Con la risposta ad interpello n. 85/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il dipendente – assunto con contratto di diritto locale presso la consociata estera a cui era stato inizialmente distaccato e rientrato in Italia per essere assunto dall’azienda che originariamente l’aveva distaccato – può beneficiare del regime agevolato impatriati.
L’istante, cittadino italiano residente all’estero, chiedeva all’Agenzia delle Entrate se avrebbe potuto beneficiare del regime fiscale speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 al rientro in Italia, a seguito di assunzione a tempo indeterminato da parte di una società italiana presso cui era in forza prima dell’espatrio.
In particolare, l’istante dichiarava che:
L’Agenzia delle Entrate, riprendendo quanto chiarito con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, osserva che il beneficio “lavoratori impatriati” non spetta ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, precisa l’Ente, “nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una nuova attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in esser in Italia prima del distacco – quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario – lo stesso (ndr il lavoratore) potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia”.
Al riguardo, l’autorità fiscale precisa che l’agevolazione “non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio”.
L’Agenzia chiarisce, infatti, che esistono dei precisi indici che dimostrano la continuità sostanziale del nuovo rapporto di lavoro rispetto a quello espletato prima del distacco, ovverosia:
In considerazione di tutto quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’Istante possa beneficiare del regime fiscale agevolato in argomento. Ciò in quanto il rapporto di lavoro proposto dalla Società ALFA risulta essere un nuovo rapporto di lavoro, non in continuità con il precedente non sussistendo alcun indicatore sopra citato. Non da ultimo, l’Agenzia precisa che l’autonomia dei rapporti contrattuali all’interno di un gruppo societario non è ostativa alla fruizione del beneficio fiscale.