoriali o settoriali.

  • CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) – Orario di lavoro

Le ore lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali vanno compensate, dal 1° gennaio 2025, con le maggiorazioni del 15%  se prestate dal lunedì al venerdì e del 20% se prestate nelle giornate del sabato.

Per le ore di effettiva prestazione a turni, sempre con decorrenza 1° gennaio 2025, va corrisposta una maggiorazione pari al 2,2% della retribuzione di fatto. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di contingenza, la quale invece viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello Stabilimento, compresa la mezz’ora di riposo.

  • CCNL GOMMA, PLASTICA (INDUSTRIA) – Turni

Con decorrenza 1° gennaio 2025, nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari a 217 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali; di 214,5 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali; di 212,5 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali.

  • CCNL GOMMA, PLASTICA (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10%.

  • CCNL GRAFICI, EDITORIALI (ARTIGIANATO) – Apprendistato

A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

  • CCNL LAMPADE E CINESCOPI (INDUSTRIA) – Turni

Con decorrenza 1° gennaio 2025, decorre l’incremento da 6,50 euro a 7,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del vigente.CCNL e da 4,50 euro a 5,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del Cap. XVII (Settori Lampade e display).

  • CCNL LAPIDEI (ARTIGIANATO) – Apprendistato

A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.

  • LATERIZI (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa

A partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2025 la contribuzione all’assistenza sanitaria integrativa da parte dell’azienda passerà da 6 a 7 euro mensili, fermo restando il contributo di 3 euro da parte del lavoratore iscritto.

  • LAVANDERIE E TINTORIE – Assistenza sanitaria integrativa

Per il finanziamento del Fondo Sanitario Integrativo le parti concordano un importo massimo di 8 euro lordi mensili a carico del datore di lavoro e per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. A partire da gennaio 2025 l’importo del fondo è aumentato di ulteriori 2 euro per una cifra complessiva finale di 12 euro.

  • CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO) – Apprendistato

A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti.

L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.

  • CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO) – Scatti di anzianità

A far data 1° gennaio 2025 aumenteranno gli importi degli scatti di anzianità. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo scatto maturato.

  • CCNL MARITTIMI – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal mese di gennaio 2025, una cifra mensile di euro 16,50 sarà accantonata dalle imprese al fine di finanziare un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presenteCCNL.

  • CCNL MARITTIMI – CONFITARMA (ADDETTI AGLI UFFICI) – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal mese di gennaio 2025, una cifra mensile di euro 16,50 sarà accantonata dalle imprese al fine di finanziare un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presenteCCNL.

  • CCNL METALMECCANICI (ARTIGIANATO) – Apprendistato

A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

  • CCNL ODONTOTECNICI – Apprendistato

A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

  • CCNL ORAFI E ARGENTIERI (ARTIGIANATO) – Apprendistato

A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

  • CCNL PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI CONFLAVORO – Welfare

Entro il 1° gennaio 2025, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 100,00 da utilizzare entro il 30 novembre dell’anno successivo. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.

  • CCNL PANIFICATORI – CONFCOMMERCIO – Fondo di previdenza

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo relativo alla quota di adesione contrattuale al fondo Alifondviene innalzato all’1,5%.

  • CCNL PENNE, MATITE E SPAZZOLE (INDUSTRIA) – Fondo di previdenza

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo a carico dell’azienda è elevato dal 2,00% al 2,30%.

  • CCNL PUBBLICI ESERCIZI – CONFCOMMERCIO – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

  • CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

  • CCNL SCUOLE PRIVATE – ANINSEI/ASSOSCUOLA – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo aziendale al Fondo di assistenza sanitaria sarà pari a 120 euro annui pro-capite.

  • CCNL STABILIMENTI BALNEARI – CONFCOMMERCIO – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

  • CCNL STUDI PROFESSIONALI – CONFPROFESSIONI – Maternità

Per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedo obbligatorio, verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’Inps non raggiunga un importo superiore.

  • CCNL TERME – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti a un sistema di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; all’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota ”Una tantum” per ciascun iscritto di 15 euro a carico dell’azienda.

  • CCNL TESSILI (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva

È prevista con la mensilità di gennaio l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), riconosciuto ai lavoratori in forza al 1° gennaio in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

  • CCNL TESSILI (INDUSTRIA) – Enti bilaterali

Per finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente Bilaterale Moda, è dovuto un contributo ”Una tantum” a carico delle aziende, pari 6,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2025.

  • CCNL TURISMO – CONFESERCENTI – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un incremento del contributo dovuto dall’azienda alla cassa Quas, che passerà da 340,00 euro a 360,00 euro.

  • CCNL TURISMO – CONFCOMMERCIO – Quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un incremento del contributo dovuto dall’azienda alla cassa Quas, che passerà da 340,00 euro a 360,00 euro.

  • CCNL VETRO – Turni

Dal 1° gennaio 2025 decorre l’incremento da 6,50 euro a 7,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del CCNL e da 4,50 euro a 5,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del capo XVII (Settori Lampade e display).

  • CCNL VETRO (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare

A decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10%.

  • CCNL CALZATURIERI (INDUSTRIA) – Contributi contrattuali

Entro il 31 gennaio 2025, l’Azienda deve versare le trattenute della quota di sottoscrizione sul c/c intestato a Femca – Cisl, Filctem – Cgil, Uiltec – Uil a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.

Aumento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

  • AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS;
  • AGRICOLTURA (COOPERATIVE);
  • ALIMENTARI (ARTIGIANATO) – Imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti;
  • ALIMENTARI (ARTIGIANATO);
  • ALIMENTARI (COOPERATIVE);
  • ALIMENTARI (INDUSTRIA);
  • ASSICURAZIONI (SOCIETÀ DI ASSISTENZA);
  • AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI);
  • BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ACCONCIATORI;
  • BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ACCONCIATORI CONFLAVORO CONFSAL;
  • CALZATURIERI (INDUSTRIA);
  • CASSE RURALI ED ARTIGIANE;
  • CEMENTO, CALCE (PICCOLA INDUSTRIA);
  • CERAMICA (ARTIGIANATO);
  • CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO (ARTIGIANATO);
  • COIBENTI (INDUSTRIA);
  • CONCERIE (INDUSTRIA);
  • CONSORZI AGRARI;
  • DIRIGENTI COOPERATIVE;
  • DIRIGENTI INDUSTRIA;
  • DOPPIATORI;
  • FIORAI (LAVORAZIONE E COMMERCIO);
  • FOTOLABORATORI C/TERZI;
  • LAPIDEI (ARTIGIANATO);
  • LAPIDEI (INDUSTRIA);
  • LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFAP;
  • LATERIZI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFAPI;
  • LAVANDERIE E TINTORIE (ARTIGIANATO);
  • LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO);
  • MARKETING (ANPIT-CISAL);
  • MINIERE, METALLURGIA;
  • OCCHIALI (ARTIGIANATO)
  • OLEARI E MARGARINIERI (INDUSTRIA);
  • ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE;
  • PANIFICATORI (ARTIGIANATO);
  • PESCA MARITTIMA – FEDERPESCA;
  • PESCA MARITTIMA – PERSONALE NON IMBARCATO;
  • SACRISTI;
  • SCUOLE PRIVATE – ANINSEI/ASSOSCUOLA;
  • SERVIZI (ANPIT- CISAL);
  • SERVIZI POSTALI APPALTATI;
  • SHOPPER;
  • STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI;
  • TESSILI (ARTIGIANATO);
  • TURISMO (ANPIT- CISAL);
  • TURISMO (ANPIT- CISAL).

Rinnovi CCNL dal 1° gennaio 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono previsti i seguenti rinnovi

  • AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS;
  • DIRIGENTI INDUSTRIA;
  • MARKETING (ANPIT-CISAL).

Una tantum di gennaio 2025

Per il mese di gennaio 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:

  • AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE;
  • GRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA);
  • MARITTIMI;
  • MARITTIMI – CONFITARMA.

INPS: massimale contributivo – chiarimenti in caso di impiego di un pensionato

L’INPS, con il messaggio n. 3748 del 11 novembre 2024, ha fornito chiarimenti riguardo l’ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.

Cosa si intende per massimale contributivo

Il massimale contributivo è un istituto introdotto con la riforma del sistema pensionistico dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, specificamente all’articolo 2, comma 18, che comporta l’assoggettamento contributivo ai fini pensionistici dell’imponibile lordo conseguito dal dipendente entro una certa soglia stabilita annualmente, e attualmente pari ad euro 119.650. La sua applicazione è prevista nei confronti dei lavoratori che risultino privi di contribuzione previdenziale accreditata a qualsiasi titolo in periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.

Il massimale contributivo comporta due principali effetti:

  1. limite al calcolo dei contributi: una volta raggiunto il massimale annuale, il datore di lavoro e il lavoratore cessano di versare contributi previdenziali ai fini pensionistici “IVS” sulla parte di reddito imponibile eccedente.
  2. limite al calcolo della pensione: la pensione viene calcolata esclusivamente sui redditi fino al massimale. Ciò significa che, anche se un lavoratore percepisce un reddito annuo superiore a questa soglia, l’importo eccedente non sarà preso in considerazione per il calcolo della pensione.

In sintesi, per un lavoratore soggetto al massimale contributivo, i contributi previdenziali vengono calcolati solo entro il limite stabilito dal massimale. Di conseguenza, qualsiasi reddito che superi questa soglia non avrà impatto sull’importo della futura pensione.

Status di “vecchio iscritto” e di “nuovo iscritto”

L’istituto, con il suddetto messaggio, ha chiarito che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. 

Il massimale contributivo, difatti, si applica solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 o a chi ha optato per il sistema contributivo. Non si applica invece a chi risulti in possesso di contributi versati prima di tale data.

Importo del massimale contributivo 2024

L’importo del massimale contributivo viene aggiornato annualmente sulla base degli indici di variazione dei prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT. Per il 2024, il massimale contributivo per i lavoratori soggetti al sistema contributivo è stato fissato a 119.650 euro.

Lavoratori reimpiegati successivamente alla pensione

In merito ai lavoratori reimpiegati dopo il pensionamento, l’INPS ribadisce quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: il reimpiego del lavoratore successivamente alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito. Di conseguenza, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale. 

Particolarità in caso di reimpiego come lavoratori autonomi

Il Ministero ha inoltre precisato che, qualora un soggetto intraprenda un’attività libero-professionale dopo il pensionamento, tale attività — se richiede l’iscrizione a un ente previsto dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 — sarà soggetta alla specifica disciplina ordinamentale adottata dall’ente di riferimento.

Trattamento fiscale delle polizze vita ai dipendenti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la risposta ad interpello n. 218 del 6 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di trattamento fiscale delle polizze collettive stipulate a favore dei dipendenti, con particolare riferimento alle polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita).  

Oggetto dell’interpello, la possibilità di applicare ai premi assicurativi corrisposti dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti sia (i) il massimale di esenzione previsto per la generalità dei fringe benefit, ai sensi dall’art. 51, comma 3 del Tuir entro il limite di 258,23 euro annui, innalzato per il 2024 a 1.000 euro, ovvero  2.000 per i lavoratori che dichiarano di avere almeno un figlio fiscalmente a carico, che (ii) la detrazione per oneri del 19 per cento sull’imposta lorda, di cui all’art. 15 comma 1, lettera f) del TUIR, prevista dal testo unico per i premi assicurativi aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante.

Nel formulare il proprio quesito, l’istante datrice di lavoro e sostituta d’imposta ritiene possibile che i propri dipendenti fruiscano della detrazione per oneri del 19 per cento, calcolata sul valore dei premi delle polizze vita, anche nei casi in cui queste, per effetto dell’innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno in corso, risultassero “esenti” e quindi escluse dalla formazione del reddito dei lavoratori beneficiari. A fondamento di tale interpretazione, la mancanza all’interno delle disposizioni normative relative all’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit di un’espressa previsione che ne chiarisca o smentisca tale interpretazione.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito posto, richiama le disposizioni che regolano il trattamento fiscale e previdenziale delle polizze assicurative.

In primis viene citata la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, in tema di “armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che al punto 2.1. stabilisce che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente tra gli altri beni e servizi in natura riconosciuti ai dipendenti, i premi per le assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dal datore di lavoro, con esplicita esclusione dei premi relativi alle assicurazioni per infortuni professionali.

In aggiunta a quanto sopra riportato, l’Agenzia delle Entrate richiama la deroga contenuta nell’art. 51 comma 3, del TUIR, per cui  tali beni e servizi in natura (“fringe benefit”) – incluse le polizze infortuni extra – professionali, vita e invalidità permanente sopra richiamate –  “non concorrono alla formazione del reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23; qualora il predetto valore superi il citato limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito”. Con tale indicazione, sostiene l’amministrazione, il legislatore ha considerato la possibilità che nel rapporto di lavoro il datore eroghi beni e servizi senza corrispettivo a vantaggio dei dipendenti riconoscendole la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo, ad oggi fissato, a seconda dei casi, in 1.000 o 2.000 euro.

Nell’evidenziare l’esclusione dei fringe benefit da tassazione, qualora inferiori al limite di esenzione stabilito dalla normativa vigente, l’autorità fiscale sottolinea la necessità, come noto, di valutare gli stessi nel loro ammontare complessivo, ossia considerando tutti i beni e servizi concessi al lavoratore nel medesimo periodo d’imposta e derivanti anche da diversi rapporti di lavoro eventualmente intercorsi durante l’anno.

Richiamate le disposizioni normative riguardanti il trattamento delle polizze assicurative e dei fringe benefit in generale, l’Agenzia delle Entrate si sofferma poi sulla determinazione delle detrazioni per oneri previste dall’art. 15 comma 1, lettera f) del TUIR: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto […]”.

In questo caso, citando la risoluzione n. 391 del 2007, l’amministrazione ribadisce quanto già affermato in precedenza, ossia che “ai fini della detrazione di un onere ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera f) del TUIR – quale possono essere i premi relativi ad una polizza vita collettiva sottoscritta a favore dei propri dipendenti -, è necessario che lo stesso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a suo carico. Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti ai sensi della disposizione di cui sopra, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.

Alla luce del parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, i premi assicurativi relativi alle polizze vita riconosciuti ai dipendenti e considerati esenti entro il limite di esenzione previsto per i fringe benefit nell’anno di riferimento  potranno essere detratti nella misura del 19 per cento dall’imposta lorda gravante sui lavoratori interessati esclusivamente qualora detti valori concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente, a nulla rilevando ai fine dell’applicazione di tale principio, l’innalzamento temporaneo fissato per il 2024 a 1.000 – 2.000 euro, rispetto al valore di 258,23 contenuto nella disposizione del TUIR.

Oneri detraibili – polizze rischio morte ed invalidità permanente

A completamento di quanto qui trattato ed in considerazione dell’ avvicinarsi delle elaborazioni di fine anno, momento in cui i datori di lavoro e sostituti di imposta saranno chiamati ad effettuare i conguagli fiscali sui redditi da lavoro dipendente e assimilato percepiti dai propri lavoratori e collaboratori, si ritiene opportuno ricordare che nel riconoscimento della detrazione per oneri del 19 per cento, derivanti da polizze assicurative vita e invalidità permanente con franchigia non inferiore al 5 per cento, sarà necessario attenersi al massimale del premio detraibile di 530 euro, fermo restando il riproporzionamento fino ad azzeramento della detrazione spettante per i lavoratori beneficiari titolari di un reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Dicembre 2024: novità e rinnovi CCNL

CCNL Abbigliamento (Industria) – Welfare

    Allo scopo di contribuire al benessere complessivo dei lavoratori, a decorrere dal mese di dicembre 2024 verrà riconosciuto ai dipendenti un importo annuo del valore di 200 euro a titolo di strumenti welfare.

    CCNL Allevatori e consorzi zootecnici – Retribuzione

    Nel mese di dicembre 2024 è prevista l’erogazione delle differenze retributive derivanti dalla variazione di livello prevista per il personale in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, impiegato nelle mansioni espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.

    CCNL Allevatori e consorzi zootecnici – Scatti di anzianità

    A decorrere dal 1° gennaio 2025 varia la tabella degli scatti di anzianità. Fermo restando che in nessun caso è prevista la corresponsione di arretrati a titolo di scatti di anzianità, la differenza mensile lorda determinata dall’applicazione della nuova tabella con riferimento agli scatti maturati fino al 31 dicembre 2024 sarà corrisposta in due scaglioni di pari importo rispettivamente con decorrenza 1° dicembre 2024 e 1° giugno 2025.

    CCNL Assicurazioni (amministrativi e produzione) – Assegno ad personam

    A decorrere dal 1° dicembre 2024 varia l’importo dell’assegno annuo ad personam contrattuale i cui importi sono determinati dal CCNL.

    CCNL Assicurazioni (amministrativi e produzione) – Indennità di carica

    A decorrere dalla mensilità di dicembre è prevista la corresponsione dei nuovi importi relativi all’indennità economica per funzionari (ex indennità di carica).

    CCNL Assicurazioni (amministrativi e produzione) – Terzo elemento retributivo

    A decorrere dalla mensilità di dicembre è prevista la corresponsione dei nuovi importi relativi al terzo elemento per il solo personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione in servizio alla data di stipula del CCNL del 29 ottobre 1987.

    CCNL Cartai (Industria) – Quadri

    Nel mese di dicembre dovrà essere corrisposta ai Quadri, a titolo di “importo annuo aggiuntivo omnicomprensivo”, la differenza, se presente, tra la retribuzione annua degli stessi (comprensiva di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) e un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.

    CCNL COMMERCIO (ANPIT – CISAL) – Welfare

    Entro il 31 dicembre è previsto il riconoscimento del welfare contrattuale per i valori indicati dal CCNL in base ai diversi livelli di inquadramento.

    CCNL LAVANDERIE E TINTORIE – Elemento di garanzia retributiva

    Nel mese di dicembre è prevista la corresponsione dell’elemento di perequazione determinato in 300 euro lordi per l’anno 2024.

    CCNL Metalmeccanici (Industria) – Retribuzione

      Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008, a cui si applicava la Disciplina Speciale Parte Prima del CCNL, con la retribuzione del mese di dicembre va riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di Elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento dell’Elemento di cui sopra, in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

      CCNL Penne, matite e spazzole (Industria) – Elemento di garanzia retributiva

        In assenza di contrattazione collettiva aziendale va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr. L’importo dell’elemento perequativo da erogarsi a dicembre di ciascun anno è pari a 330,00 euro lordi annui.

        CCNL Occhiali (Industria) – Elemento di garanzia retributiva

          In assenza di contrattazione collettiva aziendale va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr. L’importo dell’elemento perequativo da erogarsi a dicembre di ciascun anno è pari a 360,00 euro lordi annui.

          CCNL Pulizia (Artigianato) – Indennità speciale

            A decorrere dal 1° dicembre 2024 vengono aggiornati gli importi dell’indennità speciale, corrisposti in modo differenziato per i diversi livelli di inquadramento.

            CCNL Servizi Ausiliari (ANPIT – CISAL) – Welfare

              Per tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova all’atto dell’accredito, il datore di lavoro mette a disposizione un welfare contrattuale pari al valore minimo annuo previsto dal CCNL. L’importo del welfare verrà attribuito per il 50% nel mese giugno e per il 50% nel mese di dicembre.

              CCNL Studi professionali (Amministratori di condominio) – Welfare

                Viene riconosciuto ai lavoratori non più in prova un importo a titolo di welfare contrattuale pari al valore minimo previsto dal CCNL. Il 50% dell’importo verrà corrisposto nel mese di luglio, il restante nel mese di dicembre.

                CCNL Terziario Avanzato (ANPIT, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL) – Welfare

                  Entro il 31 dicembre è previsto il riconoscimento del welfare contrattuale per i valori indicati dal CCNL in base ai diversi livelli di inquadramento.

                  CCNL Tessili (Industria) – Welfare

                    Al fine di contribuire al miglioramento del benessere dei lavoratori, vengono riconosciuti agli stessi, ai sensi dell’art. 51 comma 2 e 3 del Tuir, strumenti welfare pari ad euro 200 l’anno per gli anni dal 2024 al 2026. 

                    CCNL Scuole Materne – FISM – Welfare

                      Entro il 19 dicembre del 2024 i lavoratori dovranno utilizzare il welfare a disposizione dal 2023 del valore di 200,00 euro.

                      CCNL Alimentari (Industria) – Orario di lavoro

                        Il personale impiegatizio, ad eccezione del personale svolgente mansioni legate all’utilizzazione degli impianti, dovrà fruire entro l’anno delle Rol maturate a partire dall’1° gennaio 2024. Nel caso in cui i permessi non fossero goduti entro tale periodo i medesimi potranno essere fruiti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione; i permessi residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31 dicembre dell’anno di maturazione.

                        CCNL Alimentari (Piccola Industria) – Orario di lavoro

                        Termina il 31 dicembre 2024 la modalità operativa che prevede la clausola di “microflessibilità”. Si resta in attesa di un’eventuale proroga.

                        CCNL Allevatori e Consorzi zootecnici – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 14 novembre 2023. L’accordo si intenderà tacitamente rinnovato salva disdetta di una delle parti contraenti.

                        CCNL Assicurazioni (Amministrativi e produzione) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022. L’accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdetto per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

                        CCNL Assicurazioni (Società di assistenza) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022. L’accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdetto per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

                        CCNL Autorimesse e noleggio automezzi – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 15 dicembre 2022.

                        CCNL Cartai (Industria) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’ accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 28 luglio 2021.

                        CCNL Cemento, Calce – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’ accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 15 marzo 2022.

                        CCNL Cinema generici sui set di ripresa (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 28 novembre 2022.

                        CCNL Dirigenti Agricoltura – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’ accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 23 febbraio 2022.

                        CCNL Dirigenti Enti Previdenziali Privatizzati – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’ accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 24 gennaio 2023.

                        CCNL Dirigenti Enti Zootecnici – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 23 novembre 2021. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza. Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

                        CCNL Elettrici – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 21 luglio 2022.

                        CCNL Esattorie e tesorerie – Decorrenza e durata

                        In data 31 dicembre 2024 è in scadenza, sia per la parte economica che per quella normativa, l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 1° gennaio 2022.

                        CCNL Farmacie Municipalizzate – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 7 luglio 2022.

                        CCNL Forestali ed Agrari – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 9 dicembre 2021.

                        CCNL Gas e Acqua – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 30 settembre 2022.

                        CCNL Giocattoli, Modellismo (Industria) – Classificazione del personale

                        È previsto entro il 31 dicembre 2024 il passaggio al 2° livello dei lavoratori attualmente inquadrati al 1° livello.

                        CCNL Istituti per il sostentamento del clero – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024, per la parte economica e normativa, il CCNL sottoscritto in data 10 gennaio 2022.

                        CCNL Istituzioni assistenziali e socio-sanitarie CONFCOMMERCIO SALUTE – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo  sottoscritto in data 13 settembre 2022, sia per la parte economica che per quella normativa.

                        CCNL Metalmeccanici (Piccola Industria) – CONFAPI – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 26 maggio 2021.

                        CCNL Metalmeccanici (Piccola Industria) – CONFAPI- Formazione e addestramento professionale

                        In relazione alla scadenza del CCNL al 31 dicembre 2024, per agevolare l’organizzazione aziendale e garantire il diritto soggettivo alla formazione continua le parti concordano, nell’ ipotesi in cui le 24 ore di formazione non siano svolte entro il 31 dicembre, di estendere la possibilità di fruizione al 30 giugno 2025. Al termine dell’ultimo periodo indicato le ore di formazione non erogate e godute dal lavoratore decadranno.

                        CCNL Orafi e Argentieri (Industria) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 23 dicembre 2021.

                        CCNL Orafi e Argentieri (Industria) – Previdenza complementare

                        A decorrere dall’1° dicembre 2024 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione nazionale di categoria Cometa la contribuzione a carico azienda è elevata al 2%, ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7ª categoria.

                        CCNL Pesca Marittima – Personale imbarcato (Cooperative) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 15 dicembre 2021.

                        CCNL Petrolio (Industria Privata) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 21 luglio 2022.

                        CCNL Pompe funebriDecorrenza e durata

                        In data 31 dicembre 2024 è in scadenza il CCNL sottoscritto il 1° gennaio 2021.

                        CCNL Pompe funebri (aziende municipalizzate) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 7 febbraio 2023.

                        CCNL Pulizia – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 9 luglio 2021. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

                        CCNL Pulizia (Artigianato) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 27 ottobre 2022.

                        CCNL Radiotelevisioni Private – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 26 maggio 2022.

                        CCNL Scuole Materne – FISM – Welfare

                        Entro il 31 dicembre è previsto il riconoscimento del welfare contrattuale per i valori indicati dal CCNL in base ai diversi livelli di inquadramento.

                        CCNL Tabacco (Lavorazione) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 1° gennaio 2021. Lo stesso sarà prorogato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

                        CCNL Turismo (ANPIT- CISAL) – Welfare

                        Entro il 31 dicembre è previsto il riconoscimento del welfare contrattuale per i valori indicati dal CCNL in base ai diversi livelli di inquadramento.

                        CCNL Turismo (Piccola Industria) – Decorrenza e durata

                        È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 27 luglio 2022. Il contratto si intende rinnovato di ulteriori 3 annualità se non disdetto entro tre mesi dalla scadenza dalle parti firmatarie.

                        Aumento dei minimi retributivi dal 1° dicembre 2024

                        A decorrere dal 1° dicembre 2024 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

                        • CCNL Abbigliamento;
                        • CCNL ANFFAS;
                        • CCNL Assicurazioni (amministrativi e produzione);
                        • CCNL Cemento, Calce (Industria);
                        • CCNL Metalmeccanici – CISAL/ANPIT;
                        • CCNL Opere Valdesi;
                        • CCNL Pulizia (Artigianato);
                        • CCNL Sale Bingo E Gaming hall;
                        • CCNL Tessili (Industria);
                        • CCNL Ombrelli e Ombrelloni (Industria);
                        • CCNL Pelli e Cuoio (Industria).

                        Una tantum di dicembre 2024

                        Per il mese di dicembre 2024 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:

                        • CCNL Noleggio autobus con conducente (Artigianato).

                        Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva (“V.e.R.A.”)

                        L’INPS, con il messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024, ha fornito chiarimenti riguardo la nuova piattaforma unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, anche detta piattaforma “V.e.R.A.”.

                        La piattaforma rappresenta una novità che permette alle imprese di conoscere in anticipo la situazione contributiva della propria azienda e quindi del relativo DURC, così da poter garantire la regolarità della contribuzione aziendale.

                        Con la procedura “Ve.R.A./Simulazione DURC”, nello specifico, il legale rappresentante dell’azienda e il suo intermediario possono consultare le eventuali esposizioni debitorie del contribuente e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità.

                        Soggetti a cui è rivolto il servizio

                        Al momento i dati presenti sulla piattaforma solo relativi alla sola Gestione lavoratori dipendenti privati; l’INPS ha però precisato che consentiranno progressivamente analoghe implementazioni per le altre gestioni.

                        Sezioni disponibili e specifiche tecniche

                        La procedura “Ve.R.A.” è composta da due sezioni:

                        • Verifica regolarità (“Ve.R.A.”);
                        • Simulazione DURC.

                        La prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni che possono richiedere l’attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del DURC. In particolare, espone in sottosezioni la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato, per consentire la verifica delle situazioni di irregolarità;

                        la seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell’individuare le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l’emissione dell’invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell’ambito della procedura “Durc Online”.

                        La simulazione fornisce all’azienda tre gradi di segnalazioni, da quello ottimale a quello dove è necessario un intervento di regolarizzazione:

                        • Primo grado (identificato con un pallino verde): non risultano presenti evidenze;
                        • Secondo grado (identificato con un pallino giallo): gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di normalizzazione;
                        • Terzo grado (identificato con un pallino rosso): anomalie da regolarizzare.
                        Gestione del servizio tramite intermediario

                        Nel caso in cui l’azienda decida di lasciare la gestione della piattaforma al proprio intermediario, l’INPS ha specificato che sarà necessaria un’ulteriore delega, c.d. “delega master”, disponibile sul sito INPS.

                        Agenzia delle Entrate: le istruzioni operative in materia di residenza fiscale delle persone fisiche

                        È stata emanata il 4 novembre 2024, a quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore del D. Lgs. 209/2023 (di seguito anche “Decreto”), la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E, volta a fornire le prime istruzioni operative rispetto ai nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale contenuti nel capo I del Decreto.

                        Il decreto 209, attuativo della Legge Delega n. 111 del 2023, ha  revisionato la disciplina in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società, previste rispettivamente dagli articoli 2 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR), con lo scopo di rendere tale disciplina coerente con la prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché per coordinare la stessa disciplina con quanto previsto in tema di stabile organizzazione e con il regime fiscale applicato ai lavoratori che prestano  attività lavorativa in modalità agile.

                        In considerazione della modifica introdotta, volendosi analizzare quanto apportato dalla nuova normativa riguardo le persone fisiche, è necessario in primis richiamare il principio previsto dall’art. 3 del TUIR,  in tema di imposizione fiscale, secondo cui  (i) i residenti in Italia sono tassati nel nostro paese su tutti i redditi ovunque prodotti (fatta salva l’applicazione delle convenzioni sulle doppie imposizioni) (ii) mentre i non residenti sono assoggetti a tassazione per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

                        In nuovo concetto di domicilio

                        Partendo da tale principio, la prima importante novità, prevista all’art. 1 del D. Lgs. 209/2023,  riguarda la modifica del comma 2 dell’art. 2 del TUIR,  ai sensi del quale viene introdotto un criterio del tutto nuovo di determinazione della residenza fiscale, secondo cui “ai fini delle imposte sui redditi, vengono considerati residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

                        Prima di tale disposizione, che ricorda la circolare dell’Agenzia delle Entrate essere in vigore dal 1° gennaio 2024,  il novellato art. 2 del TUIR prevedeva che fossero considerati residenti fiscalmente, e quindi passibili di tassazione su tutti i redditi ovunque prodotti,  le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (ossia 183 giorni in un anno, 184 se bisestile) alternativamente: (i) erano iscritte all’anagrafe della popolazione residente, (ii) avevano nel territorio dello stato il proprio domicilio, (iii) avevano nel territorio italiano la propria residenza.

                        Ad essere modificato quindi in primo luogo è il concetto di domicilio, non più ancorato alla definizione civilistica (che lo riconduce al luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi)  bensì ora  individuato ”come il luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente”, definizione peraltro consolidata dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in virtù delle quali è stato necessario un adeguamento della nostra normativa interna.

                        Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente: la nuova presunzione relativa

                        A mutare è anche  la valenza dell’scrizione all’ anagrafe della popolazione residente, oggi divenuta presunzione relativa per la determinazione della residenza fiscale, in quanto confutabile nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare – nonostante l’scrizione all’anagrafe – l’assenza di una dimora abituale o di un domicilio nel territorio dello stato o la non presenza fisica in Itala per la maggior parte del periodo di imposta.

                        Si ricorda a tal proposito che il requisito dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente determinava, nella previgente normativa una presunzione assoluta non confutabile con la dimostrazione dell’assenza dei requisiti appena richiamati. 

                        Infine, l’Agenzia delle Entrate ribadisce, in continuità con quanto già previsto dalla precedente normativa – che ai fini della determinazione della permanenza nello Stato per la “maggior parte” del periodo di imposta, rilevano anche i periodi non consecutivi, purché sommandoli equivalgano ad almeno 183– o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.

                        Il lavoro agile alla luce delle nuove disposizioni

                        Ulteriore riferimento contenuto all’interno della Circolare n. 20 del 4 novembre,  attiene alla disciplina fiscale a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile (i) sia nei casi in cui gli stessi effettuino dall’Italia attività lavorativa per un datore di lavoro estero, per i quali la permanenza nello stato italiano per 183 giorni (184 negli anni bisestili) determinerà di per se al residenza fiscale nel nostro Paese, con conseguente assoggettamento in Italia dei redditi ovunque prodotti (salva eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni), (ii) che nei casi di lavoratori operanti in lavoro agile dall’estero per almeno 183/184 giorni, che verranno ritenuti comunque fiscalmente residenti in Italia qualora soddisfino uno degli altri tre requisiti previsti dal nuovo art. 2 comma 2 del TUIR: (i) residenza civilistica, (ii) domicilio in Italia o (iii) iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.

                        Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’efficacia della nuova disciplina con decorrenza dal periodo di imposta successivo all’emanazione del Decreto 209, ossia dal 1° gennaio 2024, precisando che l’applicazione dei nuovi principi rileverà anche ai fini del nuovo regime impatriati in vigore dal 2024.

                        HR Virtual Breakfast: “Influencers – agenti di commercio: quanto rischia di costare un #adv?” (HR Capital e De Luca & Partners, 26 novembre 2024)

                        Martedì 26 novembre HR Capital e De Luca & Partners hanno organizzato un nuovo HR Breakfast.

                        Il moderatore Vittorio De Luca, Managing Partner di De Luca & Partners e i relatori Alessandro Ferrari, Senior Associate di De Luca & Partners e Roberta De Felice, Consulente del lavoro di HR Capital hanno fatto il punto sulla recente sentenza del Tribunale di Roma che per la prima volta in Italia ha affrontato il tema del corretto inquadramento giuridico dei c.d. “influencer.

                        Focus

                        Secondo la pronuncia in commento, l”influencer che promuove in via stabile e continuativa i prodotti di un’azienda potrebbe dover essere inquadrato come agente di commercio.

                        La decisione citata determina conseguenze particolarmente significative per il preponente, sotto molteplici profili. Solo per citare i principali:

                        i) oneri contributivi verso Enasarco;
                        ii) indennità e diritti previsti dal codice civile (e.g.: indennità di cessazione del rapporto di agenzia);
                        iii) adempimenti;
                        iv) regolarizzazione di contratti in corso;
                        v) gestione delle interlocuzioni con l’Enasarco;
                        vi) assistenza in eventuali processi di accertamento ispettivo;
                        vii) patrocinio legale nelle cause promosse dagli influencer o instauratesi a seguito di processo ispettivo degli enti.

                        Se vuoi approfondire il tema puoi leggere l’intervista pubblicata su The Platform.

                        Patente a crediti, sui soggetti esteri verifica complessa (Norme e Tributi Plus Lavoro de Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2024 – Andrea Di Nino, Giorgia Tosoni)

                        Documento equivalente solo se previsto nel Paese di provenienza. Con la richiesta telematica potrebbe essere difficile il controllo dei requisiti.

                        È terminato lo scorso 31 ottobre il periodo transitorio in cui imprese e lavoratori autonomi potevano presentare la richiesta della patente a crediti inoltrando, tramite Pec, il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva messo a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) in concomitanza della pubblicazione della circolare operativa 4 del 23 settembre 2024.

                        Dal 1° novembre il rilascio del documento, in formato digitale, potrà avvenire esclusivamente a seguito dell’invio dell’istanza telematica sul portale dell’Inl, previa dichiarazione dei soggetti interessati del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti in base all’articolo 27, comma 1, del Dlgs 81/2008.

                        I soggetti interessati

                        Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi operanti «fisicamente» nei cantieri temporanei o mobili, da intendersi quali i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati dall’allegato X del Dlgs 81/2008. Restano invece esclusi dal campo di applicazione della norma coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti o geometri, e delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la cui esclusione è espressamente prevista dalla norma.

                        Rientrano tra i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea o Extra Ue, il cui rilascio è subordinato:

                        – alla presentazione tramite portale dell’Inl della dichiarazione concernente il possesso di un documento equivalente alla patente rilasciato dall’autorità competente del Paese di appartenenza e debitamente riconosciuto dalla legge italiana nei casi di provenienza Extra Ue, oppure, in assenza:

                        – alla predisposizione della normale richiesta telematica. In quest’ultimo caso i soggetti esteri dovranno procedere alla compilazione dell’istanza online dichiarando il possesso dei requisiti previsti all’articolo 1 del Dm 132 del 18 settembre 2024 alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

                        L’obbligo in capo anche ai soggetti stranieri potrebbe generare non poche criticità, considerando, da un lato, l’eventualità che non sia previsto nel Paese di appartenenza un documento equivalente alla patente a crediti, peraltro di recente introduzione nel nostro sistema, e dall’altro, in assenza dello stesso, potrebbe risultare difficoltosa la verifica del possesso di documenti equivalenti a quelli previsti dai requisiti di rilascio, peraltro sempre ammessi in sostituzione nei casi di imprese stabilite in uno Stato Ue (ad esempio, il possesso del modello A1 anziché del Durc).

                        Continua a leggere l’articolo su Norme e Tributi Plus Lavoro De Il Sole 24 Ore.

                        Patente a crediti nei cantieri: gli obblighi e come fare domanda all’Ispettorato del lavoro

                        Dal primo novembre 2024 scatta l’obbligo della patente a crediti per i lavoratori e le imprese impegnate nei cantieri edili: concluso il periodo transitorio, che dura fino al 31 ottobre e durante il quale si può far richiesta via Pec, bisogna inviare la domanda al portale INL.

                        È entrato in vigore il primo ottobre l’obbligo di richiesta della patente a crediti, il documento digitale rilasciato telematicamente dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, che a decorrere da tale data consentirà lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di imprese e lavoratori autonomi in cantieri temporanei o mobili, come nel caso dei cantieri per realizzare smart building.

                        A prevedere tale adempimento l’art. 27 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ( “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”), introdotto interamente dall’art. 29 c.19, del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, con lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

                        Rende attuativa la nuova disciplina il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, mediante la pubblicazione in G.U., Serie Generale n. 221, il 20 settembre 2024 del “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, a cui sono seguite le istruzioni operative fornite dall’INL nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

                        Patente a crediti nei cantieri, i soggetti interessati

                        Interessati dal rilascio della patente a crediti sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” in cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89 c.1 lettera a) e dall’allegato X del D. Lgs. 81del 2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale come ad esempio: ingegneri, architetti o geometri.

                        Rientrano tra i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da uno Stato membro dell’Unione Europea o “Extra-UE”, a cui il rilascio del documento potrà avvenire:

                        • automaticamente, qualora i soggetti interessati siano già in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine e riconosciuto dalla legge italiana nei casi di provenienza da un paese non comunitario,
                        • in assenza, previa richiesta mediante procedura telematica a cui sono tenuti le stesse imprese e i lavoratori autonomi italiani.  

                        Rispetto a quanto sopra, la norma esclude espressamente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla III, inteso quale il documento attestante le capacità economiche e finanziarie, oltre all’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane di un’azienda, di eseguire direttamente o in subappalto opere pubbliche di un determinato valore, secondo i requisiti previsti dalla normativa sui contratti pubblici.

                        Patente a crediti in cantiere, come fare domanda

                        Dalla data del primo ottobre 2024, i soggetti sopra individuati e, in particolar modo, chi già è attivo all’interno dei cantieri, dovranno procedere con la richiesta di rilascio della patente a crediti, necessaria per continuare ad operare. L’INL ha chiarito, al riguardo, che la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi dovrà sempre essere preceduta dall’invio dalla richiesta di rilascio della patente, fatta accezione appunto per i soggetti già operanti alla data di entrata in vigore dell’obbligo che, in attesa di rilascio della procedura telematica, hanno potuto presentare preventivamente la richiesta tramite PEC – Posta elettronica certificata secondo le disposizioni fornite dall’Ispettorato nella circolare operativa del 23 settembre.

                        In considerazione di quanto sopra, proprio al fine di consentire un graduale adeguamento alla procedura telematica, è stato concesso un periodo transitorio – dal primo al 31 ottobre 2024 – in cui è possibile effettuare la richiesta del documento tramite PEC, attraverso la trasmissione di un modello di autocertificazione – dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti per l’ottenimento della patente, ai sensi dell’art. 27, c.1 del D.lgs. 81 del 2008, fermo restando la necessità di procedere entro e non oltre  il 31 ottobre alla presentazione telematica della medesima richiesta sul portale dell’INL.

                        Dal primo novembre 2024 l’ unica modalità ammessa per il rilascio della patente a crediti sarà telematica.

                        L’istanza, pertanto, a decorrere da tale data potrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale dell’Ispettorato, accessibile mediante identità digitale (SPID personale o CIE) dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo – oppure, in alternativa, da un soggetto autorizzato con apposita delega scritta alla presentazione, inclusi gli intermediari di cui all’ art. 1 della Legge n. 12 del 1979 come i consulenti del lavoro.

                        I requisiti

                        Il rilascio del documento è subordinato al possesso di determinati requisiti, attestati mediante autodichiarazione compilata online ai sensi del DPR 445/2000, sulla falsariga del modello utilizzato per la richiesta preventiva via PEC, ferma restando l’eventualità di successivi accertamenti.

                        I requisiti che i soggetti richiedenti dichiarano di possedere sono i seguenti:

                        • l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
                        • il rispetto degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81del 2008;
                        • il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
                        • il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
                        • il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
                        • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

                        Come precisato nella circolare dell’INL, all’atto della compilazione il soggetto richiedente avrà, per ogni requisito ad eccezione dell’iscrizione alla CCIA, la possibilità di dichiararne il mancato possesso per “esenzione giustificata” o “non obbligatorietà”, in relazione alla categoria dello stesso richiedente. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore autonomo che, rispetto ad un’impresa con dipendenti, non è tenuto alla redazione del DVR, alla designazione di un RSPP o agli obblighi formativi, salvo il caso di utilizzo di determinate attrezzature che richiedano una specifica formazione.

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