L’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10), sostituiti a decorrere dall’1° gennaio 2019 da flex benefit per un importo pari ad euro 258,00, dovranno essere messi a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno e utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
L’indennità sostitutiva del premio di risultato (art. 9) e l’Elemento di garanzia retributiva (art. 10), sostituiti a decorrere dall’1° gennaio 2019 da flex benefit per un importo pari ad euro 258,00, dovranno essere messi a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno e utilizzati entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Entro il 28 febbraio 2025, gli istituti che utilizzano il contratto di somministrazione sono tenuti a fornire alla Fism territoriale e alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente Accordo, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
Aumento dei minimi retributivi dal 1° febbraio 2025
A decorrere dal 1° febbraio 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:
Una tantum di febbraio 2025
Per il mese di febbraio 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL: