Fringe Benefit: livello di erogazione in incremento nel 2024 ma permangono difficoltà di gestione

Secondo una ricerca di HR Capital, nel 2024 il 60% delle grandi aziende ha integrato i fringe benefit nelle proprie politiche retributive.
Rispetto al 2023, è stato rilevato un lieve incremento dell’erogazione dei fringe benefit (+10%), anche in virtù dell’innalzamento del limite di esenzione avvenuto negli ultimi anni.

Milano, 16 dicembre 2024 – L’impiego dei fringe benefit[1] continua a rappresentare una tra le politiche retributive più strategiche che le aziende possano applicare. Nonostante ciò, non sembrano ancora aver raggiunto la piena diffusione.

Questo è quanto emerge da una ricerca condotta da HR Capital – società consociata di De Luca & Partners e leader nei servizi per la gestione e per l’amministrazione del personale in outsourcing – che ha analizzato il tasso di adozione dei fringe benefit da parte delle aziende.

Più nel dettaglio, secondo lo studio[2] condotto sulle aziende assistite, il 60% del panel – prevalentemente grandi realtà strutturate – ha integrato i fringe benefit nelle proprie politiche retributive, anche in sinergia con i programmi di welfare aziendale. Il restante 40% del campione mostra, invece, una maggiore esitazione nell’adottare questi strumenti a causa del costo aggiuntivo generato, che, nonostante il regime fiscale agevolato, rimane rilevante soprattutto per le piccole e medie imprese.

Rispetto al 2023, si evidenzia così un innalzamento del 10% delle imprese che hanno introdotto o implementato la loro politica retributiva attraverso la concessione di fringe benefit, che si è concretizzata, nella maggior parte dei casi, nell’assegnazione ai propri dipendenti di auto aziendali a uso promiscuo o nel riconoscimento di coperture assistenziali mediante la stipula di polizze assicurative. “I dati evidenziano una tendenza di crescita nell’uso dei fringe benefit, seppur in minima misura, favorito anche dalle recenti modifiche normative che hanno incrementato i limiti di esenzione. La loro potenziale riconferma, prevista nella bozza del DDL Bilancio 2025, lascia presagire un’ulteriore diffusione dello strumento nel prossimo futuro” –  commenta Andrea Di Nino, Consulente del Lavoro e collaboratore di HR Capital. “La ricerca – prosegue Di Nino – ha inoltre rilevato le difficoltà di gestione nel conferimento dei fringe benefit a seguito dell’innalzamento della soglia di esenzione a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Soprattutto nelle piccole e medie imprese, infatti, la procedura di distribuzione e reperimento delle dichiarazioni attestanti la presenza di figli a carico non è sempre semplice, e di conseguenza scoraggia le aziende dall’adozione dei fringe benefit”.

Il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (“TUIR”), stabilisce per i compensi erogati sottoforma di fringe benefit un particolare regime di esenzione fiscale e contributiva, ponendo nel limite di 258,23 euro la soglia di esenzione, al superamento della quale tali fringe benefit entrano a far parte della retribuzione imponibile del lavoratore beneficiario per l’intero ammontare erogato. Negli ultimi anni, tale disposizione ha subito molteplici revisioni: in particolare, da ultimo, la Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione del valore dei fringe benefit complessivo entro il limite di 1.000 euro, innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.


[1] Il termine fringe benefit fa riferimento ai compensi concessi sotto forma di beni e servizi dai datori di lavoro ai propri dipendenti, in conformità alle disposizioni contrattuali collettive o per libera scelta aziendale, al fine di incentivare e fidelizzare le risorse al proprio interno.

[2] Il campione su cui è stata basata la ricerca era composto da 40 aziende, di cui il 70% formato da imprese italiane. Il restante 30% era formato da imprese aventi la sede principale all’estero (comunque entro l’Unione Europea).

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NOVITA’ E RINNOVI CCNL

  • CCNL Abbigliamento (Industria) – Elemento di garanzia retributiva

    È prevista con la mensilità di gennaio  l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), riconosciuto ai lavoratori in forza al1° gennaio in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

    • CCNL Abbigliamento (Industria) – Enti bilaterali

    Le parti si impegnano a costituire l’ Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), che opererà a supporto ed in sinergia con gli Organismi bilaterali previsti dal Capitolo III del presente Contratto Nazionale e con gli altri Enti bilaterali Previmoda e Sanimoda. Per finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente Bilaterale Moda, l’Accordo istitutivo definirà un contributo ”Una tantum” a carico delle aziende pari 6,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato alla data del1° gennaio 2025.

    • CCNL Abbigliamento (Industria) – Preavviso di licenziamento o dimissioni

    Decorre dal 1° gennaio 2025 la nuova disciplina del preavviso definita dall’Accordo di rinnovo dell’11 novembre 2024.

    • CCNL Aeroporti (Trasporto Aereo) – Sezione Handlers – Assistenza sanitaria integrativa

    A decorrere dal 1° gennaio 2025 verranno attivate dalla parte datoriale forme di sanità integrativa, individuate a cura dell’azienda, con contribuzione a carico della stessa per ogni singolo dipendente a tempo indeterminato che non potrà essere inferiore a 120 euro annui, suddivisi in 12 quote mensili da 10 euro l’una.

    • CCNL Aeroporti (Trasporto Aereo) – Sezione Handlers – Previdenza complementare

    A far data dal 1° gennaio 2025 l’adesione al Fondo Prevaer comporterà una contribuzione mensile del 2,5% per 12 mensilità annue a carico dell’Azienda ed una contribuzione mensile dell’1% per dodici mensilità annue a carico del lavoratore che aderisce al Fondo, calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.

    • CCNL AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS – Classificazione del personale

    Dal 1° gennaio 2025 i livelli 6 e 7 sono sostituiti dal livello di ingresso 6I di cui all’ art. 76 del presente CCNL.

    • CCNL AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS – Assistenza sanitaria integrativa

    Dal 1° gennaio 2025 sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con orario minimo di 20 ore settimanali (esclusi i lavoratori a chiamata che non percepiscono indennità di disponibilità), nonché i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 6 mesi, sulla base della specifica regolamentazione definita ai commi successivi. La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in euro 12,00 di cui euro 10,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico del lavoratore

    • CCNL AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS – Contributi contrattuali

    Al fine di garantire il funzionamento della concertazione nazionale e di rendere esplicita la rappresentanza a livello territoriale le aziende che applicano il presenteCCNL, con decorrenza 1° gennaio 2025, dovranno versare alle associazioni datoriali firmatarie del Contratto, una quota pari a 0,20% di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore, da calcolarsi per ciascun lavoratore in forza presso l’azienda e per 12 mensilità.

    • CCNL AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO – CONFCOMMERCIO – Quadri

    A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

    • CCNL AGRICOLTURA (COOPERATIVE) – Maternità

      A decorrere dal 1° gennaio 2025 il lavoratore potrà usufruire di 8 ore di permesso retribuito all’anno, frazionabili, per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital.

      • CCNL AGRICOLTURA (COOPERATIVE) – Previdenza complementare

        A decorrere dal 1° gennaio 2025, la contribuzione Filcoop Sanitario è incrementata di 48,00 euro annue a carico dell’azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva è pari a100,00 euro di cui 74,00 euro a carico dell’azienda e26,00 euro a carico del lavoratore.

        Per gli operai a tempo determinato invece la contribuzione è incrementata di 34,00 euro annue a carico dell’azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva è pari a 70,00 euro di cui 52,00 euro a carico dell’azienda e 18,00 euro a carico del lavoratore.

        • CCNL AGRICOLTURA (COOPERATIVE) – Assistenza sanitaria integrativa

          A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (Fia), è di euro 520,00 annui. Il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.

          • CCNL ALBERGHI – CONFCOMMERCIO – Quadri

            A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

            1. CCNL ALIMENTARI (ARTIGIANATO) – Apprendisti

            A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

            • CCNL ALIMENTARI (ARTIGIANATO) – Previdenza complementare

              Con decorrenza 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico azienda è dell’1,50%, calcolata sulla retribuzione utile al trattamento di fine rapporto (T.F.R). –

              • CCNL ALIMENTARI (COOPERATIVE) – Previdenza complementare

                 Con decorrenza 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico azienda è dell’ 1,50% calcolata sulla retribuzione utile al trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

                1. CCNL ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI – Retribuzione

                Per i dipendenti che maturano il diritto di scorrimento di livello previsto dal CCNL a partire dal 1° gennaio 2025, la differenza di trattamento retributivo derivante dal suddetto scorrimento economico sarà erogata in unica tranche alla maturazione del diritto.

                • CCNL ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI – Scatti di anzianità

                  Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 la tabella degli scatti anzianità del CCNL viene sostituita.

                  • CCNL AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI) – Retribuzione

                    Le parti attribuiscono alla contrattazione di secondo livello per l’anno 2025 la corresponsione sottoforma di welfare di un importo di 30 euro per 12 mensilità, in favore di ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

                    • CCNL CALZATURIERI (INDUSTRIA) – Assicurazione complementare

                    Dal 1° gennaio 2025, tramite il Sanimoda viene attivata un’ assicurazione contro la non autosufficienza (LTC), alla quale sono iscritti tutti i lavoratori in forza a quella data. Questa sarà finanziata con un contributo a carico azienda pari a due euro almese, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.

                    • CCNL CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI – CONFCOMMERCIO – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025, la quota contributiva annua al fondo Quas viene fissata in euro 360 a carico del datore di lavoro e in euro 50 a carico del Quadro. 

                    • CCNL CHIMICI FARMACEUTICI (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare

                    Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda relativa alla previdenza complementare è incrementata dello 0,10%.

                    • CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO – Contratto a tempo parziale

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025, in alternativa alle maggiorazioni dell’1,5%, a fronte dell’applicazione di clausole elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 155 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

                    • CCNL COMMERCIO – CONFCOMMERCIO – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 la quota contributiva al Fondo Quas è incrementata di euro 20,00 a carico del datore di lavoro.

                    • CCNL COMMERCIO – CONFESERCENTI – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 la quota contributiva al Fondo Quas è incrementata di euro 20 a carico del datore di lavoro.

                    • CCNL COMMERCIO (COOPERATIVE DI CONSUMO) – Assistenza sanitaria integrativa

                    A partire dal 1° gennaio 2025, è dovuto un contributo a carico dell’impresa, per tutto il personale assunto, iscritto al Fondo Coopersalute, pari a 14,00 euro mensili per ciascun iscritto.

                    • CCNL COOPERATIVE SOCIALI – Assistenza sanitaria integrativa

                    Dal 1° gennaio 2025, il contributo di finanziamento della assistenza sanitaria integrativa a carico dell’impresa sale da 5 euro a 10 euro mensili.

                    • CCNL COOPERATIVE SOCIALI – Gratifica di ferie

                    A partire dal 1° gennaio 2025 è prevista per i lavoratori in forza la maturazione della quattordicesima mensilità che andrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.

                    • CCNL COOPERATIVE SOCIALI – Retribuzione

                    Gli educatori inquadrati al profilo D1 del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2025 hanno diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di euro 41. A decorrere dal 1° gennaio 2025 ai profili D1 espressamente previsti dal CCNL viene riconosciuto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro.

                    • CCNL DIRIGENTI AGENZIE MARITTIME – Previdenza complementare

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri,  è pari al 2,47%.

                    • CCNL DIRIGENTI AZIENDE ALBERGHIERE – Welfare

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri,  è pari al 2,47%.

                    • CCNL DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE – Copertura assicurativa

                    Entro il 1° gennaio 2025 tutti Dirigenti andranno obbligatoriamente assicurati dalla “Garanzia Infortuni” del Pastore.

                    • CCNL DIRIGENTI CATENE ALBERGHIERE – Fondo di previdenza (Fondo Mario Negri)

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri,  è pari al 2,47%.

                    • CCNL DIRIGENTI COMMERCIO – Previdenza complementare

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo al fondo Mario Negri a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, è pari, al 2,47%. I contributi di cui sopra sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.

                    • CCNL DIRIGENTI IMPRESE AUTOTRASPORTO – Previdenza complementare

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, è pari al 2,47%.

                    • CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA – Copertura assicurativa

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’azienda provvederà a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte ovvero di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del Dirigente per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari a euro 300.000 o di euro 400.000 quando il nucleo familiare del Dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il Dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di 300 euro annui.

                    • CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA – Previdenza complementare (Previndai)

                    L’accordo di rinnovo del 13 novembre 2024 ha previsto una modifica delle quote di contribuzione al fondo Previndai con decorrenza 1° gennaio 2025. In particolare, aumenterà la quota minima a carico dell’impresa dal 4% al 6% (da applicarsi fino al limite di 200.000 euro e non più a 180.000) con un conseguente alleggerimento di quella a carico del dirigente dal 4% al 2%. Questa modifica è prevista sia per tutti i dirigenti già iscritti, sia per quelli vi aderiranno.

                    • CCNL DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI – Previdenza complementare

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, , è pari al 2,47%.

                    • CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA – Contratto a tempo parziale

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’indennità per l’applicazione di clausole elastiche è pari ad almeno 155 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

                    • CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio annuo a favore del Fondo Quas è incrementato di euro 20,00 a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

                    • CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva

                    Con la retribuzione del mese di gennaio il datore di lavoro dovrà erogare un importo annuo a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), pari a 300 euro lordi, a tutti i lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

                    • CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) – Formazione e addestramento professionale

                    Dal 1° gennaio 2025 le aziende dovranno coinvolgere tutti i lavoratori in forza, laddove la durata del contratto risulti non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 8 ore pro-capite, elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della R.S.U., o aderendo a progetti territoriali o settoriali.

                    • CCNL GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA) – Orario di lavoro

                    Le ore lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali vanno compensate, dal 1° gennaio 2025, con le maggiorazioni del 15%  se prestate dal lunedì al venerdì e del 20% se prestate nelle giornate del sabato.

                    Per le ore di effettiva prestazione a turni, sempre con decorrenza 1° gennaio 2025, va corrisposta una maggiorazione pari al 2,2% della retribuzione di fatto. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di contingenza, la quale invece viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello Stabilimento, compresa la mezz’ora di riposo.

                    • CCNL GOMMA, PLASTICA (INDUSTRIA) – Turni

                    Con decorrenza 1° gennaio 2025, nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari a 217 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali; di 214,5 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali; di 212,5 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali.

                    • CCNL GOMMA, PLASTICA (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare

                    Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10%.

                    • CCNL GRAFICI, EDITORIALI (ARTIGIANATO) – Apprendistato

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

                    • CCNL LAMPADE E CINESCOPI (INDUSTRIA) – Turni

                    Con decorrenza 1° gennaio 2025, decorre l’incremento da 6,50 euro a 7,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del vigente.CCNL e da 4,50 euro a 5,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del Cap. XVII (Settori Lampade e display).

                    • CCNL LAPIDEI (ARTIGIANATO) – Apprendistato

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.

                    • LATERIZI (INDUSTRIA) – Assistenza sanitaria integrativa

                    A partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2025 la contribuzione all’assistenza sanitaria integrativa da parte dell’azienda passerà da 6 a 7 euro mensili, fermo restando il contributo di 3 euro da parte del lavoratore iscritto.

                    • LAVANDERIE E TINTORIE – Assistenza sanitaria integrativa

                    Per il finanziamento del Fondo Sanitario Integrativo le parti concordano un importo massimo di 8 euro lordi mensili a carico del datore di lavoro e per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. A partire da gennaio 2025 l’importo del fondo è aumentato di ulteriori 2 euro per una cifra complessiva finale di 12 euro.

                    • CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO) – Apprendistato

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti.

                    L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.

                    • CCNL LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO) – Scatti di anzianità

                    A far data 1° gennaio 2025 aumenteranno gli importi degli scatti di anzianità. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo scatto maturato.

                    • CCNL MARITTIMI – Assistenza sanitaria integrativa

                    A decorrere dal mese di gennaio 2025, una cifra mensile di euro 16,50 sarà accantonata dalle imprese al fine di finanziare un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presenteCCNL.

                    • CCNL MARITTIMI – CONFITARMA (ADDETTI AGLI UFFICI) – Assistenza sanitaria integrativa

                    A decorrere dal mese di gennaio 2025, una cifra mensile di euro 16,50 sarà accantonata dalle imprese al fine di finanziare un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presenteCCNL.

                    • CCNL METALMECCANICI (ARTIGIANATO) – Apprendistato

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

                    • CCNL ODONTOTECNICI – Apprendistato

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

                    • CCNL ORAFI E ARGENTIERI (ARTIGIANATO) – Apprendistato

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. 

                    • CCNL PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI CONFLAVORO – Welfare

                    Entro il 1° gennaio 2025, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 100,00 da utilizzare entro il 30 novembre dell’anno successivo. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.

                    • CCNL PANIFICATORI – CONFCOMMERCIO – Fondo di previdenza

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo relativo alla quota di adesione contrattuale al fondo Alifondviene innalzato all’1,5%.

                    • CCNL PENNE, MATITE E SPAZZOLE (INDUSTRIA) – Fondo di previdenza

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo a carico dell’azienda è elevato dal 2,00% al 2,30%.

                    • CCNL PUBBLICI ESERCIZI – CONFCOMMERCIO – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

                    • CCNL PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E TURISMO – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

                    • CCNL SCUOLE PRIVATE – ANINSEI/ASSOSCUOLA – Assistenza sanitaria integrativa

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo aziendale al Fondo di assistenza sanitaria sarà pari a 120 euro annui pro-capite.

                    • CCNL STABILIMENTI BALNEARI – CONFCOMMERCIO – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.

                    • CCNL STUDI PROFESSIONALI – CONFPROFESSIONI – Maternità

                    Per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedo obbligatorio, verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’Inps non raggiunga un importo superiore.

                    • CCNL TERME – Assistenza sanitaria integrativa

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti a un sistema di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; all’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota ”Una tantum” per ciascun iscritto di 15 euro a carico dell’azienda.

                    • CCNL TESSILI (INDUSTRIA) – Elemento di garanzia retributiva

                    È prevista con la mensilità di gennaio l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), riconosciuto ai lavoratori in forza al 1° gennaio in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.

                    • CCNL TESSILI (INDUSTRIA) – Enti bilaterali

                    Per finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente Bilaterale Moda, è dovuto un contributo ”Una tantum” a carico delle aziende, pari 6,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2025.

                    • CCNL TURISMO – CONFESERCENTI – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un incremento del contributo dovuto dall’azienda alla cassa Quas, che passerà da 340,00 euro a 360,00 euro.

                    • CCNL TURISMO – CONFCOMMERCIO – Quadri

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un incremento del contributo dovuto dall’azienda alla cassa Quas, che passerà da 340,00 euro a 360,00 euro.

                    • CCNL VETRO – Turni

                    Dal 1° gennaio 2025 decorre l’incremento da 6,50 euro a 7,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del CCNL e da 4,50 euro a 5,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del capo XVII (Settori Lampade e display).

                    • CCNL VETRO (PICCOLA INDUSTRIA) – Previdenza complementare

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10%.

                    • CCNL CALZATURIERI (INDUSTRIA) – Contributi contrattuali

                    Entro il 31 gennaio 2025, l’Azienda deve versare le trattenute della quota di sottoscrizione sul c/c intestato a Femca – Cisl, Filctem – Cgil, Uiltec – Uil a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.

                    Aumento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2025

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

                    • AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS;
                    • AGRICOLTURA (COOPERATIVE);
                    • ALIMENTARI (ARTIGIANATO) – Imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti;
                    • ALIMENTARI (ARTIGIANATO);
                    • ALIMENTARI (COOPERATIVE);
                    • ALIMENTARI (INDUSTRIA);
                    • ASSICURAZIONI (SOCIETÀ DI ASSISTENZA);
                    • AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI);
                    • BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ACCONCIATORI;
                    • BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ACCONCIATORI CONFLAVORO CONFSAL;
                    • CALZATURIERI (INDUSTRIA);
                    • CASSE RURALI ED ARTIGIANE;
                    • CEMENTO, CALCE (PICCOLA INDUSTRIA);
                    • CERAMICA (ARTIGIANATO);
                    • CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO (ARTIGIANATO);
                    • COIBENTI (INDUSTRIA);
                    • CONCERIE (INDUSTRIA);
                    • CONSORZI AGRARI;
                    • DIRIGENTI COOPERATIVE;
                    • DIRIGENTI INDUSTRIA;
                    • DOPPIATORI;
                    • FIORAI (LAVORAZIONE E COMMERCIO);
                    • FOTOLABORATORI C/TERZI;
                    • LAPIDEI (ARTIGIANATO);
                    • LAPIDEI (INDUSTRIA);
                    • LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFAP;
                    • LATERIZI (PICCOLA INDUSTRIA) – CONFAPI;
                    • LAVANDERIE E TINTORIE (ARTIGIANATO);
                    • LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO);
                    • MARKETING (ANPIT-CISAL);
                    • MINIERE, METALLURGIA;
                    • OCCHIALI (ARTIGIANATO)
                    • OLEARI E MARGARINIERI (INDUSTRIA);
                    • ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE;
                    • PANIFICATORI (ARTIGIANATO);
                    • PESCA MARITTIMA – FEDERPESCA;
                    • PESCA MARITTIMA – PERSONALE NON IMBARCATO;
                    • SACRISTI;
                    • SCUOLE PRIVATE – ANINSEI/ASSOSCUOLA;
                    • SERVIZI (ANPIT- CISAL);
                    • SERVIZI POSTALI APPALTATI;
                    • SHOPPER;
                    • STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONI;
                    • TESSILI (ARTIGIANATO);
                    • TURISMO (ANPIT- CISAL);
                    • TURISMO (ANPIT- CISAL).

                    Rinnovi CCNL dal 1° gennaio 2025

                    A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono previsti i seguenti rinnovi

                    • AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA – AISS;
                    • DIRIGENTI INDUSTRIA;
                    • MARKETING (ANPIT-CISAL).

                    Una tantum di gennaio 2025

                    Per il mese di gennaio 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:

                    • AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE;
                    • GRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA);
                    • MARITTIMI;
                    • MARITTIMI – CONFITARMA.

                    INPS: massimale contributivo – chiarimenti in caso di impiego di un pensionato

                    L’INPS, con il messaggio n. 3748 del 11 novembre 2024, ha fornito chiarimenti riguardo l’ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.

                    Cosa si intende per massimale contributivo

                    Il massimale contributivo è un istituto introdotto con la riforma del sistema pensionistico dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, specificamente all’articolo 2, comma 18, che comporta l’assoggettamento contributivo ai fini pensionistici dell’imponibile lordo conseguito dal dipendente entro una certa soglia stabilita annualmente, e attualmente pari ad euro 119.650. La sua applicazione è prevista nei confronti dei lavoratori che risultino privi di contribuzione previdenziale accreditata a qualsiasi titolo in periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.

                    Il massimale contributivo comporta due principali effetti:

                    1. limite al calcolo dei contributi: una volta raggiunto il massimale annuale, il datore di lavoro e il lavoratore cessano di versare contributi previdenziali ai fini pensionistici “IVS” sulla parte di reddito imponibile eccedente.
                    2. limite al calcolo della pensione: la pensione viene calcolata esclusivamente sui redditi fino al massimale. Ciò significa che, anche se un lavoratore percepisce un reddito annuo superiore a questa soglia, l’importo eccedente non sarà preso in considerazione per il calcolo della pensione.

                    In sintesi, per un lavoratore soggetto al massimale contributivo, i contributi previdenziali vengono calcolati solo entro il limite stabilito dal massimale. Di conseguenza, qualsiasi reddito che superi questa soglia non avrà impatto sull’importo della futura pensione.

                    Status di “vecchio iscritto” e di “nuovo iscritto”

                    L’istituto, con il suddetto messaggio, ha chiarito che la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. 

                    Il massimale contributivo, difatti, si applica solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 o a chi ha optato per il sistema contributivo. Non si applica invece a chi risulti in possesso di contributi versati prima di tale data.

                    Importo del massimale contributivo 2024

                    L’importo del massimale contributivo viene aggiornato annualmente sulla base degli indici di variazione dei prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT. Per il 2024, il massimale contributivo per i lavoratori soggetti al sistema contributivo è stato fissato a 119.650 euro.

                    Lavoratori reimpiegati successivamente alla pensione

                    In merito ai lavoratori reimpiegati dopo il pensionamento, l’INPS ribadisce quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: il reimpiego del lavoratore successivamente alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito. Di conseguenza, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale. 

                    Particolarità in caso di reimpiego come lavoratori autonomi

                    Il Ministero ha inoltre precisato che, qualora un soggetto intraprenda un’attività libero-professionale dopo il pensionamento, tale attività — se richiede l’iscrizione a un ente previsto dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 — sarà soggetta alla specifica disciplina ordinamentale adottata dall’ente di riferimento.

                    Trattamento fiscale delle polizze vita ai dipendenti: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

                    Con la risposta ad interpello n. 218 del 6 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di trattamento fiscale delle polizze collettive stipulate a favore dei dipendenti, con particolare riferimento alle polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita).  

                    Oggetto dell’interpello, la possibilità di applicare ai premi assicurativi corrisposti dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti sia (i) il massimale di esenzione previsto per la generalità dei fringe benefit, ai sensi dall’art. 51, comma 3 del Tuir entro il limite di 258,23 euro annui, innalzato per il 2024 a 1.000 euro, ovvero  2.000 per i lavoratori che dichiarano di avere almeno un figlio fiscalmente a carico, che (ii) la detrazione per oneri del 19 per cento sull’imposta lorda, di cui all’art. 15 comma 1, lettera f) del TUIR, prevista dal testo unico per i premi assicurativi aventi per oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante.

                    Nel formulare il proprio quesito, l’istante datrice di lavoro e sostituta d’imposta ritiene possibile che i propri dipendenti fruiscano della detrazione per oneri del 19 per cento, calcolata sul valore dei premi delle polizze vita, anche nei casi in cui queste, per effetto dell’innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno in corso, risultassero “esenti” e quindi escluse dalla formazione del reddito dei lavoratori beneficiari. A fondamento di tale interpretazione, la mancanza all’interno delle disposizioni normative relative all’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit di un’espressa previsione che ne chiarisca o smentisca tale interpretazione.

                    Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

                    L’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito posto, richiama le disposizioni che regolano il trattamento fiscale e previdenziale delle polizze assicurative.

                    In primis viene citata la circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, in tema di “armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati”, che al punto 2.1. stabilisce che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente tra gli altri beni e servizi in natura riconosciuti ai dipendenti, i premi per le assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dal datore di lavoro, con esplicita esclusione dei premi relativi alle assicurazioni per infortuni professionali.

                    In aggiunta a quanto sopra riportato, l’Agenzia delle Entrate richiama la deroga contenuta nell’art. 51 comma 3, del TUIR, per cui  tali beni e servizi in natura (“fringe benefit”) – incluse le polizze infortuni extra – professionali, vita e invalidità permanente sopra richiamate –  “non concorrono alla formazione del reddito se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23; qualora il predetto valore superi il citato limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito”. Con tale indicazione, sostiene l’amministrazione, il legislatore ha considerato la possibilità che nel rapporto di lavoro il datore eroghi beni e servizi senza corrispettivo a vantaggio dei dipendenti riconoscendole la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo, ad oggi fissato, a seconda dei casi, in 1.000 o 2.000 euro.

                    Nell’evidenziare l’esclusione dei fringe benefit da tassazione, qualora inferiori al limite di esenzione stabilito dalla normativa vigente, l’autorità fiscale sottolinea la necessità, come noto, di valutare gli stessi nel loro ammontare complessivo, ossia considerando tutti i beni e servizi concessi al lavoratore nel medesimo periodo d’imposta e derivanti anche da diversi rapporti di lavoro eventualmente intercorsi durante l’anno.

                    Richiamate le disposizioni normative riguardanti il trattamento delle polizze assicurative e dei fringe benefit in generale, l’Agenzia delle Entrate si sofferma poi sulla determinazione delle detrazioni per oneri previste dall’art. 15 comma 1, lettera f) del TUIR: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto […]”.

                    In questo caso, citando la risoluzione n. 391 del 2007, l’amministrazione ribadisce quanto già affermato in precedenza, ossia che “ai fini della detrazione di un onere ai sensi dell’art. 15, comma 1 lettera f) del TUIR – quale possono essere i premi relativi ad una polizza vita collettiva sottoscritta a favore dei propri dipendenti -, è necessario che lo stesso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a suo carico. Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti ai sensi della disposizione di cui sopra, solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.

                    Alla luce del parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, i premi assicurativi relativi alle polizze vita riconosciuti ai dipendenti e considerati esenti entro il limite di esenzione previsto per i fringe benefit nell’anno di riferimento  potranno essere detratti nella misura del 19 per cento dall’imposta lorda gravante sui lavoratori interessati esclusivamente qualora detti valori concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente, a nulla rilevando ai fine dell’applicazione di tale principio, l’innalzamento temporaneo fissato per il 2024 a 1.000 – 2.000 euro, rispetto al valore di 258,23 contenuto nella disposizione del TUIR.

                    Oneri detraibili – polizze rischio morte ed invalidità permanente

                    A completamento di quanto qui trattato ed in considerazione dell’ avvicinarsi delle elaborazioni di fine anno, momento in cui i datori di lavoro e sostituti di imposta saranno chiamati ad effettuare i conguagli fiscali sui redditi da lavoro dipendente e assimilato percepiti dai propri lavoratori e collaboratori, si ritiene opportuno ricordare che nel riconoscimento della detrazione per oneri del 19 per cento, derivanti da polizze assicurative vita e invalidità permanente con franchigia non inferiore al 5 per cento, sarà necessario attenersi al massimale del premio detraibile di 530 euro, fermo restando il riproporzionamento fino ad azzeramento della detrazione spettante per i lavoratori beneficiari titolari di un reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

                    Dicembre 2024: novità e rinnovi CCNL

                    CCNL Abbigliamento (Industria) – Welfare

                      Allo scopo di contribuire al benessere complessivo dei lavoratori, a decorrere dal mese di dicembre 2024 verrà riconosciuto ai dipendenti un importo annuo del valore di 200 euro a titolo di strumenti welfare.

                      CCNL Allevatori e consorzi zootecnici – Retribuzione

                      Nel mese di dicembre 2024 è prevista l’erogazione delle differenze retributive derivanti dalla variazione di livello prevista per il personale in forza alla data di sottoscrizione del CCNL, impiegato nelle mansioni espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.

                      CCNL Allevatori e consorzi zootecnici – Scatti di anzianità

                      A decorrere dal 1° gennaio 2025 varia la tabella degli scatti di anzianità. Fermo restando che in nessun caso è prevista la corresponsione di arretrati a titolo di scatti di anzianità, la differenza mensile lorda determinata dall’applicazione della nuova tabella con riferimento agli scatti maturati fino al 31 dicembre 2024 sarà corrisposta in due scaglioni di pari importo rispettivamente con decorrenza 1° dicembre 2024 e 1° giugno 2025.

                      CCNL Assicurazioni (amministrativi e produzione) – Assegno ad personam

                      A decorrere dal 1° dicembre 2024 varia l’importo dell’assegno annuo ad personam contrattuale i cui importi sono determinati dal CCNL.

                      CCNL Assicurazioni (amministrativi e produzione) – Indennità di carica

                      A decorrere dalla mensilità di dicembre è prevista la corresponsione dei nuovi importi relativi all’indennità economica per funzionari (ex indennità di carica).

                      CCNL Assicurazioni (amministrativi e produzione) – Terzo elemento retributivo

                      A decorrere dalla mensilità di dicembre è prevista la corresponsione dei nuovi importi relativi al terzo elemento per il solo personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione in servizio alla data di stipula del CCNL del 29 ottobre 1987.

                      CCNL Cartai (Industria) – Quadri

                      Nel mese di dicembre dovrà essere corrisposta ai Quadri, a titolo di “importo annuo aggiuntivo omnicomprensivo”, la differenza, se presente, tra la retribuzione annua degli stessi (comprensiva di superminimi, premi ed altri emolumenti comunque denominati) e un minimo di garanzia pari al trattamento economico contrattuale annuo spettante aumentato del 7%.

                      CCNL COMMERCIO (ANPIT – CISAL) – Welfare

                      Entro il 31 dicembre è previsto il riconoscimento del welfare contrattuale per i valori indicati dal CCNL in base ai diversi livelli di inquadramento.

                      CCNL LAVANDERIE E TINTORIE – Elemento di garanzia retributiva

                      Nel mese di dicembre è prevista la corresponsione dell’elemento di perequazione determinato in 300 euro lordi per l’anno 2024.

                      CCNL Metalmeccanici (Industria) – Retribuzione

                        Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008, a cui si applicava la Disciplina Speciale Parte Prima del CCNL, con la retribuzione del mese di dicembre va riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di Elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento dell’Elemento di cui sopra, in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

                        CCNL Penne, matite e spazzole (Industria) – Elemento di garanzia retributiva

                          In assenza di contrattazione collettiva aziendale va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr. L’importo dell’elemento perequativo da erogarsi a dicembre di ciascun anno è pari a 330,00 euro lordi annui.

                          CCNL Occhiali (Industria) – Elemento di garanzia retributiva

                            In assenza di contrattazione collettiva aziendale va erogata con la retribuzione del mese di dicembre una somma lorda annua a titolo perequativo, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr. L’importo dell’elemento perequativo da erogarsi a dicembre di ciascun anno è pari a 360,00 euro lordi annui.

                            CCNL Pulizia (Artigianato) – Indennità speciale

                              A decorrere dal 1° dicembre 2024 vengono aggiornati gli importi dell’indennità speciale, corrisposti in modo differenziato per i diversi livelli di inquadramento.

                              CCNL Servizi Ausiliari (ANPIT – CISAL) – Welfare

                                Per tutti i lavoratori che hanno superato il periodo di prova all’atto dell’accredito, il datore di lavoro mette a disposizione un welfare contrattuale pari al valore minimo annuo previsto dal CCNL. L’importo del welfare verrà attribuito per il 50% nel mese giugno e per il 50% nel mese di dicembre.

                                CCNL Studi professionali (Amministratori di condominio) – Welfare

                                  Viene riconosciuto ai lavoratori non più in prova un importo a titolo di welfare contrattuale pari al valore minimo previsto dal CCNL. Il 50% dell’importo verrà corrisposto nel mese di luglio, il restante nel mese di dicembre.

                                  CCNL Terziario Avanzato (ANPIT, CONFIMPRENDITORI, UNICA, CISAL) – Welfare

                                    Entro il 31 dicembre è previsto il riconoscimento del welfare contrattuale per i valori indicati dal CCNL in base ai diversi livelli di inquadramento.

                                    CCNL Tessili (Industria) – Welfare

                                      Al fine di contribuire al miglioramento del benessere dei lavoratori, vengono riconosciuti agli stessi, ai sensi dell’art. 51 comma 2 e 3 del Tuir, strumenti welfare pari ad euro 200 l’anno per gli anni dal 2024 al 2026. 

                                      CCNL Scuole Materne – FISM – Welfare

                                        Entro il 19 dicembre del 2024 i lavoratori dovranno utilizzare il welfare a disposizione dal 2023 del valore di 200,00 euro.

                                        CCNL Alimentari (Industria) – Orario di lavoro

                                          Il personale impiegatizio, ad eccezione del personale svolgente mansioni legate all’utilizzazione degli impianti, dovrà fruire entro l’anno delle Rol maturate a partire dall’1° gennaio 2024. Nel caso in cui i permessi non fossero goduti entro tale periodo i medesimi potranno essere fruiti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione; i permessi residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31 dicembre dell’anno di maturazione.

                                          CCNL Alimentari (Piccola Industria) – Orario di lavoro

                                          Termina il 31 dicembre 2024 la modalità operativa che prevede la clausola di “microflessibilità”. Si resta in attesa di un’eventuale proroga.

                                          CCNL Allevatori e Consorzi zootecnici – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 14 novembre 2023. L’accordo si intenderà tacitamente rinnovato salva disdetta di una delle parti contraenti.

                                          CCNL Assicurazioni (Amministrativi e produzione) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022. L’accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdetto per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

                                          CCNL Assicurazioni (Società di assistenza) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022. L’accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdetto per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

                                          CCNL Autorimesse e noleggio automezzi – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 15 dicembre 2022.

                                          CCNL Cartai (Industria) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’ accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 28 luglio 2021.

                                          CCNL Cemento, Calce – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’ accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 15 marzo 2022.

                                          CCNL Cinema generici sui set di ripresa (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 28 novembre 2022.

                                          CCNL Dirigenti Agricoltura – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’ accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 23 febbraio 2022.

                                          CCNL Dirigenti Enti Previdenziali Privatizzati – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’ accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 24 gennaio 2023.

                                          CCNL Dirigenti Enti Zootecnici – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 23 novembre 2021. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza. Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia fino a che non sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

                                          CCNL Elettrici – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 21 luglio 2022.

                                          CCNL Esattorie e tesorerie – Decorrenza e durata

                                          In data 31 dicembre 2024 è in scadenza, sia per la parte economica che per quella normativa, l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 1° gennaio 2022.

                                          CCNL Farmacie Municipalizzate – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 7 luglio 2022.

                                          CCNL Forestali ed Agrari – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 9 dicembre 2021.

                                          CCNL Gas e Acqua – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 30 settembre 2022.

                                          CCNL Giocattoli, Modellismo (Industria) – Classificazione del personale

                                          È previsto entro il 31 dicembre 2024 il passaggio al 2° livello dei lavoratori attualmente inquadrati al 1° livello.

                                          CCNL Istituti per il sostentamento del clero – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024, per la parte economica e normativa, il CCNL sottoscritto in data 10 gennaio 2022.

                                          CCNL Istituzioni assistenziali e socio-sanitarie CONFCOMMERCIO SALUTE – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo  sottoscritto in data 13 settembre 2022, sia per la parte economica che per quella normativa.

                                          CCNL Metalmeccanici (Piccola Industria) – CONFAPI – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 26 maggio 2021.

                                          CCNL Metalmeccanici (Piccola Industria) – CONFAPI- Formazione e addestramento professionale

                                          In relazione alla scadenza del CCNL al 31 dicembre 2024, per agevolare l’organizzazione aziendale e garantire il diritto soggettivo alla formazione continua le parti concordano, nell’ ipotesi in cui le 24 ore di formazione non siano svolte entro il 31 dicembre, di estendere la possibilità di fruizione al 30 giugno 2025. Al termine dell’ultimo periodo indicato le ore di formazione non erogate e godute dal lavoratore decadranno.

                                          CCNL Orafi e Argentieri (Industria) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 23 dicembre 2021.

                                          CCNL Orafi e Argentieri (Industria) – Previdenza complementare

                                          A decorrere dall’1° dicembre 2024 a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione nazionale di categoria Cometa la contribuzione a carico azienda è elevata al 2%, ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7ª categoria.

                                          CCNL Pesca Marittima – Personale imbarcato (Cooperative) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 15 dicembre 2021.

                                          CCNL Petrolio (Industria Privata) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 21 luglio 2022.

                                          CCNL Pompe funebriDecorrenza e durata

                                          In data 31 dicembre 2024 è in scadenza il CCNL sottoscritto il 1° gennaio 2021.

                                          CCNL Pompe funebri (aziende municipalizzate) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 7 febbraio 2023.

                                          CCNL Pulizia – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 9 luglio 2021. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

                                          CCNL Pulizia (Artigianato) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 27 ottobre 2022.

                                          CCNL Radiotelevisioni Private – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 26 maggio 2022.

                                          CCNL Scuole Materne – FISM – Welfare

                                          Entro il 31 dicembre è previsto il riconoscimento del welfare contrattuale per i valori indicati dal CCNL in base ai diversi livelli di inquadramento.

                                          CCNL Tabacco (Lavorazione) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 il CCNL sottoscritto in data 1° gennaio 2021. Lo stesso sarà prorogato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.

                                          CCNL Turismo (ANPIT- CISAL) – Welfare

                                          Entro il 31 dicembre è previsto il riconoscimento del welfare contrattuale per i valori indicati dal CCNL in base ai diversi livelli di inquadramento.

                                          CCNL Turismo (Piccola Industria) – Decorrenza e durata

                                          È in scadenza al 31 dicembre 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto in data 27 luglio 2022. Il contratto si intende rinnovato di ulteriori 3 annualità se non disdetto entro tre mesi dalla scadenza dalle parti firmatarie.

                                          Aumento dei minimi retributivi dal 1° dicembre 2024

                                          A decorrere dal 1° dicembre 2024 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

                                          • CCNL Abbigliamento;
                                          • CCNL ANFFAS;
                                          • CCNL Assicurazioni (amministrativi e produzione);
                                          • CCNL Cemento, Calce (Industria);
                                          • CCNL Metalmeccanici – CISAL/ANPIT;
                                          • CCNL Opere Valdesi;
                                          • CCNL Pulizia (Artigianato);
                                          • CCNL Sale Bingo E Gaming hall;
                                          • CCNL Tessili (Industria);
                                          • CCNL Ombrelli e Ombrelloni (Industria);
                                          • CCNL Pelli e Cuoio (Industria).

                                          Una tantum di dicembre 2024

                                          Per il mese di dicembre 2024 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:

                                          • CCNL Noleggio autobus con conducente (Artigianato).

                                          Piattaforma Unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva (“V.e.R.A.”)

                                          L’INPS, con il messaggio n. 3662 del 5 novembre 2024, ha fornito chiarimenti riguardo la nuova piattaforma unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, anche detta piattaforma “V.e.R.A.”.

                                          La piattaforma rappresenta una novità che permette alle imprese di conoscere in anticipo la situazione contributiva della propria azienda e quindi del relativo DURC, così da poter garantire la regolarità della contribuzione aziendale.

                                          Con la procedura “Ve.R.A./Simulazione DURC”, nello specifico, il legale rappresentante dell’azienda e il suo intermediario possono consultare le eventuali esposizioni debitorie del contribuente e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità.

                                          Soggetti a cui è rivolto il servizio

                                          Al momento i dati presenti sulla piattaforma solo relativi alla sola Gestione lavoratori dipendenti privati; l’INPS ha però precisato che consentiranno progressivamente analoghe implementazioni per le altre gestioni.

                                          Sezioni disponibili e specifiche tecniche

                                          La procedura “Ve.R.A.” è composta da due sezioni:

                                          • Verifica regolarità (“Ve.R.A.”);
                                          • Simulazione DURC.

                                          La prima è funzionale alla gestione di tutte le evidenze e informazioni che possono richiedere l’attivazione di procedimenti di regolarizzazione indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini del rilascio del DURC. In particolare, espone in sottosezioni la natura dei debiti del contribuente e il relativo stato, per consentire la verifica delle situazioni di irregolarità;

                                          la seconda agevola il soggetto contribuente e il suo intermediario nell’individuare le evidenze ostative al rilascio della regolarità contributiva automatica che, se non gestite anticipatamente, determineranno l’emissione dell’invito a regolarizzare in fase di gestione del procedimento di verifica della regolarità contributiva nell’ambito della procedura “Durc Online”.

                                          La simulazione fornisce all’azienda tre gradi di segnalazioni, da quello ottimale a quello dove è necessario un intervento di regolarizzazione:

                                          • Primo grado (identificato con un pallino verde): non risultano presenti evidenze;
                                          • Secondo grado (identificato con un pallino giallo): gestioni in cui sono presenti le evidenze, anche senza rilevanza contributiva, che devono essere oggetto di procedimenti di normalizzazione;
                                          • Terzo grado (identificato con un pallino rosso): anomalie da regolarizzare.
                                          Gestione del servizio tramite intermediario

                                          Nel caso in cui l’azienda decida di lasciare la gestione della piattaforma al proprio intermediario, l’INPS ha specificato che sarà necessaria un’ulteriore delega, c.d. “delega master”, disponibile sul sito INPS.

                                          Agenzia delle Entrate: le istruzioni operative in materia di residenza fiscale delle persone fisiche

                                          È stata emanata il 4 novembre 2024, a quasi un anno di distanza dall’entrata in vigore del D. Lgs. 209/2023 (di seguito anche “Decreto”), la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E, volta a fornire le prime istruzioni operative rispetto ai nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale contenuti nel capo I del Decreto.

                                          Il decreto 209, attuativo della Legge Delega n. 111 del 2023, ha  revisionato la disciplina in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società, previste rispettivamente dagli articoli 2 e 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR), con lo scopo di rendere tale disciplina coerente con la prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché per coordinare la stessa disciplina con quanto previsto in tema di stabile organizzazione e con il regime fiscale applicato ai lavoratori che prestano  attività lavorativa in modalità agile.

                                          In considerazione della modifica introdotta, volendosi analizzare quanto apportato dalla nuova normativa riguardo le persone fisiche, è necessario in primis richiamare il principio previsto dall’art. 3 del TUIR,  in tema di imposizione fiscale, secondo cui  (i) i residenti in Italia sono tassati nel nostro paese su tutti i redditi ovunque prodotti (fatta salva l’applicazione delle convenzioni sulle doppie imposizioni) (ii) mentre i non residenti sono assoggetti a tassazione per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

                                          In nuovo concetto di domicilio

                                          Partendo da tale principio, la prima importante novità, prevista all’art. 1 del D. Lgs. 209/2023,  riguarda la modifica del comma 2 dell’art. 2 del TUIR,  ai sensi del quale viene introdotto un criterio del tutto nuovo di determinazione della residenza fiscale, secondo cui “ai fini delle imposte sui redditi, vengono considerati residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

                                          Prima di tale disposizione, che ricorda la circolare dell’Agenzia delle Entrate essere in vigore dal 1° gennaio 2024,  il novellato art. 2 del TUIR prevedeva che fossero considerati residenti fiscalmente, e quindi passibili di tassazione su tutti i redditi ovunque prodotti,  le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta (ossia 183 giorni in un anno, 184 se bisestile) alternativamente: (i) erano iscritte all’anagrafe della popolazione residente, (ii) avevano nel territorio dello stato il proprio domicilio, (iii) avevano nel territorio italiano la propria residenza.

                                          Ad essere modificato quindi in primo luogo è il concetto di domicilio, non più ancorato alla definizione civilistica (che lo riconduce al luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi)  bensì ora  individuato ”come il luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente”, definizione peraltro consolidata dalla prassi internazionale e dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni, in virtù delle quali è stato necessario un adeguamento della nostra normativa interna.

                                          Iscrizione all’anagrafe della popolazione residente: la nuova presunzione relativa

                                          A mutare è anche  la valenza dell’scrizione all’ anagrafe della popolazione residente, oggi divenuta presunzione relativa per la determinazione della residenza fiscale, in quanto confutabile nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare – nonostante l’scrizione all’anagrafe – l’assenza di una dimora abituale o di un domicilio nel territorio dello stato o la non presenza fisica in Itala per la maggior parte del periodo di imposta.

                                          Si ricorda a tal proposito che il requisito dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente determinava, nella previgente normativa una presunzione assoluta non confutabile con la dimostrazione dell’assenza dei requisiti appena richiamati. 

                                          Infine, l’Agenzia delle Entrate ribadisce, in continuità con quanto già previsto dalla precedente normativa – che ai fini della determinazione della permanenza nello Stato per la “maggior parte” del periodo di imposta, rilevano anche i periodi non consecutivi, purché sommandoli equivalgano ad almeno 183– o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.

                                          Il lavoro agile alla luce delle nuove disposizioni

                                          Ulteriore riferimento contenuto all’interno della Circolare n. 20 del 4 novembre,  attiene alla disciplina fiscale a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile (i) sia nei casi in cui gli stessi effettuino dall’Italia attività lavorativa per un datore di lavoro estero, per i quali la permanenza nello stato italiano per 183 giorni (184 negli anni bisestili) determinerà di per se al residenza fiscale nel nostro Paese, con conseguente assoggettamento in Italia dei redditi ovunque prodotti (salva eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni), (ii) che nei casi di lavoratori operanti in lavoro agile dall’estero per almeno 183/184 giorni, che verranno ritenuti comunque fiscalmente residenti in Italia qualora soddisfino uno degli altri tre requisiti previsti dal nuovo art. 2 comma 2 del TUIR: (i) residenza civilistica, (ii) domicilio in Italia o (iii) iscrizione all’anagrafe della popolazione residente.

                                          Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’efficacia della nuova disciplina con decorrenza dal periodo di imposta successivo all’emanazione del Decreto 209, ossia dal 1° gennaio 2024, precisando che l’applicazione dei nuovi principi rileverà anche ai fini del nuovo regime impatriati in vigore dal 2024.

                                          HR Virtual Breakfast: “Influencers – agenti di commercio: quanto rischia di costare un #adv?” (HR Capital e De Luca & Partners, 26 novembre 2024)

                                          Martedì 26 novembre HR Capital e De Luca & Partners hanno organizzato un nuovo HR Breakfast.

                                          Il moderatore Vittorio De Luca, Managing Partner di De Luca & Partners e i relatori Alessandro Ferrari, Senior Associate di De Luca & Partners e Roberta De Felice, Consulente del lavoro di HR Capital hanno fatto il punto sulla recente sentenza del Tribunale di Roma che per la prima volta in Italia ha affrontato il tema del corretto inquadramento giuridico dei c.d. “influencer.

                                          Focus

                                          Secondo la pronuncia in commento, l”influencer che promuove in via stabile e continuativa i prodotti di un’azienda potrebbe dover essere inquadrato come agente di commercio.

                                          La decisione citata determina conseguenze particolarmente significative per il preponente, sotto molteplici profili. Solo per citare i principali:

                                          i) oneri contributivi verso Enasarco;
                                          ii) indennità e diritti previsti dal codice civile (e.g.: indennità di cessazione del rapporto di agenzia);
                                          iii) adempimenti;
                                          iv) regolarizzazione di contratti in corso;
                                          v) gestione delle interlocuzioni con l’Enasarco;
                                          vi) assistenza in eventuali processi di accertamento ispettivo;
                                          vii) patrocinio legale nelle cause promosse dagli influencer o instauratesi a seguito di processo ispettivo degli enti.

                                          Se vuoi approfondire il tema puoi leggere l’intervista pubblicata su The Platform.

                                          Patente a crediti, sui soggetti esteri verifica complessa (Norme e Tributi Plus Lavoro de Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2024 – Andrea Di Nino, Giorgia Tosoni)

                                          Documento equivalente solo se previsto nel Paese di provenienza. Con la richiesta telematica potrebbe essere difficile il controllo dei requisiti.

                                          È terminato lo scorso 31 ottobre il periodo transitorio in cui imprese e lavoratori autonomi potevano presentare la richiesta della patente a crediti inoltrando, tramite Pec, il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva messo a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) in concomitanza della pubblicazione della circolare operativa 4 del 23 settembre 2024.

                                          Dal 1° novembre il rilascio del documento, in formato digitale, potrà avvenire esclusivamente a seguito dell’invio dell’istanza telematica sul portale dell’Inl, previa dichiarazione dei soggetti interessati del possesso dei requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti in base all’articolo 27, comma 1, del Dlgs 81/2008.

                                          I soggetti interessati

                                          Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi operanti «fisicamente» nei cantieri temporanei o mobili, da intendersi quali i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile così come individuati dall’allegato X del Dlgs 81/2008. Restano invece esclusi dal campo di applicazione della norma coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti o geometri, e delle imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la cui esclusione è espressamente prevista dalla norma.

                                          Rientrano tra i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da uno Stato membro dell’Unione europea o Extra Ue, il cui rilascio è subordinato:

                                          – alla presentazione tramite portale dell’Inl della dichiarazione concernente il possesso di un documento equivalente alla patente rilasciato dall’autorità competente del Paese di appartenenza e debitamente riconosciuto dalla legge italiana nei casi di provenienza Extra Ue, oppure, in assenza:

                                          – alla predisposizione della normale richiesta telematica. In quest’ultimo caso i soggetti esteri dovranno procedere alla compilazione dell’istanza online dichiarando il possesso dei requisiti previsti all’articolo 1 del Dm 132 del 18 settembre 2024 alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

                                          L’obbligo in capo anche ai soggetti stranieri potrebbe generare non poche criticità, considerando, da un lato, l’eventualità che non sia previsto nel Paese di appartenenza un documento equivalente alla patente a crediti, peraltro di recente introduzione nel nostro sistema, e dall’altro, in assenza dello stesso, potrebbe risultare difficoltosa la verifica del possesso di documenti equivalenti a quelli previsti dai requisiti di rilascio, peraltro sempre ammessi in sostituzione nei casi di imprese stabilite in uno Stato Ue (ad esempio, il possesso del modello A1 anziché del Durc).

                                          Continua a leggere l’articolo su Norme e Tributi Plus Lavoro De Il Sole 24 Ore.

                                          Patente a crediti nei cantieri: gli obblighi e come fare domanda all’Ispettorato del lavoro

                                          Dal primo novembre 2024 scatta l’obbligo della patente a crediti per i lavoratori e le imprese impegnate nei cantieri edili: concluso il periodo transitorio, che dura fino al 31 ottobre e durante il quale si può far richiesta via Pec, bisogna inviare la domanda al portale INL.

                                          È entrato in vigore il primo ottobre l’obbligo di richiesta della patente a crediti, il documento digitale rilasciato telematicamente dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro, che a decorrere da tale data consentirà lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di imprese e lavoratori autonomi in cantieri temporanei o mobili, come nel caso dei cantieri per realizzare smart building.

                                          A prevedere tale adempimento l’art. 27 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ( “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”), introdotto interamente dall’art. 29 c.19, del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, con lo scopo di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

                                          Rende attuativa la nuova disciplina il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, mediante la pubblicazione in G.U., Serie Generale n. 221, il 20 settembre 2024 del “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”, a cui sono seguite le istruzioni operative fornite dall’INL nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

                                          Patente a crediti nei cantieri, i soggetti interessati

                                          Interessati dal rilascio della patente a crediti sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” in cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89 c.1 lettera a) e dall’allegato X del D. Lgs. 81del 2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale come ad esempio: ingegneri, architetti o geometri.

                                          Rientrano tra i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti anche le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da uno Stato membro dell’Unione Europea o “Extra-UE”, a cui il rilascio del documento potrà avvenire:

                                          • automaticamente, qualora i soggetti interessati siano già in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine e riconosciuto dalla legge italiana nei casi di provenienza da un paese non comunitario,
                                          • in assenza, previa richiesta mediante procedura telematica a cui sono tenuti le stesse imprese e i lavoratori autonomi italiani.  

                                          Rispetto a quanto sopra, la norma esclude espressamente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA pari o superiore alla III, inteso quale il documento attestante le capacità economiche e finanziarie, oltre all’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane di un’azienda, di eseguire direttamente o in subappalto opere pubbliche di un determinato valore, secondo i requisiti previsti dalla normativa sui contratti pubblici.

                                          Patente a crediti in cantiere, come fare domanda

                                          Dalla data del primo ottobre 2024, i soggetti sopra individuati e, in particolar modo, chi già è attivo all’interno dei cantieri, dovranno procedere con la richiesta di rilascio della patente a crediti, necessaria per continuare ad operare. L’INL ha chiarito, al riguardo, che la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi dovrà sempre essere preceduta dall’invio dalla richiesta di rilascio della patente, fatta accezione appunto per i soggetti già operanti alla data di entrata in vigore dell’obbligo che, in attesa di rilascio della procedura telematica, hanno potuto presentare preventivamente la richiesta tramite PEC – Posta elettronica certificata secondo le disposizioni fornite dall’Ispettorato nella circolare operativa del 23 settembre.

                                          In considerazione di quanto sopra, proprio al fine di consentire un graduale adeguamento alla procedura telematica, è stato concesso un periodo transitorio – dal primo al 31 ottobre 2024 – in cui è possibile effettuare la richiesta del documento tramite PEC, attraverso la trasmissione di un modello di autocertificazione – dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti per l’ottenimento della patente, ai sensi dell’art. 27, c.1 del D.lgs. 81 del 2008, fermo restando la necessità di procedere entro e non oltre  il 31 ottobre alla presentazione telematica della medesima richiesta sul portale dell’INL.

                                          Dal primo novembre 2024 l’ unica modalità ammessa per il rilascio della patente a crediti sarà telematica.

                                          L’istanza, pertanto, a decorrere da tale data potrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale dell’Ispettorato, accessibile mediante identità digitale (SPID personale o CIE) dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo – oppure, in alternativa, da un soggetto autorizzato con apposita delega scritta alla presentazione, inclusi gli intermediari di cui all’ art. 1 della Legge n. 12 del 1979 come i consulenti del lavoro.

                                          I requisiti

                                          Il rilascio del documento è subordinato al possesso di determinati requisiti, attestati mediante autodichiarazione compilata online ai sensi del DPR 445/2000, sulla falsariga del modello utilizzato per la richiesta preventiva via PEC, ferma restando l’eventualità di successivi accertamenti.

                                          I requisiti che i soggetti richiedenti dichiarano di possedere sono i seguenti:

                                          • l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
                                          • il rispetto degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81del 2008;
                                          • il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
                                          • il possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
                                          • il possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
                                          • l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

                                          Come precisato nella circolare dell’INL, all’atto della compilazione il soggetto richiedente avrà, per ogni requisito ad eccezione dell’iscrizione alla CCIA, la possibilità di dichiararne il mancato possesso per “esenzione giustificata” o “non obbligatorietà”, in relazione alla categoria dello stesso richiedente. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore autonomo che, rispetto ad un’impresa con dipendenti, non è tenuto alla redazione del DVR, alla designazione di un RSPP o agli obblighi formativi, salvo il caso di utilizzo di determinate attrezzature che richiedano una specifica formazione.

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                                          Novembre 2024: novità e rinnovi CCNL

                                          Misericordie – ANPAS – Arretrati  
                                          Con la retribuzione del mese di novembre 2024 vengono riconosciuti gli arretrati relativi al periodo di novembre e dicembre 2023. 

                                            CCNL Calzaturieri (Industria) – Contributi contrattuali 
                                            Nel mese di novembre viene effettuata la trattenuta di 40 euro relativa alla quota di sottoscrizione contrattuale a carico dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl. 

                                              CCNL Nettezza Urbana (Aziende Private) – Classificazione del personale  
                                              Da novembre 2024 acquisiscono il diritto al passaggio al livello 1B i lavoratori assunti al livello J tra il 1° giugno 2022 e il 31 agosto 2022, secondo i criteri di maturazione temporale previsti dall’accordo di rinnovo del 18 maggio 2022. 

                                                CCNL Lampade E Cinescopi (Industria) – Assistenza sanitaria integrativa  
                                                Con l’intento di promuovere una maggiore adesione da parte dei lavoratori all’assistenza sanitaria integrativa già regolata nel Ccnl, viene stabilito che a decorrere dall’1° gennaio 2024 tutti i lavoratori di seguito specificati siano iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa condiviso dalle Parti. L’adesione al Fasie ha carattere transitorio per un periodo di due anni e viene fatta in via diretta dalle aziende per i lavoratori, anche part-time, non in prova con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. In sede di prima applicazione, l’iscrizione dei lavoratori avverrà entro il 31 gennaio 2024 attraverso la compilazione dei moduli messi a disposizione dal Fasie, con diritto alle prestazioni dall’1° gennaio stesso. Per i lavoratori assunti successivamente, l’iscrizione avverrà nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e operative del fondo. Tuttavia, le adesioni potranno intervenire entro il 15 giugno per le iscrizioni dal 1° luglio e il 30 novembre per le adesioni dal 1° gennaio 2025. 

                                                  CCNL Vetro – Assistenza sanitaria integrativa  
                                                  Con l’intento di promuovere una maggiore adesione da parte dei lavoratori all’assistenza sanitaria integrativa già regolata nel Ccnl, viene stabilito che a decorrere dall’1° gennaio 2024 tutti i lavoratori di seguito specificati siano iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa condiviso dalle Parti .L’adesione al Fasie ha carattere transitorio per un periodo di due anni e viene fatta in via diretta dalle aziende per i lavoratori, anche part-time, non in prova con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno. In sede di prima applicazione, l’iscrizione dei lavoratori avverrà entro il 31 gennaio 2024 attraverso la compilazione dei moduli messi a disposizione dal Fasie, con diritto alle prestazioni dall’1° gennaio stesso. Per i lavoratori assunti successivamente, l’iscrizione avverrà nel rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e operative del fondo. Tuttavia, le adesioni potranno intervenire entro il 15 giugno per le iscrizioni dal 1° luglio e il 30 novembre per le adesioni dal 1° gennaio 2025. 

                                                    Aumento dei minimi retributivi dal 1° novembre 2024 
                                                    A decorrere dal 1° novembre 2024 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL: 

                                                    • CCNL Animazione, Spettacolo Turistico, Babysitting (Conflavoro-Confsal); 
                                                    • CCNL Alimentari (Artigianato) – Imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti; 
                                                    • CCNL Allevatori e Consorzi Zootecnici; 
                                                    • CCNL Imprese Portuali; 
                                                    • CCNL Pompe funebri (Aziende municipalizzate); 
                                                    • CCNL Servizi Ausiliari (ANPIT – CISAL); 

                                                    Una tantum di novembre 2024 
                                                    Per il mese di novembre 2024 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL: 

                                                    • CCNL Imprese Portuali; 
                                                    • CCNL Scuole Private – Aninsei/Assoscuola. 

                                                    Bonus Natale – fino a 100 euro con la tredicesima mensilità   

                                                    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2024, la Legge n. 143, di conversione del Decreto-legge n. 113 del 9 agosto, c.d. “Decreto Omnibus”, ha confermato l’introduzione dell’atteso Bonus di 100 euro, la cui erogazione, inizialmente prevista per gennaio 2025 sottoforma di “Bonus Befana”, è stata successivamente anticipata in corrispondenza della tredicesima mensilità e riconosciuta come “Bonus Natale”. 

                                                    Il Bonus in esame, di cui all’art. 2-bis del D.L. n. 113, prevede per l’appunto che, unitamente alla tredicesima mensilità, venga erogata per l’anno 2024 una indennità “Una tantum” di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro svolto dal lavoratore fermo restando la presenza di determinate condizioni economiche e familiari individuate sulla base di specifici criteri riportati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024. 

                                                    Destinatari e requisiti  

                                                    I destinatari del “Bonus Natale” sono i lavoratori titolari di rapporti di lavoro subordinato nel 2024 (inclusi apprendisti, intermittenti e lavoratori a domicilio), in possesso – congiuntamente – dei seguenti requisiti:  

                                                    • un reddito complessivo per l’anno di imposta 2024 non superiore a 28.000 euro al netto del reddito derivante dall’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ai sensi dell’art. 10 c. 3 – bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). 
                                                    • la presenza di un coniuge non legalmente ed effettivamente separato, con almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidatario, entrambi fiscalmente carico, o in alternativa, nei casi di nucleo familiare c.d. monogenitoriale, la presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico; 
                                                    • un’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente, superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del TUIR.     

                                                     In aggiunta alle suddette condizioni, già sinteticamente contenute nell’art. 2 – bis del D.L. n. 113, la circolare dell’Agenzia delle Entrate riporta maggiori precisazioni con riferimento ad ognuno dei requisiti previsti, specificando in particolar modo quanto segue: 

                                                    • ai fini del requisito reddituale, viene chiarito che con “reddito complessivo” si intende non solo quanto percepito a titolo di lavoro dipendente, ma in aggiunta ad esso eventuali redditi soggetti a cedolare secca, i redditi da lavoro autonomo e nei casi di dipendenti impiegati in strutture ricettive e pubblici esercizi, quanto percepito a titolo di mance elargite dai clienti. La circolare inoltre chiarisce che, qualora il beneficiario fruisca di agevolazioni fiscali quali ad esempio il regime speciale per i lavoratori impatriati (L.58/2019, D.lgs. 209/2023), rileva ai fini della verifica del requisito reddituale anche la parte di reddito considerato esente dal calcolo delle ritenute fiscali; 
                                                    • in merito al requisito familiare, per nucleo monogenitoriale si intendono i seguenti casi: (i) il mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, (ii) la perdita dell’altro genitore, (iii) l’adozione o l’affidamento del figlio al solo genitore titolare del Bonus. Al riguardo, la circolare precisa che la situazione di convivenza more uxorio con il partner non genitore del figlio a carico non preclude la spettanza del Bonus. 
                                                    Come ottenere il Bonus  

                                                    Ai fini dell’ottenimento del Bonus i lavoratori interessati dovranno presentare apposita dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro, attestante il possesso congiunto dei requisiti richiesti e indicando il codice fiscale di coniuge e figli a carico o, in presenza di un nucleo monogenitoriale, il solo codice fiscale dei figli a carico. 

                                                    Secondo le indicazioni contenute nella circolare 19/E, qualora nel corso dell’anno il lavoratore abbia avuto più rapporti di lavoro la richiesta del Bonus dovrà essere presentata all’ultimo datore di lavoro, ossia colui che effettivamente erogherà l’”Una tantum” con la mensilità aggiuntiva di dicembre 2024. 

                                                    Nei casi in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro subordinato part time, il Bonus sarà erogato dal datore di lavoro individuato dal lavoratore stesso, previa presentazione dell’apposita dichiarazione integrata delle informazioni inerenti: (i) il reddito percepito in costanza di altri rapporti di lavoro e (ii) i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.   

                                                    In considerazione dell’erogazione del Bonus in concomitanza della tredicesima, qualora questa venga predisposta con cedolino separo rispetto alla mensilità di dicembre 2024, spetterà al datore di lavoro in fase di conguaglio verificare la sussistenza del requisito reddituale ed in mancanza provvedere al recupero dell’indennità in precedenza erogata.  

                                                    Un’ ulteriore rideterminazione del Bonus avverrà in sede di dichiarazione dei redditi 2025, dove l’indennità in oggetto potrà essere riconosciuta o recuperata a seconda che: (i) il lavoratore pur avendone avuto diritto non abbia percepito il Bonus nel 2024 per un’eventuale mancata presentazione della richiesta o in assenza del sostituto d’imposta, (ii) il reddito complessivo risultante dalla dichiarazione risulti superiore alla soglia reddituale di 28.000 euro. 

                                                    La misura del Bonus  

                                                    L’indennità, di importo totale di 100 euro netti in quanto fiscalmente esente, non è soggetta ad alcuna riduzione nei casi di prestazione lavorativa ad orario ridotto, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo e, nei casi di durata del rapporto di lavoro inferiore all’anno, verrà riproporzionata in funzione del periodo di lavoro dipendente prestato durante il 2024. In presenza di più rapporti di lavoro svolti contemporaneamente, i giorni ricompresi all’interno di tale periodo verranno computati una sola volta.  

                                                    Nuovo regime sanzionatorio per le violazioni contributive: i chiarimenti dell’INPS 

                                                    L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha fornito gli attesi chiarimenti sulle modifiche al regime sanzionatorio delle violazioni contributive contenuto, in particolare, nell’articolo 116 della legge n. 388/2000 introdotte dal decreto-legge n. 19/2024. 

                                                    Le modifiche, aventi effetto dal 1° settembre 2024, sono intervenute nello specifico sulle sanzioni civili applicabili in caso di irregolarità contributive, in caso di omissioni derivanti da incertezze normative e in caso di regolarizzazione spontanea del datore di lavoro. 

                                                    Sanzioni civili per omissione e per evasione contributiva 

                                                    L’omissione contributiva, prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge. 

                                                    Sul punto, il citato decreto ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 388/2000, connesso al mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali, prevedendo che “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”. L’intento del legislatore è quello di estendere l’istituto del ravvedimento operoso, già previsto per le ipotesi di evasione contributiva, anche alle ipotesi di omissione contributiva al fine di favorire e accelerare il recupero del credito. 

                                                    Ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40 per cento dell’importo dovuto, al fine di favorire l’adempimento, ha introdotto una misura agevolativa in base alla quale, se il pagamento avviene, in unica soluzione, entro centoventi giorni dalla scadenza di legge, in modo spontaneo, ossia prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non trova applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento. 

                                                    L’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, stabilisce che ricorre l’ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero. 

                                                    In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell’importo dovuto. 

                                                    Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso, già disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), seconda parte, della legge n. 388/2000, è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. 

                                                    Sia per l’omissione che per l’evasione contributiva, l’INPS chiarisce che la nuova disciplina introdotta dal decreto trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024. 

                                                    Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze normative 

                                                    Il decreto in esame ha modificato, altresì, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze normative e connesse, nel dettaglio, a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. 

                                                    La previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino a tutto il periodo di competenza agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. 

                                                    Anche in questo caso, le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2024. 

                                                    Regolarizzazione concertata con l’istituto 

                                                    Il contribuente che provveda alla regolarizzazione di anomalie, omissioni ed errori, con le modalità e nei termini che verranno definiti da opportuna deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sarà ammesso al pagamento di una sanzione civile in ragione d’anno: 

                                                    • in caso di omissione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; 
                                                    • in caso di evasione contributiva, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e, in ogni caso, non superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 

                                                    Sostenibilità aziendale: il ruolo strategico del mobility manager (Agendadigitale.eu, 30 settembre 2024 – Roberta De Felice, Giorgia Tosoni)

                                                    Il ruolo del mobility manager nella sostenibilità aziendale è cruciale per il raggiungimento degli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance). La Direttiva Europea 2022/2464/UE promuove la trasparenza e il reporting delle imprese sugli impatti ambientali, sociali e di governance. 

                                                    Nell’era della sostenibilità e delle politiche ESG (Environmental, Social, Governance), le aziende sono sempre più chiamate a ridurre il loro impatto ambientale e a migliorare il benessere sociale. Un ruolo cruciale in questo contesto è svolto dal mobility manager, una figura specializzata nella gestione della mobilità aziendale.
                                                    Vediamo perché figura del mobility manager è diventata essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale e il rispetto delle normative europee e nazionali.

                                                    Sviluppo sostenibile e Green Deal: gli oneri per le aziende

                                                    Con il termine sviluppo sostenibile, si fa sempre più riferimento ad una crescita – anche economica – in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità di garantire alle generazioni future di realizzare i propri.
                                                    Da ormai diversi anni la Commissione Europea è attenta al concetto di sviluppo sostenibile sia nell’ottica dello sviluppo delle attività economiche che per la salvaguardia dell’ambiente ed ha attuato una serie di iniziative strategiche, tra cui da ultimo, il Green Deal Europeo con cui si è prefissata l’obiettivo di guidare il nostro continente in una transizione verde, mediante la promozione di un’economia sostenibile, con lo scopo primario finale di raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

                                                    Ruolo cardine del processo di transizione è affidato alle aziende, su cui grava l’onere di attuare tutte le misure idonee a limitare l’impatto della loro attività sull’ambiente e sulla società circostante.

                                                    Direttiva Ue CSRD: gli obiettivi

                                                    Al riguardo la Direttiva Europea 2022/2464/UE CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), pubblicata in G.U. dell’UE il 16 dicembre 2022 e collocata all’interno del Green Deal, ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione da parte delle imprese delle informazioni relative agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting delle stesse. L’obiettivo perseguito dalla direttiva CSRD è quello di fornire ad investitori e stakeholder, mediante “la rendicontazione della sostenibilità aziendale”, un’informativa dettagliata, ed il più possibile standardizzata ed esaustiva, sulla sostenibilità della singola impresa, o gruppo di esse, con conseguenze positive sul mercato finanziario in termini di completezza informativa, trasparenza e comparabilità dei dati.

                                                    La sostenibilità quale nuovo valore di rating

                                                    Da ciò deriva poi l’importanza riconosciuta oggi alla sostenibilità quale nuovo valore di rating preso in considerazione da investitori esterni nella valutazione delle aziende, che ponendo l’attenzione su fattori di tipo ambientale, sociale e di governance, indirizzano i propri capitali verso attività e progetti sostenibili aprendo le porte alla c.d. finanza sostenibile.

                                                    I criteri ESG, di Environmental, Social e Governance

                                                    Al riguardo, infatti, per verificare il livello e l’impegno in termini di sostenibilità di una impresa vengono utilizzati i criteri ESGdi Environmental, Social e Governance, considerati veri e propri indici di rating. Con tale acronimo si fa riferimento ai tre pilastri  tramite i quali si  intende valutare

                                                    • l’impatto dell’attività societaria a livello ambientale (Environmental),
                                                    • l’operato dell’azienda al proprio interno nei confronti dei dipendenti mediante l’adozione di politiche basate sulla valorizzazione dei diritti umani, dell’uguaglianza, dei programmi di inclusione, della parità di genere e a livello sociale  (Social),
                                                    • le politiche aziendali intraprese in termini di etica retributiva, trasparenza delle scelte aziendali, contrasto alla corruzione, diritti degli azionisti, tutela delle minoranze (Governance).
                                                    La figura del mobility manager

                                                    Volgendo lo sguardo all’ordinamento italiano occorre evidenziare come il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) è intervenuto in termini di sostenibilità ambientale e Mobility management, introducendo all’articolo 229 comma 4, l’obbligo di nomina per aziende private ed enti pubblici di un responsabile della mobilità, il cosiddetto mobility manager, ovverosia una figura specializzata nella gestione della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.

                                                    Ai sensi della norma richiamata, sono interessati attualmente dall’ obbligo di nomina del Mobility Manager, gli enti pubblici e le aziende private con più di 100 dipendenti per sede, ubicate in zone ad elevato rischio di inquinamento atmosferico quali: capoluoghi di Regione, Città metropolitane, capoluoghi di provincia e Comuni con una popolazione superiore a 50.000 abitanti.

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                                                    Pensione anticipata, la Cassazione facilita l’accesso (Norme & Tributi Plus Lavoro de Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2024 – Andrea Di Nino, Giorgia Tosoni)

                                                    La Corte di Cassazione si esprime sul ruolo della contribuzione figurativa nel raggiungimento del requisito per l’accesso al pensionamento.

                                                    La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 24916 pubblicata il 17 settembre 2024, si è pronunciata in materia di prestazioni pensionistiche, esprimendosi sul ruolo della contribuzione figurativa nel raggiungimento del requisito per l’accesso al pensionamento.

                                                    Il fatto

                                                    La vicenda in esame vedeva il ricorso alla Suprema Corte di una lavoratrice a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 39 depositata il 24 gennaio 2022, a favore di un provvedimento dell’Istituto previdenziale INPS ai danni della ricorrente.

                                                    I giudici d’appello, nella sentenza n. 39, avevano difatti ritenuto corretto il rigetto della domanda di pensione anticipata ex. Legge n. 214 del 2011 presentata della lavoratrice, non rinvenendo nella stessa i requisiti contributivi minimi effettivi richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico, in considerazione della presenza nell’ammontare contributivo maturato dalla ricorrente di contributi figurativi dovuti a periodi di malattia e disoccupazione. La Corte d’Appello evidenziava così l’assenza dei 35 anni di contribuzione effettiva previsti dal vecchio regime normativo ai fini del pensionamento anticipato, disposizione a parere dei giudici ancora in vigore.

                                                    Dinanzi alla decisione in secondo grado, la lavoratrice avanzava ricorso in Cassazione.

                                                    La ricorrente contro il provvedimento emesso denunciava la violazione dell’art. 24, commi 10 e 11, del Decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 2011, meglio conosciuta come “riforma Monti – Fornero”, sostenendo che quanto previsto dai giudici territoriali non era contenuto nella disposizione normativa richiamata e che la riforma avesse in tal senso apportato delle modifiche ai requisiti di accesso al sistema della pensione anticipata.

                                                    I motivi della decisione

                                                    La Legge n. 214 del 2011, riporta la sentenza della Corte di Cassazione, ha profondamente modificato i sistemi pensionistici di vecchiaia e anzianità fino a quel momento vigenti, intervenendo nel secondo caso con l’inserimento di limiti di accesso più rigorosi al trattamento pensionistico che da quel momento in avanti prese il nome di “pensione anticipata”.

                                                    Il comma 10, art. 24 della Legge 214, a tal riguardo, disponeva con decorrenza 1° gennaio 2012, in assenza dei requisiti anagrafici previsti in via ordinaria per l’accesso alla prestazione di vecchiaia, il diritto alla pensione anticipata esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, senza alcun riferimento alla tipologia di contribuzione maturata – ovverosia se accreditata a seguito di effettivo versamento o a mero titolo figurativo. La norma ha previsto, inoltre, il graduale aumento dei mesi di anzianità richiesti per l’accesso alla pensione per gli anni successivi all’entrata in vigore, in virtù dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita, ai sensi dell’art. 12, D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010.

                                                    La seconda disposizione richiamata, ossia il comma 11 del medesimo articolo 24, regola i nuovi requisiti di accesso alla prestazione pensionistica anticipata per i lavoratori il cui primo accredito contributivo ha decorrenza successivamente al 1° gennaio 1996, riconoscendone il diritto, in alternativa: (i) al raggiungimento dell’anzianità contributiva prevista dal comma 10 che precede o (ii) al conseguimento del requisito anagrafico di 63 anni di età a condizione che risultino versati ed accreditati in favore dell’assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare della prima rata di pensione non sia inferiore ad un certo importo minimo mensile, rivalutato annualmente e comunque non minore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per l’anno di riferimento.

                                                    Analizzate le disposizioni normative che disciplinano l’istituto della pensione anticipata, la Suprema Corte, non rilevando nulla nelle stesse che possa far desumere l’esclusione della contribuzione figurativa dal requisito contributivo richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico, ha accolto le motivazioni presentante dalla ricorrente sostenendo al riguardo che: (i) “l’esclusione della contribuzione figurativa nell’ambito di applicazione del comma 10 (come invocata dall’INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione”, (ii) “peraltro, sulla base del criterio letterale dell’interpretazione delle norme in discorso la domanda di pensione anticipata della lavoratrice, sulla base di computo in via aggiuntiva della contribuzione figurativa maturata, risulta fondata, in quanto solo nel comma 11 si richiede l’effettività della contribuzione, mentre nel comma 10 nulla si dice”.

                                                    La Corte di Cassazione afferma così che, ai fini della maturazione dei requisiti contributivi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, della Legge 214 del 2011, consistenti in un’anzianità contributiva ad oggi individuata in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, concorre ad integrare il presupposto anche la contribuzione figurativa, confermando altresì che il requisito di 35 anni di contribuzione effettiva previsto dalla precedente normativa non si applica al nuovo sistema riformato dalla Legge Fornero.

                                                    Rispetto alla pronuncia in esame, nulla varia in merito ai requisiti contributivi previsti dal comma 11 dell’articolo 24 nei casi di accesso al trattamento pensionistico anticipato da parte di soggetti con anzianità contributiva non antecedente al 1° gennaio 1996, fissati in 20 anni di contribuzione, in questo caso effettiva, ed età anagrafica ad oggi innalzata a 64 anni.

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                                                    Lavoro agile in Italia e Ue: le norme fiscali da conoscere (Agendadigitale.eu, 24 settembre 2024 – Roberta De Felice, Giorgia Tosoni)

                                                    Il lavoro agile ha visto un’espansione significativa durante la pandemia da Covid-19. Una panoramica sull’evoluzione normativa e gli impatti positivi di questa modalità lavorativa, inclusi i protocolli nazionali e gli accordi internazionali, come quello tra Italia e Svizzera, e le implicazioni fiscali per i lavoratori transfrontalieri.

                                                    Il lavoro agile, ha rivoluzionato il mondo del lavoro, soprattutto durante la pandemia da Covid-19. In Italia, questa modalità è stata formalmente introdotta con la Legge n. 81 del 2017, ma la sua diffusione ha sollevato nuove sfide normative, specialmente in ambito fiscale.

                                                    Una panoramica sulle principali normative fiscali italiane ed europee da conoscere per una gestione ottimale del lavoro agile, con particolare attenzione agli accordi internazionali e alle implicazioni per i lavoratori transfrontalieri.

                                                    Il lavoro agile in Italia

                                                    Il lavoro agile, meglio conosciuto come “Smart working”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 la quale si proponeva di regolamentare, di fatto, una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa incrementando parallelamente la competitività delle imprese e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, con l’ausilio del crescente sviluppo tecnologico in ambito lavorativo.  

                                                    L’impennata del lavoro agile durante il Covid

                                                    Come noto, tuttavia, il lavoro agile ha visto il suo massimo utilizzo e diffusione durante la pandemia da Covid19, periodo in cui la chiusura forzata e l’obbligo di distanziamento hanno reso tale modalità lavorativa, per molte realtà produttive, l’unica possibile.

                                                    Il permanere del lavoro agile all’interno delle aziende anche successivamente alla fine dello stato di emergenza e l’utilizzo sempre più diffuso dello stesso, ne constatano i benefici, non solo in termini di miglioramento della qualità della vita dei lavoratori, ma anche in termini di sostenibilità ambientale e di benessere collettivo.

                                                    Le disposizioni legislative

                                                    Pertanto, a fronte dell’intensificarsi dell’utilizzo del lavoro agile anche il legislatore è intervenuto introducendo una serie di disposizioni volte a semplificare e agevolare l’impiego di tale modalità lavorativa. Si pensi, infatti, alla facoltà opportunamente riconosciuta per un lungo periodo di tempo a lavoratori fragili e genitori di fruire del lavoro agile senza la sottoscrizione di alcun accordo con il datore di lavoro, o a livello operativo, al processo di snellimento effettuato sulle modalità di comunicazione degli accordi individuali al Ministero del Lavoro, oltre al contestuale inserimento del lavoro agile nei contratti collettivi nazionali e di secondo livello.

                                                    Il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato

                                                    A tal riguardo di notevole importanza è il “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato siglato il 7 dicembre 2021 dal Ministero del Lavoro e le Parti sociali, volto a tracciare le linee guida recepibili dalla contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale, per il corretto svolgimento del lavoro in modalità agile, nel rispetto della disciplina legale e degli accordi collettivi.

                                                    Tra i punti fondamentali riportati nel Protocollo si ricordano: (i) l’adesione del tutto volontaria nelle realtà aziendali che ne fanno utilizzo, senza che ciò implichi provvedimenti di natura disciplinare nei confronti dei lavoratori non aderenti, (ii) la necessità della sottoscrizione di un accordo individuale tra le parti, datore di lavoro e dipendente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ai sensi della Legge n. 81 del 2017, (iii) il riconoscimento ai lavoratori da remoto del diritto alla disconnessione, (iv) la tutela in termini di salute e sicurezza, (v) la parità di trattamento normativo e retributivo rispetto ai colleghi che svolgono la prestazione unicamente all’interno dei locali aziendali.   

                                                    Dinanzi all’incremento dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, a livello europeo ed internazionale, si è sentita la necessità di un intervento congiunto da parte dei Paesi coinvolti, al fine di meglio regolamentare, con particolare riguardo al trattamento fiscale, il contemporaneo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei c.d. smart worker in due o più Stati.

                                                    Un esempio di intervento estero: gli accordi bilaterali tra Italia-Svizzera

                                                    Relativamente agli interventi normativi di carattere internazionale si ritiene opportuno richiamare la recente sottoscrizione del nuovo protocollo tecnico di modifica e integrazione dell’Accordo frontalieri del 23 dicembre 2020 in vigore tra Italia e Svizzera finalizzato a disciplinare durevolmente la questione del telelavoro – di fatto, lavoro agile – per i lavoratori frontalieri.

                                                    Il nuovo protocollo sottoscritto il 6 giugno 2024, a cui è susseguito il disegno di legge cosiddetti “frontalieri”, fa seguito ad una dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023, ora definitivamente sostituita, ed avrà efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024.

                                                    Oggetto della nuova disposizione, già contenuta nella dichiarazione di intenti, è la possibilità, riconosciuta ai lavoratori frontalieri, di poter svolgere fino ad un massimo del 25% della propria attività di lavoro dipendente in modalità agile – presso il proprio domicilio – senza che ciò comporti alcuna modifica allo status di lavoratore frontaliere, e incida sul regime fiscale normativamente riconosciuto a tale categoria.

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                                                    CCNL Alimentari (Piccola Industria) – Decorrenza e durata
                                                    L’accordo di rinnovo del 12 luglio 2021, in vigore dal 1° luglio 2020 e valido fino al 31 ottobre 2024 si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle Parti stipulanti sei mesi prima della scadenza dello stesso.

                                                    CCNL Cineaudiovisivo, Stuntmen E Stuntwomen (ANICA, APA, APE) – Decorrenza e durata
                                                    Entra in vigore il 31 ottobre 2024 il Contratto collettivo nazionale del 12 luglio 2024 di durata triennale.

                                                    CCNL Servizi Ausiliari (ANPIT – CISAL)– Decorrenza e durata
                                                    È in scadenza al 31 ottobre 2024, sia per la parte economica che normativa, il Ccnl Servizi Ausiliari (Anpit – Cisal) del 29 ottobre 2021.

                                                    Aumento dei minimi retributivi dal 1° ottobre 2024
                                                    A decorrere dal 1° ottobre 2024 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

                                                    • CCNL Cooperative Sociali;
                                                    • CCNL Elettrici;
                                                    • CCNL Grafici Editoriali (Industria);
                                                    • CCNL Pompe funebri;
                                                    • CCNL Radiotelevisioni private;
                                                    • CCNL Studi Professionali – Confprofessioni;
                                                    • CCNL Vigilanza Privata (Istituti);
                                                    • CCNL Cineaudiovisivo, Stuntmen E Stuntwomen (Anica, Apa, Ape).

                                                    Una tantum di ottobre 2024
                                                    Per il mese di ottobre 2024 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:

                                                    • CCNL Panificatori – Confcommercio;
                                                    • CCNL Panificatori – Confesercenti.

                                                    Da settembre il nuovo esonero per le assunzioni dei giovani lavoratori 

                                                    Dal 1° settembre è possibile, almeno in teoria, assumere giovani, donne prive di impiego regolarmente retribuito e lavoratori occupati nelle regioni del Sud Italia, beneficiando degli incentivi alle assunzioni previsti dal Decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, c.d. Decreto Coesione, convertito dalla Legge n. 95 del 4 luglio 2024.  

                                                    Tra gli incentivi alle assunzioni in vigore dal 1° settembre 2024 il c.d. Bonus Giovani, di cui all’ art. 22 del Decreto citato, risulta essere sicuramente il più atteso per l’ampia platea dei beneficiari a cui si rivolge. 

                                                    Il Bonus Giovani 

                                                    Lo sgravio in esame, di natura contributiva, denominato appunto Bonus Giovani, è stato introdotto con lo scopo di favorire l’incremento dell’occupazione stabile giovanile, e si rivolge ai datori di lavoro privati che effettuano, nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 al loro primo impiego stabile, ossia privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in precedenza. Inclusi nella platea dei beneficiari dello sgravio anche i datori di lavoro che trasformano i rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando i requisiti di età e di impiego alla data della trasformazione (under 35 con assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in precedenza). Restano escluse dal campo di applicazione dell’esonero le assunzioni di categorie dirigenziali, di lavoratori domestici e di apprendisti. 

                                                    Lo sgravio, di durata biennale, è fruibile per massimo 24 mesi dal giorno di assunzione ed è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 500 euro mensili. Tale importo, ai sensi del comma 3, dell’art. 22, è elevato a 650 euro mensili qualora le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di under 35 al loro primo impiego stabile risultino effettuate in sedi o unità produttive ubicate in una delle regioni ricomprese nella c.d. ZES unica, Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, più precisamente Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

                                                    L’esonero in esame è riconosciuto in via residuale anche per le assunzioni di lavoratori che alla data di inizio rapporto di lavoro risultino essere stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, che ha beneficiato parzialmente dello sgravio contributivo. 

                                                    L’utilizzo dello sgravio, ricorda il comma 5 dell’art. 22 del Decreto Coesione, è subordinato al rispetto delle norme generali per la fruizione degli incentivi di cui al D.lgs. n. 150/2015, incluso le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dei Contratti collettivi applicati, oltre al possesso del Durc attestante la regolarità contributiva da parte dei datori di lavoro. In aggiunta ai principi generali richiamati, la norma vincola la fruizione dello sgravio contributivo all’ assenza nei sei mesi precedenti l’assunzione di licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo, effettuati nella medesima unità produttiva dove ha inizio il rapporto di lavoro con il giovane lavoratore. Parallelamente, la stessa disposizione dispone la revoca e la restituzione dello sgravio al verificarsi di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di lavoratori assunti con l‘ esonero biennale o di dipendenti aventi la stessa qualifica, avvenuti nei sei mesi successivi l’assunzione, nella medesima unità produttiva. 

                                                    Per beneficiare dell’incentivo in esame, come anticipato per il momento in vigore esclusivamente a livello teorico, i datori di lavoro dovranno attendere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea e le successive istruzioni operative dell’Inps relative alle modalità di fruizione dello sgravio e al recupero degli arretrati a credito dei mesi antecedenti l’autorizzazione della Commissione. 

                                                    Esonero strutturale under 30 

                                                    Ed è proprio l’incertezza legata ai tempi di attesa di utilizzo, come già successo in passato per l’esonero under 36, ad indurre i datori di lavoro possibili beneficiari, ad optare per la fruizione dell’esonero strutturale under 30, introdotto dalla legge 205/2017, di portata simile al Bonus giovani e da tempo presente tra gli incentivi strutturali per le assunzioni dei lavoratori.  

                                                    L’esonero triennale richiamato, si ricorda, prevede la possibilità in capo ai datori di lavoro privati di beneficiare, nei casi di assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazione di contratti a termine di giovani under 30 al primo impiego stabile, di uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro nel limite annuo di 3.000 euro.  

                                                    Bonus Donne e Bonus Zes unica  

                                                    Tra gli incentivi contributivi introdotti dal Decreto Coesione in partenza al 1° settembre 2024, in aggiunta al Bonus Giovani, due misure volte a favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro e lo sviluppo occupazionale nelle zone del Sud Italia, denominati Bonus Donne e Bonus ZES unica.  

                                                    Il primo in ordine di riferimento normativo, previsto dall’ art. 23 del D.L. 60/2024, si rivolge ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato: (i) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno e (ii) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. L’esonero ha durata biennale, di massimo 24 mesi e consente la fruizione di uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi a carico dei datori id lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice.  

                                                    Il Bonus Zes unica di cui all’art. 24 D.L. 60/2024, invece, è destinato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e assumono dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di età minima di 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi, impiegati presso una delle sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della Zona Economica Speciale.  L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili. 

                                                    Come riportato dall’ultimo comma dell’art. 24 del Decreto Coesione, anche per la fruizione dell’esonero contributivo Bonus Zes unica sarà necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea. 

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                                                    L’INPS, con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, fornisce alcuni chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. 

                                                    Lo sgravio contributivo e la certificazione 

                                                    L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 4 della medesima legge. 

                                                    Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. 

                                                    Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, l’INPS ha illustrato l’esonero contributivo introdotto dal citato articolo 5 e ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni operative per consentire, previo conseguimento della certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame. 

                                                    La compilazione dei dati retributivi sull’istanza 

                                                    In merito alla compilazione concreta dell’istanza di sgravio da parte dei datori di lavoro, l’INPS, con precedenti circolari e messaggi, aveva a suo tempo chiarito che, in sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda

                                                    Con il messaggio in commento e al fine di elaborare correttamente le domande di esonero in commento per l’ammontare spettante, l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro interessati che abbiano conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee. 

                                                    A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni specificate

                                                    La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024. 

                                                    Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa” e relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 verranno massivamente elaborate dall’Istituto secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022. 

                                                    Altre news correlate:

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                                                    CCNL Agricoltura (Contoterzismo) – Premio annuale

                                                    Con la retribuzione del mese di settembre viene riconosciuto un premio annuale collegato alla continuità professionale del lavoratore presso la stessa azienda, i cui importi vengono definiti in base agli anni di anzianità.

                                                    Nei territori che hanno già previsto il suddetto premio nella propria contrattazione integrativa territoriale verrà erogata solo la differenza tra il premio nazionale e quello definito dal contratto di secondo livello.

                                                    CCNL Calzaturieri (Industria) – Contributi contrattuali

                                                    Unitamente alla busta paga di settembre ai lavoratori verrà comunicato quanto stabilito nell’Accordo sottoscritto il 17 luglio 2024, in merito al contributo di 40 euro a carico dei non iscritti alle organizzazioni firmatarie.   

                                                    CCNL Casse Rurali Ed Artigiane – Premio annuale

                                                    Entro il mese di settembre è prevista l’erogazione del Valore di Produttività Aziendale, attribuito sotto forma di Una tantum al personale in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale durante l’anno di misurazione, il premio verrà erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata.

                                                    CCNL Centri elaborazione dati – Flexible benefits

                                                    Entro il mese di settembre 2024 è previsto il riconoscimento a beneficio dei lavoratori dipendenti di piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di 150 euro annui.

                                                    I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

                                                    CCNL Commercio (ANPIT – CISAL) – Indennità di disponibilità

                                                    A decorrere dal mese di settembre 2024 è previsto l’aumento dell’Indennità oraria di disponibilità, riconosciuta ai Lavoratori che, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantiscano la propria prestazione lavorativa.

                                                    CCNL Dirigenti Cooperative – Contributi contrattuali

                                                    Al dirigente sarà trattenuta, con la retribuzione del mese di settembre 2024, la somma di euro 150,00 quale quota Una tantum per contratto e servizi contrattuali, salvo manifesta volontà in contrario.

                                                    I versamenti danno diritto ai dirigenti all’assistenza sindacale riguardo al presente Contratto.

                                                    CCNL Dirigenti Cooperative – Preavviso di licenziamento o dimissioni

                                                    A decorrere dal 1° settembre 2024, variano i termini di preavviso previsti all’articolo 20 del Ccnl.

                                                    CCNL Formazione Professionale – Assistenza sanitaria integrativa

                                                    I datori di lavoro operanti nelle Regioni prive di Accordi sulla sanità integrativa sono tenuti a iscrivere al Fondo Agidae Salus Istruzione, individuato dalle Parti, tutti i lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2024. L’obbligo di iscrizione al Fondo vige per tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata superiore a tre mesi. Per i lavoratori assunti successivamente a tale data l’iscrizione al Fondo è obbligatoria a partire dalla data di assunzione.

                                                    CCNL Metalmeccanici (Piccola Industria) – CONFIMI – Welfare

                                                    A partire dal mese di settembre, viene riconosciuto ai lavoratori un importo a titolo di welfare pari a 200 euro da utilizzare entro il 31 agosto dell’anno successivo.

                                                    CCNL Terziario Avanzato (Anpit, Confimprenditori, Unica, Cisal) – Lavoro intermittente

                                                    A decorrere dal 1° settembre 2024 variano per i lavoratori intermittenti: – la quota oraria degli elementi retributivi, – la quota oraria dell’indennità sostitutiva di preavviso per i soli tempi indeterminati e – l’indennità oraria di disponibilità.

                                                    CCNL Commercio – Confcommercio – Apprendistato

                                                    Con Accordo del 27 giugno 2024 le parti hanno prorogato al 30 settembre 2024 l’individuazione dei nuovi profili formativi relativi alle nuove figure professionali. Pertanto, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, fino al 30 settembre 2024, restano in vigore le precedenti figure professionali.  

                                                    Aumento dei minimi retributivi dal 1° settembre 2024

                                                    A decorrere dal 1° settembre 2024 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:

                                                    • CCNL Alimentari (Cooperative);
                                                    • CCNL Alimentari (Industria);
                                                    • CCNL ANAS;
                                                    • CCNL Autorimesse e noleggio automezzi;
                                                    • CCNL Casse rurali ed artigiane;
                                                    • CCNL Centri elaborazione dati;
                                                    • CCNL Ceramica (Industria);
                                                    • CCNL Commercio (ANPIT – CISAL);
                                                    • CCNL Credito;
                                                    • CCNL Enti di Istruzione Formazione e Cultura – FIDEF (ex Confimpreseitalia);
                                                    • CCNL Gas e Acqua;
                                                    • CCNL Oleari e Margarinieri (Industria);
                                                    • CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari;
                                                    • CCNL Recapiti (Telegrammi, Espressi);
                                                    • CCNL Soccorso stradale – Confimea/Ugl;
                                                    • CCNL Terziario Avanzato (Anpit, Confimprenditori, Unica, Cisal).

                                                    Una tantum di settembre 2024

                                                    Per il mese di settembre 2024 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL:

                                                    • CCNL Alimentari (Artigianato) – Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti;
                                                    • CCNL Alimentari (Artigianato) – Imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione di cui all’art. 43;
                                                    • CCNL Alimentari (Artigianato);
                                                    • CCNL ANPAS Misericordie;
                                                    • CCNL ANPAS;
                                                    • CCNL Cemento, Calce (Piccola Industria);
                                                    • CCNL Ceramica (Artigianato);
                                                    • CCNL Chimici, Gomma, Plastica, Vetro (Artigianato);
                                                    • CCNL Dirigenti Cooperative;
                                                    • CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali (Misericordie);
                                                    • CCNL Lapidei (Piccola Industria) – Confap;
                                                    • CCNL Laterizi (Piccola Industria) – Confapi;
                                                    • CCNL Lavanderie e Tintorie (Artigianato);
                                                    • CCNL Noleggio autobus con conducente (Artigianato);
                                                    • CCNL Occhiali (Artigianato);
                                                    • CCNL Panificatori (Artigianato);
                                                    • CCNL Recapiti (Telegrammi, Espressi);
                                                    • CCNL Tessili (Artigianato);
                                                    • CCNL Vigilanza Privata (Cooperative);
                                                    • CCNL Vigilanza Privata (Istituti).
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