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Lavoro: l’esperto, ecco come cambia il “rientro dei cervelli” con la nuova normativa (Labitalia – Gruppo Adnkronos – Andrea di Nino)

5 Marzo 2024

Rientro dei cervelli: dal 2024 con la nuova normativa “stretta” sui requisiti. E come questo avviene lo spiega ad Adnkronos/Labitalia Andrea Di Nino, consulente del lavoro in HR Capital.

“Il D.lgs. n. 209/2023 ha apportato importanti modifiche – e restrizioni – alla disciplina concernente il regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori ‘impatriati’. In particolare, quanto disposto dal nuovo Decreto sostituisce interamente la disciplina originaria, a suo tempo introdotta dall’articolo 16, comma 1, del D.lgs. n. 147/2015”, spiega. “Tra i vari elementi di novità, è stato previsto – spiega l’esperto – che i redditi di lavoro dipendente e assimilati e, altresì, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che vi trasferiscono la propria residenza fiscale concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, entro il limite annuo agevolabile di 600.000 euro.
Lo sgravio fiscale è applicato in detta misura per una durata massima di cinque periodi di imposta”.
“Sono, inoltre, state introdotte -sottolinea Di Nino- particolari condizioni affinché il regime fiscale di favore possa essere applicato, tra le quali l’essere risultati residenti fiscali all’estero nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento in Italia, l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro periodi d’imposta successivamente al trasferimento stesso e lo svolgimento della propria attività lavorativa principalmente sul territorio dello Stato. Un’ulteriore e rilevante condizione attiene, in aggiunta, al possesso dei requisiti di ‘elevata qualificazione o specializzazione’, per i quali la norma rimanda al d.lgs. n. 108/2012 e al d.lgs. n. 206/2007”, aggiunge ancora.


“Il regime trova applicazione -sottolinea l’esperto- anche nel caso in cui, a seguito del trasferimento in Italia, il lavoratore mantenga il rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro estero o nell’ambito dello stesso gruppo d’imprese. In queste circostanze, il periodo minimo di residenza fiscale estera pregressa è innalzato a 6 oppure a 7 periodi d’imposta”. “Nel dettaglio, la residenza fiscale estera minima dovrà essere pari a: sei periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo”, conclude.

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