A cura di: Andrea Di Nino
Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo HR Capital Tip!
Nel mese di dicembre è stato definitivamente approvato il Disegno di legge n. 1264, cosiddetto “DDL Lavoro”.
Tra le principali novità normative vi sono provvedimenti sui contratti a termine, sulle dimissioni “di fatto” e sul lavoro agile, ma procediamo con ordine.
Le nuove regole in tema di somministrazione escludono dal limite del 30% dei lavoratori a tempo determinato quelli assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, oltre a lavoratori stagionali, over 50, impiegati in start-up o per sostituire assenti.
La definizione di lavoro stagionale, inoltre, è stata ampliata per includere anche attività legate a periodi di intensa attività o esigenze tecniche e produttive specifiche dell’azienda.
Quanto alle dimissioni “di fatto”, se un lavoratore si assenterà senza giustificazione per più di quindici giorni, il contratto verrà risolto automaticamente, senza necessità di dimissioni telematiche, a meno che l’assenza non sia giustificata per cause di forza maggiore o imputabili al datore di lavoro, con verifica possibile da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Anche i periodi di prova per i contratti a termine sono stati ridefiniti: per contratti fino a sei mesi, variano tra 2 e 15 giorni, mentre per contratti superiori a sei mesi ma inferiori a dodici, vanno da 2 a 30 giorni.