È prevista con la mensilità di gennaio l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), riconosciuto ai lavoratori in forza al1° gennaio in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
Le parti si impegnano a costituire l’ Ente Bilaterale Moda (E.B.M.), che opererà a supporto ed in sinergia con gli Organismi bilaterali previsti dal Capitolo III del presente Contratto Nazionale e con gli altri Enti bilaterali Previmoda e Sanimoda. Per finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente Bilaterale Moda, l’Accordo istitutivo definirà un contributo ”Una tantum” a carico delle aziende pari 6,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato alla data del1° gennaio 2025.
Decorre dal 1° gennaio 2025 la nuova disciplina del preavviso definita dall’Accordo di rinnovo dell’11 novembre 2024.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 verranno attivate dalla parte datoriale forme di sanità integrativa, individuate a cura dell’azienda, con contribuzione a carico della stessa per ogni singolo dipendente a tempo indeterminato che non potrà essere inferiore a 120 euro annui, suddivisi in 12 quote mensili da 10 euro l’una.
A far data dal 1° gennaio 2025 l’adesione al Fondo Prevaer comporterà una contribuzione mensile del 2,5% per 12 mensilità annue a carico dell’Azienda ed una contribuzione mensile dell’1% per dodici mensilità annue a carico del lavoratore che aderisce al Fondo, calcolate su minimo tabellare, indennità di contingenza ed aumenti periodici di anzianità.
Dal 1° gennaio 2025 i livelli 6 e 7 sono sostituiti dal livello di ingresso 6I di cui all’ art. 76 del presente CCNL.
Dal 1° gennaio 2025 sono iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con orario minimo di 20 ore settimanali (esclusi i lavoratori a chiamata che non percepiscono indennità di disponibilità), nonché i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 6 mesi, sulla base della specifica regolamentazione definita ai commi successivi. La contribuzione al Fondo è stabilita, per ciascun iscritto, in euro 12,00 di cui euro 10,00 a carico del datore di lavoro ed euro 2,00 a carico del lavoratore
Al fine di garantire il funzionamento della concertazione nazionale e di rendere esplicita la rappresentanza a livello territoriale le aziende che applicano il presenteCCNL, con decorrenza 1° gennaio 2025, dovranno versare alle associazioni datoriali firmatarie del Contratto, una quota pari a 0,20% di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore, da calcolarsi per ciascun lavoratore in forza presso l’azienda e per 12 mensilità.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il lavoratore potrà usufruire di 8 ore di permesso retribuito all’anno, frazionabili, per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, la contribuzione Filcoop Sanitario è incrementata di 48,00 euro annue a carico dell’azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva è pari a100,00 euro di cui 74,00 euro a carico dell’azienda e26,00 euro a carico del lavoratore.
Per gli operai a tempo determinato invece la contribuzione è incrementata di 34,00 euro annue a carico dell’azienda e, conseguentemente, la contribuzione annua complessiva è pari a 70,00 euro di cui 52,00 euro a carico dell’azienda e 18,00 euro a carico del lavoratore.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (Fia), è di euro 520,00 annui. Il dipendente contribuisce al Fondo con una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di sviluppo del Fondo medesimo.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Con decorrenza 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico azienda è dell’1,50%, calcolata sulla retribuzione utile al trattamento di fine rapporto (T.F.R). –
Con decorrenza 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico azienda è dell’ 1,50% calcolata sulla retribuzione utile al trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
Per i dipendenti che maturano il diritto di scorrimento di livello previsto dal CCNL a partire dal 1° gennaio 2025, la differenza di trattamento retributivo derivante dal suddetto scorrimento economico sarà erogata in unica tranche alla maturazione del diritto.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 la tabella degli scatti anzianità del CCNL viene sostituita.
Le parti attribuiscono alla contrattazione di secondo livello per l’anno 2025 la corresponsione sottoforma di welfare di un importo di 30 euro per 12 mensilità, in favore di ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.
Dal 1° gennaio 2025, tramite il Sanimoda viene attivata un’ assicurazione contro la non autosufficienza (LTC), alla quale sono iscritti tutti i lavoratori in forza a quella data. Questa sarà finanziata con un contributo a carico azienda pari a due euro almese, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, la quota contributiva annua al fondo Quas viene fissata in euro 360 a carico del datore di lavoro e in euro 50 a carico del Quadro.
Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda relativa alla previdenza complementare è incrementata dello 0,10%.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, in alternativa alle maggiorazioni dell’1,5%, a fronte dell’applicazione di clausole elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 155 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 la quota contributiva al Fondo Quas è incrementata di euro 20,00 a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 la quota contributiva al Fondo Quas è incrementata di euro 20 a carico del datore di lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2025, è dovuto un contributo a carico dell’impresa, per tutto il personale assunto, iscritto al Fondo Coopersalute, pari a 14,00 euro mensili per ciascun iscritto.
Dal 1° gennaio 2025, il contributo di finanziamento della assistenza sanitaria integrativa a carico dell’impresa sale da 5 euro a 10 euro mensili.
A partire dal 1° gennaio 2025 è prevista per i lavoratori in forza la maturazione della quattordicesima mensilità che andrà corrisposta con le spettanze relative al mese di giugno di ogni anno, per un importo pari alla metà di una retribuzione mensile in vigore nel mese di corresponsione.
Gli educatori inquadrati al profilo D1 del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2025 hanno diritto ad un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di euro 41. A decorrere dal 1° gennaio 2025 ai profili D1 espressamente previsti dal CCNL viene riconosciuto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile del valore economico di 41,00 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, è pari al 2,47%.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, è pari al 2,47%.
Entro il 1° gennaio 2025 tutti Dirigenti andranno obbligatoriamente assicurati dalla “Garanzia Infortuni” del Pastore.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, è pari al 2,47%.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo al fondo Mario Negri a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, è pari, al 2,47%. I contributi di cui sopra sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, è pari al 2,47%.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’azienda provvederà a stipulare, nell’interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte ovvero di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del Dirigente per cause diverse da quella dell’infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari a euro 300.000 o di euro 400.000 quando il nucleo familiare del Dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il Dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l’importo di 300 euro annui.
L’accordo di rinnovo del 13 novembre 2024 ha previsto una modifica delle quote di contribuzione al fondo Previndai con decorrenza 1° gennaio 2025. In particolare, aumenterà la quota minima a carico dell’impresa dal 4% al 6% (da applicarsi fino al limite di 200.000 euro e non più a 180.000) con un conseguente alleggerimento di quella a carico del dirigente dal 4% al 2%. Questa modifica è prevista sia per tutti i dirigenti già iscritti, sia per quelli vi aderiranno.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale al Fondo Mario Negri, , è pari al 2,47%.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 l’indennità per l’applicazione di clausole elastiche è pari ad almeno 155 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo obbligatorio annuo a favore del Fondo Quas è incrementato di euro 20,00 a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
Con la retribuzione del mese di gennaio il datore di lavoro dovrà erogare un importo annuo a titolo di elemento di garanzia retributiva (E.G.R.), pari a 300 euro lordi, a tutti i lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
Dal 1° gennaio 2025 le aziende dovranno coinvolgere tutti i lavoratori in forza, laddove la durata del contratto risulti non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 8 ore pro-capite, elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della R.S.U., o aderendo a progetti territoriali o settoriali.
Le ore lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali vanno compensate, dal 1° gennaio 2025, con le maggiorazioni del 15% se prestate dal lunedì al venerdì e del 20% se prestate nelle giornate del sabato.
Per le ore di effettiva prestazione a turni, sempre con decorrenza 1° gennaio 2025, va corrisposta una maggiorazione pari al 2,2% della retribuzione di fatto. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di contingenza, la quale invece viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello Stabilimento, compresa la mezz’ora di riposo.
Con decorrenza 1° gennaio 2025, nelle situazioni di organizzazione dell’attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari a 217 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali; di 214,5 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali; di 212,5 ore per addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali.
Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10%.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Con decorrenza 1° gennaio 2025, decorre l’incremento da 6,50 euro a 7,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del vigente.CCNL e da 4,50 euro a 5,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del Cap. XVII (Settori Lampade e display).
A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.
A partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2025 la contribuzione all’assistenza sanitaria integrativa da parte dell’azienda passerà da 6 a 7 euro mensili, fermo restando il contributo di 3 euro da parte del lavoratore iscritto.
Per il finanziamento del Fondo Sanitario Integrativo le parti concordano un importo massimo di 8 euro lordi mensili a carico del datore di lavoro e per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato. A partire da gennaio 2025 l’importo del fondo è aumentato di ulteriori 2 euro per una cifra complessiva finale di 12 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti, anche assunti precedentemente a tale data, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti.
L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.
A far data 1° gennaio 2025 aumenteranno gli importi degli scatti di anzianità. Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo scatto maturato.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, una cifra mensile di euro 16,50 sarà accantonata dalle imprese al fine di finanziare un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presenteCCNL.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, una cifra mensile di euro 16,50 sarà accantonata dalle imprese al fine di finanziare un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presenteCCNL.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Entro il 1° gennaio 2025, le aziende sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori che abbiano superato il periodo di prova strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 100,00 da utilizzare entro il 30 novembre dell’anno successivo. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo relativo alla quota di adesione contrattuale al fondo Alifondviene innalzato all’1,5%.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo a carico dell’azienda è elevato dal 2,00% al 2,30%.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 il contributo aziendale al Fondo di assistenza sanitaria sarà pari a 120 euro annui pro-capite.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, il contributo obbligatorio annuo a favore della cassa Quas è incrementato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri.
Per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedo obbligatorio, verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l’indennità economica dell’Inps non raggiunga un importo superiore.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 saranno iscritti a un sistema di assistenza sanitaria integrativa i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; all’atto dell’iscrizione sarà dovuta al Fondo una quota ”Una tantum” per ciascun iscritto di 15 euro a carico dell’azienda.
È prevista con la mensilità di gennaio l’erogazione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), riconosciuto ai lavoratori in forza al 1° gennaio in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
Per finanziare la costituzione e la prima attivazione dell’Ente Bilaterale Moda, è dovuto un contributo ”Una tantum” a carico delle aziende, pari 6,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2025.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un incremento del contributo dovuto dall’azienda alla cassa Quas, che passerà da 340,00 euro a 360,00 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un incremento del contributo dovuto dall’azienda alla cassa Quas, che passerà da 340,00 euro a 360,00 euro.
Dal 1° gennaio 2025 decorre l’incremento da 6,50 euro a 7,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del CCNL e da 4,50 euro a 5,50 euro dell’indennità in cifra fissa per turno notturno di cui all’art. 20 del capo XVII (Settori Lampade e display).
A decorrere dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10%.
Entro il 31 gennaio 2025, l’Azienda deve versare le trattenute della quota di sottoscrizione sul c/c intestato a Femca – Cisl, Filctem – Cgil, Uiltec – Uil a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Aumento dei minimi retributivi dal 1° gennaio 2025
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è previsto un aumento dei minimi retributivi tabellari dei seguenti CCNL:
Rinnovi CCNL dal 1° gennaio 2025
A decorrere dal 1° gennaio 2025 sono previsti i seguenti rinnovi
Una tantum di gennaio 2025
Per il mese di gennaio 2025 è prevista l’erogazione delle “Una tantum” dei seguenti CCNL: