Osservatorio

Agenzia Entrate: trattamento fiscale dell’incentivo all’esodo per i lavoratori impatriati

9 Agosto 2024

Con Risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisi chiarimenti in relazione ad un quesito relativo al trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e altri importi transattivi corrisposti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro con lavoratori beneficiari del c.d. regime agevolato impatriati, di cui all’all’articolo 16 del decreto legislativo 147 settembre 2015, n. 14.

I fatti oggetto dell’istanza di interpello

L’Istante comunicava all’Agenzia delle Entrate di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con alcuni lavoratori beneficiari del regime fiscale agevolato del c.d. impatriati, con il riconoscimento a quest’ultimi di somme a titolo di incentivo all’esodo e altri importi transattivi.

Alla luce di quanto sopra, l’Istante chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di applicare alle predette somme il regime agevolativo di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 in deroga al regime di tassazione separata di cui agli articoli 17 e  19 del Tuir.

Normativa di riferimento

In via preliminare, occorre precisare che in linea con le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) […] altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti […], nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute […]». Tra questi vi rientrano anche le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione», come ad esempio le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, entro il limite complessivo di un milione di euro.

Per tali redditi, come noto, la tassazione applicata dal sostituto di importa è da qualificarsi come provvisoria, in quanto, solo successivamente, l’Agenzia delle Entrate provvede alla sua riliquidazione determinando l’imposta effettivamente dovuta, applicando l’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

Con riferimento, invece, all’applicabilità del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, in più occasioni è stato chiarito che i redditi agevolati «devono essere determinati secondo le disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall’articolo 51, se derivanti da rapporti di lavoro dipendente, dall’articolo 52, se derivanti da rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall’articolo 54 se derivanti dall’esercizio di arti e professioni».

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Fermo restando quanto evidenziato in precedenza, l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in commento, chiarisce in primis che, ai fini dell’applicazione del regime speciale in esame, «oggetto di agevolazione sono i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo le ordinarie disposizioni del TUIR mentre sono esclusi i redditi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli ai quali l’imposta si applica separatamente ai sensi del citato articolo 17 del Tuir”.

Di fatto, viene confermata l’esclusione dalla fiscalità agevolata “impatriati” degli importi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli a tassazione separata come le indennità oggetto dell’interpello. 

Introduce, però, un elemento di novità, garantendo la possibilità dei lavoratori beneficiari del c.d. regime impatrati di rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione nella misura ridotta prevista dalla norma alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

In alternativa, in attesa di ricevere la comunicazione dell’Agenzia delle entrate, i lavoratori possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973.

Scopri le soluzioni HR
pensate per te